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 Luigi Tozzi, Il conferimento della procura speciale all'avvocato stabilito ai fini della costituzione di parte civile

Nota ad ordinanza 27 settembre 2013, Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, est. P. Taglienti

(già pubblicata su  Rivista penale n. 2 /2014 e Archivio della nuova procedura penale n. 01/2014)

All’Udienza del 27.09.2013, a seguito della rinuncia del precedente difensore della parte civile e dell'ingresso del nuovo difensore di fiducia l’ Avvocato stabilito L.T., mediante comparsa di costituzione di parte civile con revoca del precedente difensore e contestuale rilascio di nomina fiduciaria e procura speciale, la difesa dell’imputato eccepiva l’inammissibilità della costituzione di parte civile sull’erroneo presupposto che la procura speciale rilasciata dalla persona offesa fosse stata conferita a due distinti difensori di fiducia, in violazione dell' art. 78 e 100 c.p.p. e comunque sull'impossibilità da parte dell'Avvocato comunitario di potersi costituire parte civile.

Quindi, il Tribunale di Terracina, in composizione monocratica, veniva chiamato a pronunciarsi sulla ritualità della costituzione di parte civile presentata dall’avvocato Stabilito L.T., difensore e procuratore speciale della persona offesa, come da nomina in atti.
Contrariamente a quanto eccepito dall'imputato, il legale della costituenda parte civile lamentava l’erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto dai quali traeva origine l'eccezione procedurale sollevata dal difensore del reo.
Il tribunale, rigettando l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ammetteva la costituzione di parte civile e dichiarava aperto il dibattimento.
In ordine alle questioni procedurali sollevate dall’imputato, disattese dal giudice di prime cure, con ordinanza del 27.09.2013, si osserva che Il Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, in attuazione della direttiva europea del 98/5/CE volta specificatamente a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professione (Gazz. Ufficiale 4 Aprile 2001, n. 79, S.O.), oltre che sancire il pieno diritto dell'Avvocato Stabilito di esercitare la professione di avvocato, alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia, disciplina espressamente le modalità procedurali e processuali che l’avvocato Integrato-Stabilito deve rispettare per poter operare correttamente nell’ordinamento forense Italiano.
Nello specifico l'Art. 8, del citato Decreto Legislativo sancisce che l'avv. Stabilito:" nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza,assistenza e difesa nei giudizi civili, penale ed amministrativi - nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore - deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima e responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori"
In particolare, il secondo comma del testo normativo, di cui sopra, evidenzia che l'intesa tra il professionista esercente la professione forense in Italia e l'avvocato Integrato/Stabilito deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Tornando al caso che ci occupa, si evidenzia che la circostanza che induceva in errore la difesa del reo, a sommesso parere di chi scrive, traeva origine, dalla presenza nel corpo della comparsa di costituzione di parte civile, oltre che dalla firma dell’Avvocato stabilito volta ad autenticare la procura speciale conferita dalla persona offesa, dalla presenza nell’atto della dichiarazione d’intesa tra il patrono di parte civile e l’ avv. N.O. - professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato - così come previsto dal Decreto Legislativo del 2001, n.96.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, nonostante nell'atto di costituzione di parte civile fossero presenti i nominativi di due distinti avvocati, ai fini processuali solo l' avvocato Stabilito veniva nominato difensore e procuratore speciale della persona offesa.
Ed in effetti, la presenza, all'interno dell'atto, della firma del professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato era solo ed esclusivamente preordinata ad assicurare la corretta osservanza dei doveri imposti all'avvocato comunitario, nell'espletamento dell' esercizio dell'attività forense in Italia, così come espressamente previsto dall'art. 8 del Decreto il Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96.
A ciò si aggiunga che da un'attenta lettura del corpo dell' atto - comparsa di costituzione di parte civile con revoca del precedente difensore e procura speciale - si poteva tranquillamente desumere che la presenza del nominativo e della firma dell'avvocato, abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, era esclusivamente volta ad attestare la dichiarazione d'intesa tra i due professionisti, senza minimane intaccare il rapporto processuale tra la persona offesa ed il proprio avvocato (Stabilito) di fiducia.
Del resto, precludere all' avvocato comunitario la possibilità di rappresentare e difendere nel giudizio penale, nelle vesti della parte civile, la persona offesa dal reato apparirebbe come una grave violazione del disposto normativo di cui Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, in attuazione della direttiva europea del 98/5/CE volta specificatamente a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professione.
In conclusione, alla luce del dettato normativo di cui al Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, volto esclusivamente a riconoscere e tutelare il diritto del professionista (comunitario) di esercitare la professione di avvocato - alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia1 - si ritiene che non sussista alcun elemento- ad oggi - in grado di escludere o quantomeno limitare il libero esercizio dell’attività forense nel nostro ordinamento da parte dell’Avvocato stabilito-integrato.
 
Luigi Tozzi, febbraio 2014
(riproduzione riservata)

 
 
1 Sul punto, si evidenzia un recente intervento delle Sezioni Unite che con sentenza del 22.12.2011 n. 28340 ha affermato:”"l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione”
Ed in effetti, la Suprema Corte ha più volte sottolineato nel corpo della sentenza che tra gli obiettivi dell'Unione Europea vi è quello della regolamentazione del reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relativi diplomi, certificati e titoli professionali, al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito UE ed alla libertà di stabilimento, nonché il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione.
 
 
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