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 Paolo Ghiselli, Brevi considerazioni sulla durata del lavoro di pubblica utilità nel reato di guida in stato di ebbrezza ai fatti precedenti all’entrata in vigore della l. n. 120/2010

Premessa - Nel corso degli ultimi anni la disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza è stata oggetto di profonde e radicali modifiche con conseguenti inasprimenti di sanzioni.

Tuttavia si riscontra la seguente modifica, ad opera della l. n. 120/2010, che introducendo il comma 9 bis all’art. 186 c.d.s. ha contribuito a delineare un volto più mite alla rigida disciplina del reato in considerazione: …la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
I benefici conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono evidenti: l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione di patente e la revoca del sequestro del veicolo, nel caso fosse stata adottata tale misura1.
Ci chiede, allora, se è possibile sostituire la pena con il lavoro di pubblica quando il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della citata novella del luglio 2010.
Se il fatto è precedente alla riforma - Per conoscere se è possibile sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta riforma occorre stabilire quale sia la normativa più favorevole.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III penale, 10.02.2004 n. 23274, ha sancito: “la legge più favorevole…è quella che comporta il trattamento meno svantaggioso per il reo, con specifico riferimento al reale pregiudizio che viene concretamente a subire, ed allo scopo vanno considerati tutti gli elementi che in qualsiasi modo influiscono sul trattamento sanzionatorio”.
E’certo che la nuova normativa è più favorevole per i benefici conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e troverà applicazione per il principio del favor rei (art. 2 c.p.) ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore2.
Sulla durata del lavoro di pubblica utilità – Secondo l’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato, una volta valutata la disposizione più favorevole, essa troverà applicazione nel suo complesso, poiché il giudice non potrà dar corso ad una unione tra disposizioni più favorevoli della legge abrogata e di quella in vigore; diversamente, egli si renderebbe creatore, di una terza fattispecie3.
Tuttavia, se si considera il lavoro di pubblica utilità come una modalità di espiazione della pena, poiché esso era già previsto dall’art. 54 D. l. vo n. 274/2000, non vi sarebbero ostacoli all’applicazione della pena prevista dalla previgente legge e la conseguente sostituzione con il lavoro di pubblica utilità per la durata corrispondente.
Da tale scelta discendono conseguenze particolarmente rilevanti. Si pensi, ad esempio, che la legge attuale prevede qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) “..l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno…”.
Qualora si aderisse all’impostazione sopraesposta ad fatto commesso prima del 13 agosto 2010, data di entrata in vigore dell’attuale normativa che ha concretamente raddoppiato l’entità della pena per l’ipotesi di reato summenzionata, è applicabile il lavoro di pubblica utilità con una durata notevolmente inferiore.
E’ questa la soluzione adottata in una recente decisione del Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, in data 16.12.2011 (sent. N. 1110/11 inedita) per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. commesso il 3.04.2010.
Il difensore chiedeva il minimo della pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità vigente all’epoca di commissione del reato. Il Giudice, in accoglimento della richiesta della difesa, dopo aver dichiarato l’imputato colpevole del reato ascritto, concesse a lui le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni 6.
Qualora il giudice avesse applicato la nuova legge nel suo complesso si sarebbe addivenuti ad ben diverso risultato con conseguente applicazione del lavoro di pubblica utilità in misura pressoché raddoppiata.
In realtà, nella motivazione non sono esplicitate le ragioni di applicazione della durata della pena vigente al momento di commissione del fatto di reato in luogo del più grave trattamento sanzionatorio previsto dalla attuale l. n. 120/2010.
Tuttavia, chi scrive ritiene che tale decisione si contraddistingua per una interpretazione costituzionalmente orientata della durata del lavoro di pubblica utilità, privilegiando una funzione ampiamente rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
La soluzione in considerazione favorirebbe una più ampia diffusione dell’istituto, con benefici sia per la rapida definizione dei procedimenti penali sia per l’intera collettività, avuto riguardo all’attività socialmente utile.
Paolo Ghiselli - Avvocato del foro di Rimini, febbraio 2012, pghiselli@libero.it
(riproduzione riservata)
 

 
1 A tal proposito: “Sul sequestro del veicolo ai fini della confisca nel reato di guida in stato di ebbrezza”, Paolo Ghiselli, in questa rivista nella parte relativa a Circolazione stradale, Commenti.
 
2 Per una disamina dei principi del favor rei e del libero convincimento:”Guida in stato di ebbrezza”, Laura Biarella-Andrea Castellini, ed. Fag. 2011, p. 137 e s.
 
3 In senso conforme: Cass. Pen., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36757 in RP 2005, 11, p. 1238
 
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