Penale.it  
 Decreto-Legge 1° lugio 2013, n. 79 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

In vigore dal 3 luglio 2013 il nuovo decreto "svuota-carceri"

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 20133)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri  e  il
conseguente stato di tensione all'interno degli istituti  evidenziano
l'insufficienza dell'attuale  disciplina  a  fronteggiare  situazioni
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e
del regime di esecuzione delle pene detentive; 
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010,
n. 199, modificata dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio  delle  pene
detentive  non  superiori  a  diciotto  mesi,  non  si  e'   rilevata
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del  sovraffollamento
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti  cesseranno  il  31
dicembre 2013; 
  Rilevato  che  non  e'  stato  completato  il  piano  straordinario
penitenziario e non e' stata adottata  la  riforma  della  disciplina
delle misure alternative alla detenzione; 
  Rilevato che  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  con  la
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha  assegnato
allo Stato italiano  il  termine  di  un  anno  entro  cui  procedere
all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla  constatata
violazione dell'articolo 3  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o  trattamenti  inumani  o
degradanti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di  procedura  penale  relative  all'esecuzione
delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento  penitenziario  in
materia  di   misure   alternative   alla   detenzione   e   benefici
penitenziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti  domiciliari  in
modo da assicurare le esigenze di tutela  della  persona  offesa  dal
reato.»; 
    b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  9,  lett.  b),
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni  previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
      4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di  custodia
cautelare  in  carcere  il  pubblico  ministero  emette  l'ordine  di
esecuzione e, se ricorrono i  presupposti  di  cui  al  comma  4-bis,
trasmette gli atti al magistrato di  sorveglianza  per  la  decisione
sulla liberazione anticipata. 
      4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il  pubblico
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.»; 
      2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le  parole:  «tre  anni»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  quattro  anni  nei  casi  previsti
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 
      3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nella  lettera  a),  il  periodo:  «423-bis,  624,  quando
ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'articolo
625, 624-bis del codice penale,  e  per  i  delitti  in  cui  ricorre
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice, fatta eccezione  per  coloro  che  si  trovano  agli
arresti domiciliari disposti ai  sensi  dell'articolo  89  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»; 
        b) la lettera c) e' soppressa; 
      4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:  «da  eseguire,»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  se  la  residua  pena  da  espiare
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal
comma 5,». 
                               Art. 2  
 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. I detenuti e gli internati  possono  essere  assegnati  a
prestare  la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e   gratuito
nell'esecuzione di progetti di  pubblica  utilita'  in  favore  della
collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le  province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di
volontariato. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'
previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
274.»; 
    b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1.1 e' soppresso; 
      2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a  quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale" sono soppresse; 
      3) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
L'istanza di applicazione della detenzione  domiciliare  e'  rivolta,
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della  pena,  al  tribunale  di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello
stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare  di  cui  ai
precedenti commi 1,  1-bis  e  1-ter  e'  rivolta  al  magistrato  di
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 4-bis.»; 
      4) il comma 9 e' soppresso; 
    c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati; 
    d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso. 
                                Art. 3 
 
 
             Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. Nell'articolo 73 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:  «5-ter.
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica  anche  nell'ipotesi
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o  da  assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di  quelli
previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale.» 
                                Art. 4 
 
 
Compiti attribuiti al commissario straordinario del  Governo  per  le
                      infrastrutture carcerarie 
 
  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre  2014
e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i  seguenti
ulteriori compiti: 
    a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria; 
    b) manutenzione straordinaria,  ristrutturazione,  completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; 
    c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di  alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria, al  di  fuori  delle  aree  di
notevole  interesse  pubblico   sottoposte   a   vincolo   ai   sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    d) destinazione e valorizzazione dei beni  immobili  penitenziari
anche  mediante  acquisizione,   cessione,   permuta   e   forme   di
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o
piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato  nazionale
e locale; 
    e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e  atti
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine  della
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita'  di
cui alla lettera d); 
    f)  raccordo  con  il  capo   Dipartimento   dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile; 
  2. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e),  sono
adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio. 
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario
del Governo per le infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. 
  4. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le  modalita'  previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il   medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti  una  relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123. 
  5. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui  al  comma  1,  sono  adottati  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  6. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  al
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,  ove  necessario,  di
cui alle Ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nn.
3861/2010 e 3995/2012,  limitatamente  alle  deroghe  alla  legge  29
luglio 1949, n. 717,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383,
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
  7. Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  dicembre   2012,   al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  le  infrastrutture  carcerarie   e'
assegnata  una  dotazione  organica  di  ulteriori  quindici  unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle  dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita  dal  medesimo  Commissario.  Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle  Agenzie
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con  oneri  a
carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la
piena  operativita'  della  struttura,  il  medesimo  Commissario  e'
altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo  determinato,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  8. Sono  confermate  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  gia'
assegnate  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili  sul  cap.
5421 assegnato alla contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  9. Al Commissario straordinario del Governo per  le  infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. 
                                Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                                Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° luglio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Cancellieri,     Ministro     della
                                  giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 

 

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy