Sommario: 1. La famiglia quale oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 572 c.p. – 2. L’abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia. Reato abituale comune o sui generis? – 3. Concorso materiale con il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. e i rapporti con il delitto ex art. 571 c.p. – 4. Le pronunce giurisprudenziali in relazione ai cambiamenti della società
La famiglia quale oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 572 c.p.
La famiglia intesa come bene umano e fondamentale per il singolo individuo e la comunità sociale è al centro dell’attenzione dell’attuale codice penale che, nel corso degli anni, insieme con la giurisprudenza, ha cercato di adeguarsi ai cambiamenti della società, rimanendo tuttavia ancorato alla visione della famiglia quale bene primario oggetto della tutela penale.
Il codice Rocco ha, infatti, collocato il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall’art. 572 c.p., all’interno dei delitti contro la famiglia, a differenza del codice Zanardelli che lo classificava tra i delitti contro la persona.
Tale novità ha generato alcune difficoltà nella individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma in esame, soprattutto alla luce dei cambiamenti che negli anni si sono registrati sul significato di famiglia e sui componenti che ne fanno parte. La giurisprudenza ha superato l’ empasse chiarendo che “l’oggetto della tutela penale nel reato di maltrattamenti in famiglia non è rappresentato soltanto dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente” i. Conformemente alla ratio della norma, il bene giuridico tutelato viene identificato nell’interesse del soggetto più debole che versa in una condizione di inferiorità a causa della supremazia esercitata da un familiare nei suoi confronti o da un soggetto preposto alla sua cura o educazione.
L’abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia. Reato abituale comune o sui generis?
Il primo problema risolto unanimemente dalla giurisprudenza riguarda l’ascrizione del delitto in esame nella categoria dei reati abituali “poiché, tale reato, è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella reiterazione e nella persistenza dell’elemento intenzionale con la conseguenza che essendo l’arco temporale di riferimento più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l’ultimo della serie di tali fatti” ii.
Non integra, pertanto, il delitto di maltrattamenti in famiglia “la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio” iii. Tale clima che si instaura all’interno di una comunità deve essere direttamente collegato alla consapevole sopraffazione da parte dei soggetti attivi che può verificarsi anche mediante condotte omissive “individuabili nel deliberato astenersi, da parte del responsabile dell’educazione e della assistenza al minore, dall’impedire gli effetti illegittimi di una propria condotta maltrattante diretta verso altri soggetti” iv.
La questione fin qui dibattuta, sull’abitualità del delitto in esame, è oggetto di una peculiare sentenza (Cass. pen., sez. VI, 10-02-2012, n. 5365) nella quale la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che “non integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta del genitore separato o divorziato che, con interferenza psichica, scoraggia il figlio prima che questi svolga il periodico incontro con l’altro genitore, al fine di allentare i rapporti tra i due soggetti, poiché tale modalità di coercizione non integra l’abitualità nell’illecito richiesta dall’art. 572 c.p.” Questa sentenza dimostra come la giurisprudenza tenti di risolvere alcune questioni, sopraggiunte nell’ambito familiare, alle quali in passato non veniva data alcuna risonanza. In particolare, queste controversie potrebbero compromettere la struttura stessa del delitto, previsto all’art. 572 c.p., nel caso in cui fosse ritenuta rilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, anche la condotta aggressiva della madre nei confronti dei figli limitata all’occasione in cui questi sentivano per telefono o incontravano il padre dal quale la donna si era separata e che tali condotte costituivano conseguenza del disagio psichico creato alla stessa per effetto della separazione. Tale abitualità, stando all’opinione della Corte, viene riscontrata quando ogni comportamento del genitore nei confronti del figlio è orientato al suo vessamento, alla denigrazione, all’emarginazione, all’alienazione, alla demotivazione, in pratica all’abuso dello ius corrigendi,rendendo le relazioni parentali-domestiche intollerabili e causando sofferenze psico-fisiche del soggetto passivo.
La Suprema Corte valuta come insussistente tale tipo di abitualità nel caso in cui i rapporti tra genitore affidatario e figlio siano pacifici, distanti da qualsiasi forma di maltrattamento psichico o fisico e sfocino nei singoli episodi di interferenza psichica esclusivamente prima degli incontri tra figlio e genitore non affidatario.
Nonostante parte della dottrina ritenga che la condotta della madre possa integrare un reato di maltrattamenti sui generis, fondato sull’abitualità atipica evidenziata nei comportamenti del genitore affidatario che generano nei confronti del figlio una intollerabile relazione con il genitore non affidatario, in realtà tale decisione riprende una precedente pronuncia della medesima Corte nella quale si era stabilito che “non integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia fatti episodici di aggressione, violenza e rimprovero nei confronti dei figli, collegati alla contingente e particolare situazione di frustrazione vissuta dalla madre che, oltre al fallimento del proprio matrimonio, si vede rifiutata dai figli che hanno un rapporto di frequentazione privilegiato col padre, invece che con la stessa madre affidataria” v.
Gli orientamenti della giurisprudenza analizzati prendono le mosse dall’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha sancito il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 155, 1°comma, c.c.); la regola generale è, infatti, l’affido del minore ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo o monogenitoriale è divenuto eccezionale e residuale, potendo essere disposto solo quando l’affidamento condiviso si riveli in concreto pregiudizievole o contrario all’interesse del minore, non già a motivo dei rapporti tra i genitori o per la loro esasperata conflittualità, ma per le carenze di uno dei genitori nei rapporti diretti con il figlio vi.
Un caso marginale nella quale la Corte ha mutato l’indirizzo prevalente è quello della “rimozione della figura paterna” da parte della madre affidataria che costituisce, ove provata e riconosciuta, elemento di vera e propria “deprivazione psicologica” in danno del minore e che rientra nella fattispecie ex art. 572 c.p. vii
In questo caso può essere riconosciuta la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma in quanto il comportamento della madre ha compromesso la serenità del minore privandolo dell’affetto e della presenza di una figura importante per la sua crescita, nonostante non vi siano stati atteggiamenti vessatori nei riguardi del figlio.
Concorso materiale con il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. e i rapporti con il delitto ex art. 571 c.p.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza precedentemente analizzata, ha posto l’attenzione sulla possibilità di far rientrare la condotta della madre nel delitto di violenza privata, in quanto, escludendo l’abitualità dei maltrattamenti ed il dolo del reato che consiste nella volontà di sottoporre il soggetto passivo a continue sofferenze fisiche e morali senza che sia necessario un fine particolare viii, il comportamento posto in essere dall’imputata per impedire ai figli di vedere il padre potrebbe integrare il reato ex art. 610 c.p..
Il delitto in esame offende il bene giuridico della libertà morale intesa sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione secondo motivi propri e della libertà d’azione sulla base delle scelte effettuate autonomamente dal soggetto ix, tutelando, così, l’iter di formazione e attuazione della libertà morale del singolo individuo.
In realtà il reato di violenza privata assolve ad una funzione sussidiaria, infatti, nonostante sia la principale figura criminosa posta a protezione della libertà morale, opera nel momento in cui il fatto posto in essere non rientra in altre fattispecie previste dal medesimo titolo.
Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non può ritenersi assorbito in quello di violenza privata non soltanto perché è più gravemente punito rispetto al secondo, ma anche perché si tratta di delitti posti a tutela di beni giuridici diversi x; pertanto nel reato di cui all’art. 572 c.p. restano assorbiti soltanto quelli di percosse e di minacce, che sono elementi costitutivi della violenza fisica o morale propria del delitto di maltrattamenti. Per tutti gli altri reati si ha concorso e non assorbimento qualora il bene giuridico offeso non riguardi l’assistenza familiare xi. Potrebbe verificarsi il concorso materiale tra i due reati quando, ad esempio, le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerlo ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere xii. Analizzando i due reati potrebbe auspicarsi non un concorso tra gli stessi, ma una consunzione quando l’atteggiamento vessatorio e denigrante del soggetto attivo si realizza con l’intento di esercitare nei confronti del figlio una coercizione psicologica che potrebbe causare nel soggetto passivo il fenomeno alienante e di patimento delle condizioni che gli sono state imposte.
Si assisterebbe in questo caso ad un reato compiuto al fine di compierne un altro (violenza privata al fine di maltrattare), poiché entrambi i reati tutelano lo stesso bene giuridico.
Considerando, inoltre, che tra i beni protetti dall’art. 572 c.p. rientra anche lo sviluppo psico-fisico del minore, inteso come libertà di autodeterminazione nelle proprie scelte di vita e nelle relazioni che porta avanti con i suoi genitori, si potrebbe propendere in questo caso per l’applicazione del principio di assorbimento e non del concorso tra i due reati.
In relazione, invece, al rapporto con le altre fattispecie criminose poste a tutela della famiglia una recente sentenza (Cass. pen. sez. VI, sent. 12-09-2012, n. 34978) della Corte di Cassazione ha evidenziato che il comportamento aggressivo del padre separato nei confronti della figlia, limitato nel tempo, sebbene censurabile non poteva dirsi espressione di una volontà del genitore di sottoporre abitualmente la figlia a sofferenze fisiche o morali, ma piuttosto del profondo disagio in cui esso si trovava a seguito della separazione dalla moglie, considerando anche che la bambina, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, viveva abitualmente con la madre e solo saltuariamente aveva passato momenti di incontro con il padre. Tale condotta, pertanto, potrebbe essere inquadrata in un’altra fattispecie di reato come quella prevista all’art. 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) dato che gli atti di violenza fisica e psicologica attuati dall’imputato avevano determinato uno stato di ansia della bambina, che non gradiva restare sola durante la notte con il padre, integrante il requisito della malattia nel corpo o nella mente richiesto per l’applicazione del reato in esame. Secondo la giurisprudenza costante tale requisito può essere desunto anche dalla natura stessa dell’abuso secondo le regole della comune esperienza, ovvero della scienza medica o psicologica, senza necessità, trattandosi di reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata (Cass. pen. n. 6001/1998, Rv. 210535). Sussiste il pericolo di malattia nella mente ogni qualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo ed è opinione comune nella letteratura scientifico patologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti o costrittivi, come quelli realizzati dall’imputato, siano pericolosi e anche dannosi, in determinate condizioni, per la salute psichica del minore (Cass. pen., n. 16491/2005, Rv. 231452).
Le pronunce giurisprudenziali in relazione ai cambiamenti della società
L’analisi del reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, alla luce delle attuali pronunce giurisprudenziali, mostra inevitabilmente un adeguamento dello stesso alle nuove forme di famiglia e alla continua evoluzione dei costumi.
La giurisprudenza ha, infatti, dato rilevanza al reato di maltrattamenti in famiglia anche in costanza della c.d famiglia di fatto, “ovvero quando in un consorzio di persone si sia realizzato, per strette relazioni e consuetudini di vita, un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali” xiii, che non rientrava nella visione del codice Rocco del 1930 e che oggi è sicuramente compresa nelle nuova idea di nucleo familiare. La risonanza data dalla giurisprudenza a tale reato, commesso al di fuori di una famiglia legittima, necessita dell’ulteriore presupposto della presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata quanto piuttosto che sia istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione xiv. Nel caso di convivenza more uxorio una recente sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. pen. , sez. VI, 23-08-2012, n. 33141) ha ribadito che viene esteso a tale situazione di fatto il principio di diritto, applicabile soltanto alla famiglia legittima, secondo cui “il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nell’ipotesi in cui la convivenza dei coniugi sia cessata a seguito della separazione legale, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto e di assistenza morale e di solidarietà che nascono dal rapporto di coniugio o dalla filiazione”. La ratio decidendi è quella che il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p. alla “famiglia” è riferibile a qualsiasi situazione in cui tra persone strette da relazioni e consuetudini di vita siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà dovuta anche e soprattutto alla nascita di figli. Là dove la “convivenza” dovesse cessare, la “situazione di fatto” continua ad avere effetti giuridici se dall’unione siano nati dei figli e l’aggressività nei confronti della ex convivente si manifesti con toni tali da integrare condotte delittuose riconducibili al delitto di maltrattamenti, in ragione dei comportamenti circa l’educazione, l’affidamento e il regime giuridico-economico.
Vi è, infine, il caso oggetto di varie decisioni della Corte di Cassazione nel quale la sussistenza dell’elemento soggettivo di tale reato non può essere esclusa per il solo fatto che l’agente, straniero di religione musulmana, ritenga la sua condotta, idonea a rendere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, conforme alla sua diversa concezione della convivenza familiare e delle potestà a lui spettanti quale capo-famiglia, ponendosi tale concezione in contrasto con i fondamentali principi dettati dagli art. 2 e 3 Cost., i quali costituiscono uno sbarramento invalicabile all’introduzione, di diritto o di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona xv. Il soggetto resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia non può invocare a proprio favore, secondo quanto espresso da una risalente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la scriminante di cui all’art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), neppure adducendo a sostegno di ciò l’esistenza, nel proprio Paese di origine, di una concezione della convivenza familiare e dei poteri del capo-famiglia secondo la quale i comportamenti come quelli inquadrabili, secondo l’ordinamento italiano, nella suddetta figura di reato sarebbero invece accettati come normali xvi. Con tale decisione la Corte di Cassazione ha voluto preservare il valore della famiglia in relazione ai principi dettati dalla nostra Costituzione guardando a quel valore come rispetto reciproco nei confronti dei soggetti che ne fanno parte senza alcuna forma di prevaricazione o sottomissione che rientrerebbe nel reato di cui all’art. 572 c.p.
Mariacarmela Lospinuso, novembre 2012
(riproduziione riservata)
i Cass. pen., sez. VI, 23-09-2011, n. 36503, in Foro it., 2012, II, 81
ii Trib. Milano, 25-02-2010, in Foro ambrosiano, 2010, 17
iii Cass. pen., sez. VI, 02-12-2010, n. 45037, in Ced Cass., rv. 249036
iv Cass. pen., sez. V, 22-10-2010, n. 41142 , in Famiglia e minori, 2011, fasc. 1, 34, n. AMATO
v Cass. pen., sez. VI, 21-05-2009, n. 40385, in Famiglia e minori, 2010, fasc. 1, 45, n. PASCASI
vi Trib. minorenni L’Aquila, 26-03-2007, in Dir. Famiglia, 2008, 205
vii Cass. pen., sez. VI, 23-09-2011, n. 36503, in Famiglia e minori, 2011, fasc. 10, 25, n. VACCARO
viii FIANDACA-MUSCO , Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, tomo I, II ed., Bologna, 2007, p. 348
ix FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 183
x Cass. pen., sez. III, 06-05-2010, n. 22769, in Ced Cass., rv. 247639
xi Cass. pen., 15-05-1982, in Cass. pen., 1983, 899, n. BRIGNONE
xii Cass. pen., sez. VI, 30-04-1999, in Ced. Cass., Rv. 214766
xiii Cass. pen., sez. V, 17-03-2010, n. 24688 , in Foro it., 2011, II, 385
xiv Cass. pen., sez. III, 08-11-2005, in Ced Cass., rv. 232904
xv Cass. pen., sez., VI, 08-11-2002, in Riv. pen., 2003, 220
xvi Cass. pen., sez., VI, 20-10-1999, in Riv. pen., 2000, 238
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