Il gestore di un blog non è equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non ha obblighi giuridici di impedire la commissione di reati tramite il blog (reato omissivo improprio)
CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
SENTENZA
(art. 605 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino - Terza Sezione Penale - composta da:
1) Dr. Gustavo Witzel – Presidente rel.
2) Dr. Lorenzo Poggi Consigliere
3) Dr. Fernanda Cervetti Consigliere
alla pubblica udienza del 23/4/2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo ta seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1. M. R.
….
DIFESO DALL'AWOCATO CATERINA MALAVENDA DI MILANO
IN PRIMO GRADO IMPUTATO
PER IL REATO DI CUI AGLI ARTI. 81 CPV. C.P., 595 COMMA 3 C.P. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com con il nickname di "generale Zuckov" e di “anonimous” ledeva l'onore di P. C., M. L., Mi. P. M. e C. M..
In particolare scrivendo un articolo dal titolo "Velina Rosa numero 5", ove scriveva
"in proposito bisogna essere chiari: L. M. non ha mai brillato né per spirito di solidarietà con I colleghi nè per vocazione democratico sindacale ... ma di un moderatissimo collega, che subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna saper abbozzare e tacere a ogni porcata ... Non si è mai dannato l'anima per la categoria nè per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni dell'ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo sedere ... Certo se persino per una Dorotea così, dallo stomaco di struzzo ... " ledeva la reputazione di L. M., nonché quella di C. P., scrivendo sempre nello stesso articolo "così la povera P., terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente dai locali moda di G. La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le affidasse la parte della fetta di limone da strizzare ... Che farà C. P.? La ragazza ha l'avvocato facile: due anni orsono quando l'ordine, durante la revisione dell'Albo Regionale, la .cassò dagli elenchi per palese inattività immediatamente ricorse ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale ad essere reintegrata", nonchè nell'articolo pubblicato il 12 giugno 2005 ledeva l'onore di P. M. Mi. scrivendo" ... E' vero che dopo 5 anni dalla sentenza dell'ordine valdostano, che aveva radiato P. M. Mi. dall'Albo dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale
sospensivo della pena è ancora in altissimo mare? ... E' vero che per salvare Mi. il Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? E' vero che i due Consiglieri Nazionali dell'ordine, B. e B., si interessano della questione Mi. remando contro, ossia si prodigano per sputtanare il Consiglio Regionale precedente, facendo annullare la sentenza di radiazione? ... E' vero che per salvare Mi. il suo potentissimo papà e mentore, P. M., ha avviato una raccolta di firme presso la Sezione di S, in cui ha militato dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)? ... Che la Presidente Z. ha proclamato vincitore lo slogan federalista "renderne impunito uno per diseducarne cento?" E' vero che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per i begli occhi di S. ha già fatto una figura di merda galattica nel 1999, quando la sua decisione, favorevole al rampollo di P. M., è stata impugnata dalla Procura Generale di Torino, caso quasi unico in Italia? E' vero che Il Mi. attualmente è addetto stampa del gruppo consiliare Uv in regione?", nonché ledeva la reputazione di C. M. scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous "M. C. abita a S. da alcuni anni ma è romano. A Roma ha vissuto una promettente carriera nella fila della Dc fino a quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In Valle è stato implicato in alcune indagini di Polizia e attualmente è indagato dalla Polizia Postale per plagio. Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 "non si tratta di speciali, ma di veri e propri pompini ... il palinsesto potrebbe essere così formulato: giorni pari bocchini a C. Giorni dispari pompini al Senatore R. E il week end?
Rigatoni bolognesi a D. V.! Mi sembra un programma pluralista, democratico,antifascista, con venature progressiste. Questo cavilli mi sembra maturo per iscriversi alla Lache Gauche. Suo papà non era iscritto al PCI di S.?".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità quale il sito web. In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005 .
APPELLANTE IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO
avverso la sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in data 26/05/2006 (R.G. n. 560/05 - R.G .N.R. n. 3413/05) che: visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARAVA
M. R. colpevole dei reati a lui ascritti - unificati ex art. 81 c.p. e lo
CONDANNAVA
alla pena di € 3.000 di multa, oltre le spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.
CONDANNAVA
il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati in € 2.000 per
ciascuno.
PONEVA
a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle p.c., liquidate in €
1.500 complessivi + I.V.A. e Cassa per ciascuna parte civile.
RIGETTAVA
le istanze di provvisionale.
PARTI CIVILI:
- M. L.
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO E DIFESO dall'Avvocato Corrado Bellora del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Porta Pretoria n. 19 - COSTITUZIONE: 26/5/2006
- C. M.i
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO E DIFESO dall'Avvocato Stefano Marchesini del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Lucat n. 2/A - COSTITUZIONE: 26/5/2006
- Mi. P. M.
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA E DIFESA dall'Avvocato Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Torino n. 7 - COSTITUZIONE: 26/5/2006
RITENUTO IN F ATTO E DIRITTO:
Imputato del reato continuato di cui in rubrica, M. R. - contro il quale si costituivano parti civili M. L., C. M. e Mi. P. M. - veniva giudicato dal Tribunale in composizione monocratica di Aosta, che con sentenza in data 2615/2006 lo dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti - unificati ex art. 81 cp - e lo condannava alla pena di €. 3000 di multa, oltre spese processuali, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, liquidati in €. 2000,00 per ciascuna, ed alla rifusione alle stesse delle spese di costituzione e difesa, liquidate in €. 1500,00 +IV A e CP A per ciascuna parte civile.
Il giudicante motivava nei sensi seguenti.
Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti: a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog "il bolscevicostanco.com" siano riconducibili all'attuale imputato (e, quindi, se l'attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog); b) se gli articoli siano diffamatori.
OMISSIS
E' da notare che la parte iniziale delle "osservazioni" sul C. è pubblicata sotto lo pseudonimo "Anonymous".
Al riguardo va rilevato che, essendo provato che il M. era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis C.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. Colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare il gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.
La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica. II gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.
OMISSIS
Proponeva appello il difensore dell'imputato chiedendo, in via gradata:
1) l'assoluzione dell'imputato con la formula che verrà ritenuta di giustizia;
2) la concessione delle attenuanti generiche;
3) la riduzione della pena inflitta;
4) la riduzione delle statuizioni civili.
I motivi a sostegno esposti erano, in sostanza, i seguenti.
OMISSIS
Il) L'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto,
quantomeno per gli articoli non firmati "generale zhukov" e segnatamente per quello inviato da "anonymous".
Il giudice ha condannato R. M., quale presunto "titolare" del blog, anche per un intervento non firmato "Generale Zhukov" e, dunque, secondo le regole del blog indicate dal consulente di parte, non attribuibile al gestore.
L'intervento relativo ai precedenti di C., firmato da "Anonymous", segue di circa mezz'ora il messaggio "By Generale Zhukov", relativo alle interviste su www.telealpi.it. oggetto anch'esso di imputazione.
Non potendo attribuire il primo all'imputato, il giudice sostiene che questi, soggetto nella cui disponibilità rientrerebbe la gestione del blog, debba risponderne ex art. 596 bis C.p., ma la non pertinenza della norma al caso de qua emerge evidente, leggendone il contenuto.
L'art. 596 bis C.p. è dettato per consentire al direttore ed al vice direttore responsabile, ave imputati a norma degli artt. 57 e 57 bis C.p. per omesso controllo, di avvalersi della prova liberatoria, nei casi previsti dall'art. 596 comma 3, C.p .. Entrambe le norme - artt. 596 e 596 bis C.p. - sono, peraltro, di fatto superate dall'applicazione, alle ipotesi di diffamazione e, dunque, di omesso controllo, del combinato disposto degli artt. 21 Cost. e 51 c.p., in forza del quale all'imputato è concessa sempre la prova liberatoria, per il riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca.
Qualora il giudice avesse voluto assimilare il ruolo attribuito a R. M. a quello dei direttore responsabile di una testata giornalistica, avrebbe quantomeno dovuto richiamare ed applicare le giuste norme, vale a dire l'art. 57 c. p. per la stampa periodica o l'art. 57 bis C.p. per la stampa non periodica.
Tuttavia, il diritto penale non è suscettibile di estensione analogica e, dunque, tali norme possano essere applicate solo ai soggetti che rivestono la qualifica in esse richiamata. Il gestore di un blog non rientra in alcuna di tali categorie.
La responsabilità penale per omesso controlIo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che asseritamente lo gestisce. E', quindi, infondato l'assunto secondo il quale "la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è -mutatis mutandis- identica".
E lo è altrettanto, ove da esso si facciano derivare le ritenute conseguenze giuridiche, quello secondo cui "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, aJIo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare queJIi offensivi": la violazione di tale asserito dovere potrebbe, al più, generare danni risarcibili in sede civile, ma giammai responsabilità penale, come pretende il giudice, secondo cui, in caso di mancata eliminazione dei testi offensivi, vi sarebbe responsabilità ex art. 596 bis, sulIa cui inapplicabilità al caso in esame si è già detto.
Dunque, nessuna responsabilità penale può incombere in capo al gestore di un blog, per quanto venga "postato" da altri. Anche ove il M. fosse il gestore dei blog, non risponde per omesso controllo sul contenuto degli interventi postati "By Anonymous".
OMISSIS
* * *
Alla pubblica udienza del 15/1/2010, svoltasi nella dichiarata contumacia dell'imputato, in presenza di sostituto delegato dal suo difensore, in presenza di sostituto delegato dal difensore della p.c. M., in presenza dei difensori delle pp.cc. C. e Mi., oltre che del Procuratore Generale, su richiesta della difesa dell 'imputato - nulla opponendo le altre parti - la Corte rinviava la causa al 23/4/2010, dichiarando sospeso fino a tale data il corso della prescrizione.
Nelle more perveniva un atto in data 1/3/2010 con il quale M. L. rimetteva la querela proposta contro M. R. e contestualmente quest'ultimo accettava la remissione.
Nell'odierna pubblica udienza, svoltasi in presenza dell'imputato, del suo difensore e dei difensori della parti civili C. e Mi. - nessuno, invece, essendo comparso per la p.c. M. (al riguardo, si è dato atto dell 'intervenuta ed accettata remissione della querela),
- il P.G. ha concluso: in parziale riforma, dichiarare non doversi procedere per
remissione di querela per la parte concernente M. L., con eliminazione
della pena comminata di euro 800; confermare nel resto l'appellata sentenza, con condanna alla pena di euro 2200 di multa;
- il difensore della parte civile C. ha concluso come da allegato al verbale (conferma, vittoria di spese come da nota);
- il difensore della parte civile Mi. ha concluso come da allegato al verbale (conferma, vittoria di spese come da nota);
- la difesa dell'imputato ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame (salvo subordinata richiesta di improcedibilità per il fatto di cui alla rimessa querela).
LA CORTE OSSERVA:
I motivi d'appello volti ad escludere che M. R. sia il "Gen. Zhukov" che ha "postato" sul sito web in questione gli articoli oggetto d'imputazione (a parte quello "by anonimous") sono infondati o comunque inidonei ad inficiare le ragioni decisorie enunciate in sentenza; ragioni che - come sopra ricordate - questa Corte condivide ed alle quali rimanda aggiungendo quanto segue.
OMISSIS
Fermo restando quanto sopra rilevato e ritenuto, va ora esaminata la questione se l'imputato debba rispondere penalmente anche dell'articolo postato non "by Gen. Zhukov" (come gli altri di cui al capo d'accusa), bensì "by Anonymous".
Come già ricordato, il Tribunale ha affermato che l'imputato, risultando provato che aveva in disponibilità la gestione del blog, "risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. 0, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, sucui altri soggetti possano inserire interventi. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp. ".
l motivi d'appello - quali in precedenza riportati - consistono nel sostenere, in sintesi, che: è inconferente il richiamo all'art.596 bis C.p., trattandosi di norma dettata per consentire al direttore ed al vice direttore responsabile, ove imputati a norma degli artt. 57 e 57 bis C.p., di avvalersi della prova liberatoria, nei casi previsti dall'art. 596 comma 3, C.p.; se si voleva assimilare il ruolo del gestore d'un blog a quello del direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano invece essere l'art. 57 c.p. per la stampa periodica o l'art. 57 bis C.p. per la stampa non periodica; tuttavia, poiché il diritto penale non è suscettibile di estensione analogica, tali norme possano essere applicate solo ai soggetti che rivestono la qualifica in esse richiamata (direttore elo vice direttore responsabile della stampa periodica, editore e stampatore della stampa non periodica), mentre il gestore di un blog non rientra in alcuna di tali categorie; la responsabilità penale per omesso controllo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che la stessa possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che lo gestisce; è per tale ragione, ad esempio, che il direttore responsabile delle testate giornalistiche radiotelevisive non può essere imputato ex art. 57 C.p. per i contenuti dei servizi mandati in onda, dei quali risponde, per omesso controllo, il concessionario della rete televisiva o radiofonica, ma solo perché ciò è espressamente previsto dall'art. 30 della "Legge Mammì"; è, quindi, infondato l'assunto che "la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è -mutatis mutandis- identica "; ed anche il successivo assunto, secondo cui "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare quelli offensivi", è infondato, ove da esso si facciano derivare le ritenute conseguenze giuridiche, poiché la violazione di tale asserito dovere, ove riconosciuta, potrebbe, al più, generare danni risarcibili in sede civile, ma giammai responsabilità penale; dunque, nessuna responsabilità penale può incombere in capo al gestore di un blog, per quanto venga "postato" da altri.
La Corte ritiene opportuno premettere che il proprio compito non è certo quello di compiutamente trattare la complessa problematica (con relativa casistica ed eventuali distinzioni) in tema di reati commessi mediante la rete telematica, bensì - come esige l'art.546 c.I lett.e) c.p.p. - di esporre i "motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata".
Decisione che, naturalmente, ha ad oggetto un caso concreto.
Occorre dunque rilevare che, nel presente caso, sono ormai acquisiti alcuni dati che restringono l'ambito di quanto devoluto al giudizio di questa Corte.
AI riguardo, deve ritenersi che l'affermazione del Tribunale che l'imputato è penalmente responsabile "ex art. 596 bis c.p.", malgrado l'improprietà del richiamo a tale articolo (atteso che, pacificamente, esso non contiene una norma incriminatrice), vale tuttavia ad univocamente indicare a quale titolo è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato.
Invero, l'art.596 bis C.p. fa espresso ed esclusivo riferimento a determinate categorie di soggetti - direttore o vicedirettore responsabile, editore, stampatore - ed ai "reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58".
Tralasciando l'art.58 (che si limita ad estendere l'applicazione dei due precedenti anche alla stampa "clandestina"), correttamente, dunque, l'appellante evidenzia che, se si voleva assimilare il gestore d'un blog al direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano essere l'art. 57 o l'art. 57 bis C.p ..
Peraltro, integrando il richiamo all'art. 596 bis C.p. (e, tramite questo, agli articoli 57 e 57 bis c.p.) con la motivazione in proposito esposta nella sentenza, laddove fa specifico ed unico riferimento alla "posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata", si evince chiaramente che il Tribunale ha equiparato l'imputato ad uno solo dei vari soggetti indicati nell'art. 596 bis c.p., e precisamente ad un soggetto la cui responsabilità è delineata nell'art.57 C.p ..
Ne deriva che l'originaria contestazione, attribuente all'imputato la paternità dell'articolo in questione (" ... scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous ... ": v. capo d'imputazione), e dunque una diretta responsabilità ex art.595 c.p., è stata dal Tribunale disattesa - ed a ragione, non risultando provato che lo scritto fosse opera dell'imputato - ed invece è stata ritenuta e dichiarata, sia pure nella forma indiretta di cui s'è detto, una responsabilità ex art.57 c.p. (in relaz. all'art.595 c.p.) per la diffamazione commessa dall'Anonymous.
Il che comporta che è stata esclusa una responsabilità a diverso titolo. In particolare, essendo pacifico che la norma di cui all'art.57 c.p. configura una fattispecie penale autonoma rispetto al reato commesso col mezzo della stampa (fra molte, v. Casso pen., sez. 1,4/7/2008, n. 35646; Casso pen., sez. V, 91712009, n. 40446), deve ritenersi che un concorso ex art.110 C.p. dell'imputato nel reato di diffamazione commesso dall'Anonymous è stato escluso; e ciò ormai irrevocabilmente, giacché tale esclusione non è stata oggetto di gravame.
Ne consegue che il problema da esaminare nel caso di specie si incentra sul quesito se l'art.57 C.p. sia applicabile al gestore di un blog.
Giova premettere in fatto che il blog in questione non risulta strutturato come un C.d. giornale on line e non risulta configurato in modo da prevedere un controllo degli accessi od una previa verifica dei commenti inviati; è invece provato, come da documento sequestrato presso l'imputato, che egli aveva la possibilità di cancellare i commenti.
Tale situazione di fatto trova riscontro nell' appellata sentenza, giacché il Tribunale: non assume che il blog di cui trattasi fosse un giornale "on-line"; non addebita all'imputato l'omissione di una verifica del messaggio prima che fosse postato; viceversa, sottolinea che il medesimo poteva "cancellare messaggi", così pervenendo alla conclusione che egli, avendo il totale controllo di quanto viene postato, ha, allo stesso modo di un direttore responsabile, "il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art.596 bis cp. ".
Se con ciò il Giudice di primo grado ha ravvisato una analogia tra la posizione del direttore responsabile e quella del gestore d'un blog, allora il discorso si conclude immediatamente, essendo sufficiente e decisivo osservare che l' applicazione analogica di una norma incriminatrice (nella specie: l'art.57 c.p.) è vietata dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al testo del codice civile; divieto che trova fondamento anche nell'art. I c.p. e nell'art.25 c.2 Cost..
Se, invece, parlando di "posizione identica" e precisando che "colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso", il Tribunale ha inteso interpretare l'art.57 c.p. nel senso che nell'espressione "il direttore o il vice-direttore responsabile" è compreso anche il "direttore" (gestore) di un blog, allora la questione si sposta sull'oggetto della attività direttiva dei predetti soggetti, nonché sulla condotta esigibile dai medesimi.
Infatti, per non incorrere in una vietata analogia in malam partem, è necessario che sussista identità tra stampa e blog, e cioè che, quando il citato articolo parla di "contenuto del periodico da lui diretto", tale nozione comprenda anche gli articoli pubblicati su un blog. Occorre, inoltre, che al gestore del blog sia giuridicamente rimproverabile la stessa condotta omissiva prevista dall'art.57 c.p. a carico del direttore responsabile.
Orbene, l' art. 1 della legge 8/2/48 n. 47 stabilisce che "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
In tale definizione, che si incentra sul concetto di "riproduzione" e sugli specifici mezzi per attuarla, palesemente non rientra un messaggio telematicamente postato in un blog.
Quando ha voluto regolare in modo analogo l'emittenza radiofonica o televisiva il legislatore ha sentito la necessità di stabilire apposite norme (v. legge 6/8/1990, n. 223). Che si sia trattato di innovazione è pacifico. Anche Cassazione penale, sez. II, 23/4/2008, n. 34717, in motivazione afferma, tra l' altro, che "l'art. 57 c.p. , invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive". Il che conferma che solo con apposita legge si può stabilire una norma simile a quella dell 'art.57 c.p. a soggetti diversi e per attività diverse da quelle ivi descritte.
Vero è che la legge 7/3 /2001, n.62, nel primo comma dell'art. 1 ha qualificato "prodotto editoriale" quello "realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffilsione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffilsione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Ma - a parte che la definizione del "prodotto editoriale" è espressamente fatta "ai fini della presente legge", il cui scopo è quello di disciplinare le provvidenze in favore dell'editoria, già previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (di cui la L. 62/2001 sostituisce o modifica alcune nonne) -, l'articolo in questione non opera una estensione generalizzata al "prodotto editoriale" della normativa sulla stampa, giacché nel terzo comma si limita a stabilire che: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico CO/l periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identifìcativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".
Il fatto di non aver esteso, invece, altre nonne di questa legge, mostra come il legislatore del 200 I abbia inteso essere diversi e distinti dalle "stampe o stampati", a cui interamente si applica (e già da tempo si applicava) la legge n.47 del 1948, gli "altri" prodotti editoriali: in particolare, per quanto qui interessa, quelli realizzati su supporto informatico.
Inoltre, la mancata previsione dell'applicabilità dell' art. 3 L.n.4 7 /1948, sull'obbligo di avere un direttore responsabile, appare confermare la non equiparabilità (se non attraverso un'inammissibile analogia in malam partem) del gestore di un sito informatico al direttore responsabile d'un giornale.
Ed ancora va rilevato che l'art.2 della legge n.47/1948, invece dichiarato applicabile dalla L. 62/200 l, elenca una serie di "indicazioni obbligatorie sugli stampati" che mal si addicono (se non addirittura sono inconciliabili) con la natura di un blog.
Pertanto, ben condivisibile è la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui "le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "fonlm" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella /lozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa" (Cass. pen., sez.III, 11112/2008, n.10535). Anche nella motivazione della sentenza n.24018 resa dalla sez.V penale della Suprema Corte il 15/5/2008 si parla di "infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa".
A proposito della su citata sentenza n.10535, vero è che, come acutamente osservato nell'ordinanza 26/6/2009 del G.I.P. di Cassino, la massima andava intesa considerando che nella motivazione la Suprema Corte aveva ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi (ed è per ciò che,
esaminati i caratteri del sito internet di cui il P.M., in un procedimento per diffamazione, aveva chiesto il sequestro preventivo, il GIP lo accordò). Tuttavia, le caratteristiche individuate in quel sito erano diverse da quelle del sito qui in esame, ed infatti il GIP lo ritenne "non stmtturato quale social forum, blog o newsgroup" .
Del resto, anche nella sentenza n.10535 la Suprema Corte aveva, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, rilevato che "neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata)". Il sito di cui al presente processo non risulta avere tali caratteristiche.
In definitiva, un blog, come un forum e simili siti web, che hanno un carattere "volontaristico" di libera espressione di pensiero, nei quali non si esercita una informazione in forma "professionale", che non hanno - come s'è visto – un obbligo giuridico di munirsi d'un direttore responsabile, che rappresentano uno strumento di comunicazione ove chiunque può esprimere le proprie opinioni su svariati argomenti e che non prevedono un (non imposto da alcuna norma) previo controllo degli scritti immessi da chiunque ad esso acceda, non possono ritenersi prodotti editoriali.
Escluso, dunque, che vi sia coincidenza (anziché mera analogia) tra il gestore del blog ed i soggetti di cui all'art. 57 C.p., resta infine da esaminare - stante il richiamo alla possibilità (che nella specie l'imputato aveva) di cancellare i commenti - se ciò può portare ad una conferma della condanna sulla base di quanto stabilito dall'art. 40 c.2 C.p .
Ma, anzitutto, quando l'evento che non si è impedito è la diffamazione, delitto doloso, invocare la norma suddetta è in contrasto con la dichiarata responsabilità penale dell'imputato "ex art. 596 bis cp." (così esplicitamente) e dunque (implicitamente) ex art.57 C.p., che configura un delitto colposo.
Inoltre, l'art.40 C.p. riguarda il rapporto di causalità tra una condotta (omissiva) e l'evento, non anche la responsabilità, disciplinata nell'art.42 e seguenti.
Soprattutto, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale postula, a monte, la preventiva individuazione di un "obbligo giuridico" di tenere la condotta omessa, cioè di impedire l'evento.
Orbene, non è dato di ravvisare, nel gestore d'un blog, un "obbligo giuridico" di impedire che tal uno inserisca un commento diffamatorio né di far sì che i commenti possano essere postati soltanto previo un proprio controllo sul contenuto degli stessi.
Né può ritenersi che il predetto obbligo, anche se non consacrato in una specifica norma, scaturisca, nella specie, dall'esercizio di un'attività "pericolosa", perché tale non può essere definita quella del gestore d'un blog.
La messa a disposizione da parte del blogger di uno spazio virtuale, in cui inserire commenti od esprimere opinioni, non può essere considerata in se stessa attività pericolosa.
Tale attività (come quella dei providers: cfr. D.Lgs. 9/4/03 n.70), ha, in sostanza, un carattere "neutro".
Parimenti, non è dato di ravvisare in capo al gestore d'un blog un "obbligo giuridico" di cancellare un commento diffamatorio ormai immesso nel sito; il fatto che, come nella specie, egli abbia la possibilità di cancellare (a reato di diffamazione ormai perfezionato) non equivale ad obbligo giuridico di cancellare.
Un simile "obbligo", del resto, non è ravvisabile neppure a carico del direttore o vice-direttore responsabile di una stampa periodica, poiché l'art.57 C.p. gli impone il dovere - penalmente sanzionando lo, se inosservato - di esercitare "il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati", e cioè glielo impone con riferimento al momento precedente la pubblicazione. E' pacifico, infatti, che il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare, può e deve esplicarsi prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori (cfr. Casso peno sez.V, 5/11/2004, n.4631 I). Dopo la pubblicazione, piuttosto, gli incomberà, ove del caso, l'obbligo previsto dall'art. 8 della L. n.47/1948 di inserire sul periodico - con determinate modalità - eventuali dichiarazioni o rettifiche dei soggetti che si ritengano lesi da immagini o scritti pubblicati. Ferma restando, peraltro, la responsabilità ex art.57 C.p. per il reato, in quanto ormai consumato (cfr. Casso peno sez. V, 2/7/2002, n.32364).
Sotto altro profilo, si rileva che, stante il disposto dell'art. 42, C. 2, c.p. ("Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"), l'unico delitto colposo espressamente preveduto dalla legge che risulti applicabile nella fattispecie è quello di cui all'art.57 (o 57 bis) C.p .. Ma così si ritorna alla questione - come sopra negativamente risolta - dell'inapplicabilità analogica di detta norma penale quando non si tratta di stampa, bensì di blog.
In conclusione, l'imputato deve essere assolto dal delitto di diffamazione, relativamente all'articolo postato by Anonymous, per non aver commesso il fatto.
Conseguentemente, deve essere eliminata la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla p.c. per la pubblicazione del predetto articolo; danno che la Corte giudica congruo determinare, nell'ambito della somma complessivamente liquidata in primo grado (comprendente anche il danno cagionato da altro articolo postato dal Gen. Zhukov) in euro 500,00.
OMISSIS
P.Q.M.
la Corte,
visti gli artt. 593 e seg.ti, 605 C.p.p.,
in parziale riforma dell'appellata sentenza,
dichiara non doversi procedere contro M. R. in ordine al reato ascrittogli, nella parte relativa al fatto in danno di M. L., per essere il reato estinto per remissione della querela; e conseguentemente pone le spese processuali afferenti a tale imputazione a carico del querelato imputato;
assolve M. R. dal reato ascrittogli, nella parte relativa al fatto in danno di P. C., perché il fatto non costituisce reato;
assolve M. R. dal reato ascrittogli, nella parte relativa all' articolo proveniente da "anonimous" in danno di C. M., per non aver commesso il fatto; e conseguentemente riduce ad euro 1.500,00 la somma liquidata alla p.c. a titolo di risarcimento del danno;
Conferma nel resto e, eliminate le pene relative ai fatti di cui sopra, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ridetermina la pena per il reato continuato conglobante i residui fatti contestati in euro 1.000 di multa;
condanna l'imputato a rifondere alla parte civile C. M. tre quarti delle spese del presente grado, liquidate per l'intero come da parcella in euro 1.440,00 oltre accessori, dichiarato compensato tra le parti il residuo quarto;
condanna l'imputato a rifondere alla parte civile Mi. P. M. le spese del grado, liquidate come da parcella nella misura di euro 1.440,00 oltre accessori.
Vista la L. n.241106 dichiara interamente condonata la pena inflitta.
Indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.
Torino, 23-4-2010.
Il Presidente est. .
(G. Witzel)
(NOTA: Sono stati omessi i passaggi riguardanti l'accertamento dei fatti e la loro riconducibilità all'imputato al fine di facilitare la lettura di quanto giuridicamente rilevante sui rapporti tra blog e stampa).
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