No alla notificazione al difensore mediante consegna al portiere senza successiva raccomandata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FATTORI Paolo - Presidente Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere Dott. GRASSI Aldo - Consigliere Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere Dott. AGRO' Antonio S. - Consigliere Dott. MARZANO Francesco - Consigliere Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere Dott. GIRONI Emilio - Consigliere Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: N.A., nato in ... il ...; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno depositata l'1 aprile 2005; Sentita la relazione svolta dal Componente Dott. Aniello Nappi; Udite le conclusioni del P.M. Dott. PALOMBARINI G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore avv. A. in sostituzione dell'avv. Ag., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.N. in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di cento compact disk riprodotti o duplicati abusivamente e privi del contrassegno SIAE. Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato meno grave, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, non valse a interrompere il decorso del relativo termine l'emissione in data 31 luglio 2001 di un decreto di citazione a giudizio successivamente dichiarato nullo. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullita' del decreto di citazione a giudizio, deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini prescritto dall'art. 415 bis c.p.p. fu invalidamente notificato al difensore, cui non fu spedita la raccomandata prevista dall'art. 157 comma 3 c.p.p. dopo la consegna dell'atto al portiere dello stabile. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare se i dischi sequestrati riproducessero effettivamente opere tutelate, mentre ai fini del delitto di ricettazione abbiano dato per presupposto che non avesse egli stesso contraffatto i dischi piuttosto che riceverli da altro contraffattore. In relazione a questo motivo il ricorso e' stato rimesso alle Sezioni Unite, essendo stato rilevato un contrasto di giurisprudenza.
2. Il primo motivo e' manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che va riconosciuta anche agli atti viziati di nullita' l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione del reato, in quanto tali atti manifestano comunque "la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo" (Cass., sez. 5^, 9 dicembre 1998, Verzelletti, m. 212435; Cass., sez. 4^, 19 aprile 1996, Orsi, m. 205223).
Fondato e' invece il secondo motivo del ricorso. La Corte d'Appello, cui l'eccezione era stata gia' vanamente riproposta, ha escluso che si applichi alle notifiche non destinate all'imputato la disposizione dell'art. 157 comma 3 c.p.p., laddove ne prevede la conferma a mezzo raccomandata, quando l'atto sia stato consegnato al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario. E si e' in effetti richiamata a una giurisprudenza di questa Corte, legata ancora alla disciplina dettata in proposito dal codice di procedura penale abrogato (Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Russo, m. 182057; Cass., sez. 6^, 29 maggio 1992, Ruggero, m. 192528). Tuttavia questa interpretazione contraddice l'espressa previsione dell'art. 167 c.p.p., che estende l'applicabilita' della norma anche alle notifiche destinate a persone diverse dall'imputato e, quindi, al difensore, come del resto si e' piu' volte ribadito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3^, 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120; Cass., sez. 1^, 30 marzo 1999, Miceli, m. 213379). Sicche', essendo stata tempestivamente dedotta gia' in primo grado (udienza dell'11 maggio 2004), l'eccezione di nullita' proposta anche con il ricorso per Cassazione e' ammissibile e fondata e impone l'annullamento anche della sentenza di primo grado. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
Cosi' deciso in Roma, il 27 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005
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