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 Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti

 (pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013)

(omissis)

                                  Art. 3                       Combustione illecita di rifiuti 
 
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
illecita di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata. 
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).». 
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
1° aprile 1981, n. 121. 

                               Art. 4           Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio
per  l'ambiente,  il  pubblico   ministero   informa   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela  della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali.   Il    pubblico    ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si  assumono  violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si  trova  in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente
comma». 

(omissis)

 
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