Introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti
(pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013)
(omissis)
Art. 3 Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del
bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio
per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente
comma».
(omissis)
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