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 Corte Costituzionale, Sentenza 24 ottobre 2005 (dep. 3 novembre 2005), n. 408

Illegittimità costituzionale art. 297, comma 3 c.p.p. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza

SENTENZA N. 408
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
 

composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 25 giugno e del 16 ottobre 2003 dal Tribunale di Napoli – sezione per il riesame sugli appelli proposti da R. F. e da L. P., iscritte ai nn . 1031 del registro ordinanze 2003 e 13 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro .
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, con ordinanza depo sitata in cancelleria il 25 giugno 2003 (reg. ord . 1031 del 2003), ha chiesto dichiararsi, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.
Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, in funzione di giudice del riesame e quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello di F. R. avverso l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del 4 luglio 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata, nei confronti dello stesso R., con ordinanza del 16 febbraio 2000.
La Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento impugnato enunciando il principio secondo cui «come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma richiamata, il divieto della contestazione a catena opera – nel caso (come quello di specie) in cui sia stata disposta con più ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza – sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettere b) e c,) del codice di procedura penale, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione».
Aggiungeva il rimettente di avere ritenuto, con ordinanza del 21 agosto 2001, non manifestamente infondata, in relazione all' art. 13, quinto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, ma che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 151 del 2003 , aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione rilevando che, nell'ipotesi in cui i principi costituzionali vengano invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità ed evitarne l'applicazione, la motivazione della rilevanza deve essere particolarmente rigorosa e che l'ordinanza di rimessione non aveva motivato adeguatamente le ragioni per le quali, pur essendo unica la fonte probatoria (intercettazioni ambientali), tra il delitto di omicidio oggetto della prima ordinanza e i delitti di omicidio e associazione per delinquere, oggetto della seconda, non sussistesse alcun rapporto di connessione qualificata.
Il rimettente dunque richiama interamente la sua precedente ordinanza di rimessione e la intende interamente trascritta, apportando ulteriori argomenti.
Afferma il giudice a quo che del primo delitto (un duplice omicidio) il R. è chiamato a rispondere in qualità di mandante, mentre dei secondi (un altro omicidio e un'associazione per delinquere di stampo mafioso) risponde come autore materiale. Andrebbe pertanto esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione, posto che altro è il generico programma dell'associazione, altro è il disegno criminoso di cui all'art. 81 cod. pen ., che richiede la rappresentazione, sin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi individuati almeno nelle loro linee essenziali, e che è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso cui si snoda (in questo senso è la Cassazione, che ha ritenuto che un'associazione per delinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità del disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione).
Risulta, inoltre, come dimostrato nella precedente ordinanza del rimettente, che già al momento dell'emissione del primo titolo custodiale il pubblico ministero procedente aveva a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per contestare al R. anche il secondo delitto.
Anche con riferimento all'imputazione associativa ex art. 416-bis cod. pen ., oggetto della seconda ordinanza, secondo il rimettente, il pubblico ministero era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per la contestazione del reato associativo già al momento della prima ordinanza, poiché gli omicidi oggetto della prima ordinanza erano aggravati ex art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per appartenere il R. ad un'organizzazione camorristica .
Venendo alla non manifesta infondatezza della questione, sostiene il giudice a quo che l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione impone al giudice di rinvio, obbligato a rispettarlo, un'interpretazione dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale in contrasto con il dettato costituzionale (art. 13, quinto comma, Cost.), che riserva alla legge la durata dei termini di custodia, giacché lascerebbe arbitro il pubblico ministero, già in possesso degli elementi sufficienti alla contestazione di reati non legati da connessione qualificata con quello oggetto della prima ordinanza, di procrastinarne la contestazione, così prolungando a sua discrezione il termine, certo ed invalicabile, di custodia stabilito dalla legge (come è avvenuto nel caso di specie, in cui l'ordinanza cautelare per il reato associativo e per l'altro episodio omicidiario – in relazione ai quali si è accertato incontestabilmente che il pubblico ministero era in possesso degli elementi necessari ad integrare le condizioni di cui all'art. 273 del codice di procedura penale già prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare – è stata emessa un anno e quattro mesi dopo la prima ordinanza relativa ad un duplice omicidio).
2.– Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, con ordinanza depo sitata in cancelleria il 16 ottobre 2003 (reg. ord . n. 13 del 2004), ha chiesto dichiararsi, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.
Il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, in funzione di giudice del riesame e quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello di P. L. avverso l'ordinanza emessa dal giudice per l'udienza preliminare il 12 luglio 2002, con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata nei confronti dello stesso L. con ordinanza del 19 luglio 2001.
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di P. L., ritenendo la circostanza che il pubblico ministero fosse già in possesso, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, di tutti gli elementi poi posti a fondamento della seconda, sufficiente a riconoscere l'applicabilità della disciplina dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due distinte ordinanze.
La Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli per violazione di legge, affermando il principio che il divieto della contestazione a catena opera in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi in relazione ai quali sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del codice di procedura penale, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice.
Osserva il rimettente che l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte vincola il giudice di rinvio ad un'interpretazione della norma ad esso conforme.
Nel caso di specie le imputazioni di cui alle distinte ordinanze non consentono di desumere né l'unicità del disegno criminoso né un vincolo teleologico che le coinvolga . Al riguardo, occorre rilevare che con la prima ordinanza era stato contestato al L. un duplice omicidio.
Secondo il giudice a quo, la giurisprudenza sarebbe orientata a negare la possibilità che tra un reato associativo (nel caso di specie, quello oggetto della seconda ordinanza) ed i singoli reati compiuti da appartenenti all'organizzazione criminosa, con particolare riferimento ai reati di omicidio (di cui alla prima ordinanza), sia configurabile una correlazione di natura teleologica o giustificata dall'identità del disegno criminoso rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale.
Per la giurisprudenza di legittimità non potrebbe sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris , né che i diversi fatti di sangue siano consumati “per eseguire” il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen ., dal momento che tale reato si commette con la semplice affiliazione al sodalizio, ed è preesistente rispetto ai singoli reati di omicidio. Questi ultimi, infatti, pur essendo certamente non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentando la finalità per la quale l'associazione è stata costituita, possono essere ideati ed attuati successivamente: la natura permanente dell'associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo.
Esclusa, dunque, nel caso di specie, la configurabilità del vincolo della connessione qualificata o della continuazione tra i reati oggetto delle due ordinanze cautelari, conseguirebbe il rigetto dell'appello dell'imputato.
Aggiunge il rimettente che non può però non rilevarsi che l'ossequio al principio indicato dal giudice di legittimità non preclude al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3 , del codice di procedura penale.
Secondo il giudice a quo, risulterebbe evidente la rilevanza della questione, atteso che la decisione da adottarsi è quella del rigetto dell'istanza difensiva, laddove ad opposta conclusione si perviene ove si ritenga che la norma di cui all'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale si applichi anche all'ipotesi di pregressa conoscenza da parte del pubblico ministero di tutti gli elementi posti a base della seconda ordinanza già al momento della richiesta di emissione della prima.
Il pubblico ministero era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per la contestazione del reato associativo già al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare. Infatti, oltre ad essere i delitti contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per essere stati posti in essere avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen ., va sottolineato come gli elementi indiziari relativi al reato associativo fossero desumibili dalle emergenze processuali già a disposizione dell'autorità inquirente all'epoca della formulazione della precedente richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere. Ed invero, sia le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia che le risultanze delle intercettazioni telefoniche, poste a fondamento della seconda ordinanza, risultavano acquisite dagli investigatori nel periodo antecedente l'emissione della prima ordinanza cautelare.

Ristretto l'ambito di operatività dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale ai soli casi ricordati dalla Cassazione, consegue, ad avviso del Tribunale, un'interpretazione della norma in contrasto con il dettato costituzionale (art. 13, quinto comma, Cost.), che riserva solo alla legge la previsione della durata dei termini di custodia, mentre nel caso di specie sarebbe di fatto rimesso all'arbitrio del pubblico ministero, già in possesso degli elementi sufficienti alla contestazione di reati non legati da connessione qualificata con quello oggetto della prima ordinanza, il procrastinare di fatto la contestazione di addebiti sui quali fondare un'ordinanza cautelare, così venendosi a prolungare, a discrezione del requirente, il termine di custodia, invece certo e invalicabile, stabilito dalla legge (nel caso in esame, nonostante si sia accertato che il pubblico ministero, come già riferito, fosse già in possesso, al momento dell'emissione della prima ordinanza, degli elementi necessari per l'emissione dell'ordinanza per il reato associativo, quest' ultima è stata emessa a distanza di ben otto mesi dalla prima).
3.– In questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, avuto riguardo all'attività di interpretazione svolta dalla Corte di cassazione allo scopo di individuare con certezza il termine di decorrenza della misura cautelare, in modo da evitare ricadute discriminatrici dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, prescindendo da qualche interpretazione più restrittiva, è certamente volto ad applicare l'interpretazione garantista della norma in esame invocata dal ricorrente, deponendo in tal senso numerose sentenze della Cassazione, secondo cui la norma in questione troverebbe applicazione anche a fatti diversi non legati da connessione qualificata, purché di detti fatti si accerti in modo incontestabile che, al momento dell'emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'Autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza.
Il criterio interpretativo statuito dalla giurisprudenza di legittimità consentirebbe, pertanto, il superamento di quei profili di irragionevolezza della norma che hanno determinato in passato l'introduzione di analoghe questioni di legittimità costituzionale, e, del pari, il rigetto delle stesse per manifesta infondatezza. Osserva, pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato che tale interpretazione permette una lettura costituzionalmente corretta della norma impugnata, che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto, in una valutazione di ragionevolezza in base all'art. 3 della Costituzione, in grado di soddisfare le esigenze di cui all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, perché il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obiettività.
Considerato in diritto
1.– Con due distinte ordinanze, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui esclude che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che in relazione ad essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione del pubblico ministero, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare, per violazione dell'art. 13, quinto comma, della Costituzione, che riserva alla legge la durata massima dei termini di custodia preventiva, giacché lascerebbe arbitro il pubblico ministero di prolungare a sua discrezione il termine di custodia stabilito dalla legge.
2.– In considerazione dell'identità della materia, nonché del profilo di illegittimità costituzionale fatto valere, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
3.– La questione è fondata.
3.1.– Il problema posto dalle ordinanze è quello della conformità a Costituzione della inapplicabilità del divieto della c.d. “contestazione a catena” in rapporto a provvedimenti coercitivi emessi per fatti diversi non in connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale.
La formula “contestazione a catena” individua, in via generale, il fenomeno dell'adozione, in tempi successivi, di più ordinanze applicative di misure cautelari in rapporto al medesimo fatto ovvero a una pluralità di fatti già noti ab initio all'autorità giudiziaria. La diluizione nel tempo dei titoli custodiali può avere l'effetto di aggirare la disciplina dei termini di durata della custodia cautelare, prolungandoli artificiosamente.
Al riguardo, l'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale – che disciplina il c.d. divieto di contestazioni a catena – stabilisce che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave». La stessa norma poi aggiunge che «la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».
In sostanza il legislatore ha introdotto un meccanismo di decorrenza unitaria dei termini di custodia, pur in presenza di più titoli cautelari, che opera ove ricorrano tre condizioni relative segnatamente: a) alla data di commissione del fatto, nel senso che il reato oggetto della seconda ordinanza custodiale deve essere stato commesso anteriormente alla data di emissione della prima ordinanza; b) al rapporto di connessione qualificata fra i due fatti; c) alla data di emissione della seconda ordinanza custodiale , nel senso che questa deve essere anteriore al rinvio a giudizio per il primo reato.
3.2.– Va innanzitutto rilevato che non può essere seguita, per definire il presente giudizio, la tesi prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato per la quale , ai fini della infondatezza della questione, potrebbe farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma impugnata troverebbe applicazione anche con riguardo a fatti diversi non legati da connessione qualificata purchè in relazione a detti fatti si accerti in modo incontestabile che, al momento dell'emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'Autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza.
La tesi in questione, infatti, si risolve nell'eccepire l'irrilevanza della questione nei giudizi “a quibus ”: irrilevanza che deve escludersi non soltanto perché in tali giudizi i rimettenti sono vincolati al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione – opposto a quello recentemente affermato dalla sentenza del 10 giugno 2005, n. 21957 delle Sezioni unite – ma anche perché non può dirsi che l'orientamento da ultimo espresso dalle predette Sezioni unite costituisca “diritto vivente”.
3.3 – Il novellato comma 3 dell'art. 297 del codice di procedura penale – come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei provvedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) ha rappresentato – come affermato dalla menzionata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – «non già una rottura, ma uno sviluppo coerente, con un aumento dei casi di retrodatazione automatica», tant' è che può ritenersi, che, per il resto, «la nuova disposizione ha lasciato immutata la situazione normativa preesistente, frutto di una giurisprudenza consolidata da epoca di molto anteriore all'entrata in vigore del vigente codice di rito ».
Sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930 – che nella versione originaria ignorava la materia – la disciplina della contestazione a catena è rimasta affidata alla giurisprudenza, che aveva riconosciuto, in via interpretativa, l'esistenza di eccezioni al principio di autonoma decorrenza dei termini in rapporto a ciascun titolo cautelare, di cui all'art. 271, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, intese specificamente ad arginare possibili abusi da parte dell'autorità giudiziaria, tanto nel caso di successive contestazioni del medesimo fatto, quanto nel caso di artificiose diluizioni delle contestazioni di più fatti diversi.
Nella prima ipotesi – plurime contestazioni successive di fatto unico – la Corte di cassazione riteneva che la pluralità di titoli non avesse alcuna influenza sulla decorrenza dei termini di custodia, che restava comunque ancorata alla prima misura.
Nella seconda ipotesi – contestazione successiva di fatti diversi – la Corte di cassazione subordinava la configurabilità di una “contestazione a catena” alla condizione che i fatti, oggetto di contestazione successiva, fossero conosciuti o conoscibili dall'autorità giudiziaria ordinaria già al momento dell'adozione della prima misura: ipotesi nella quale il secondo titolo custodiale , pur valido, doveva considerarsi inidoneo a fare decorrere un nuovo termine di custodia preventiva.
Rompendo il lungo silenzio normativo, il legislatore ritenne, peraltro, di dovere dare una regolamentazione positiva alla materia con la legge 28 luglio 1984, n. 398, nel quadro di una generale modifica, in senso garantista , della disciplina della custodia cautelare. L'art. 271 cod. proc . p en. del 1930 venne modificato, introducendovi una disciplina che prevedeva l'automatica retrodatazione del dies a quo dei termini di custodia al momento di adozione della prima misura nel caso di contestazioni successive relative sia al medesimo fatto che a fatti integranti una ipotesi di concorso formale di reati, con la precisazione che, in questo secondo caso, il termine di custodia doveva comunque essere commisurato all'imputazione più grave. In tale cornice, la giurisprudenza di legittimità continuò ad affermare, negli anni successivi, il proprio precedente indirizzo, in tema di contestazioni a catena per fatti diversi.
Il codice di procedura penale del 1988 confermò, sostanzialmente, l'impostazione della legge del 1984, con l'unica variante dell'espressa estensione della retrodatazione dei termini di custodia – oltre che nei casi di contestazioni successive relative al medesimo fatto o ad ipotesi di concorso formale – anche ad ipotesi di aberratio delicti e aberratio ictus plurioffensive , le quali si traducono, peraltro, in fattispecie “qualificate” di concorso formale (originario art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale).
Con la riforma del 1995 è stata introdotta la disciplina in tema di divieto di contestazione a catena per fatti diversi, ma tale disciplina, risultando applicabile solo per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, può determinare, in tema di reati non connessi, un illegittimo prolungamento dei termini di custodia cautelare se il pubblico ministero diluisce nel tempo le contestazioni dei singoli reati, anche allorché risulti che gli elementi per emettere la nuova misura fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
L'esclusione della retrodatazione dei termini di durata in relazione a reati diversi non avvinti da una connessione cosiddetta “qualificata”, risulta pertanto del tutto ingiustificata nelle ipotesi in cui, al momento dell'emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che hanno legittimato l'emissione delle ordinanze successive.
In una cornice normativa, quale è quella dianzi delineata, attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale, e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e proporzionalità, nessuno spazio può residuare in capo agli organi titolari del “potere cautelare” di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferiscono. Se dunque il legislatore, in perfetta aderenza con i valori di certezza e di “durata minima” della custodia cautelare (v. art . 13, primo ed ultimo comma, Cost ., nonché art. 5, comma 3, Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ha ritenuto di dover stabilire – come si è dianzi accennato – meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui tra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione qualificata, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. La durata della custodia viene così a dipendere non da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza), quale quello dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, ma da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedenza ordinanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
 
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