Questo articolo si ricollega a quello pubblicato il 15.1.2012 da Penale.it e ha per oggetto le formalità per la concessione della predetta misura, alternativa alla detenzione in carcere e l’attuazione della medesima. Analizzando le statistiche ministeriali disponibili, la concessione dell’”elektronisch ueberwachten Hausarrest” (d´ora in avanti indicato anche con l´abbreviazione EUEHA) è avvenuta tutt’altro che frequentemente se si considera che la legge sull’EUEHA è entrata in vigore l’1.12.2009 e che fino ai primi mesi del 2011, la domanda intesa ad ottenere l’EUEHA è stata accolta soltanto in ca. 250 casi; decisamente pochi, se si tiene conto che il numero dei detenuti (sommando quelli condannati con sentenza definitiva e quelli in attesa del giudizio) è di ca. 8.000 e che l’EUEHA può essere concesso non soltanto a chi ha da scontare una pena detentiva non superiore ad un anno o una pena di durata inferiore, ma anche chi è in custodia cautelare (Untersuchungshaft). In alcuni altri Stati dell’ U.E. si ricorre più frequentemente a questa misura alternativa (p. es. in Svezia essa viene applicata al 10 % di coloro che dovrebbero espiare la pena in uno stabilimento carcerario).
II
La decisione sulla concessione dell’EUEHA, per il richiedente condannato con sentenza passata in giudicato, spetta al dirigente dello stabilimento penitenziario (“Justizvollzugsanstalt”), nel quale il richiedente sta scontando la pena o al quale dovrà presentarsi per scontare la pena definitiva. Se l’istante è in custodia cautelare, la competenza è del Landesgericht.
Il condannato con sentenza definitiva, prima di poter fruire dell’EUEHA, deve indicare nella domanda se è già ristretto in uno stabilimento penitenziario o se (e quando) gli e´ stato notificato l’invito a presentarsi allo stabilimento carcerario, la durata della pena detentiva da scontare o ancora da scontare oppure, se a piede libero, il giorno in cui ha avuto comunicazione dell’invito a presentarsi alla “Justizvollzugsanstalt” per iniziare l’espiazione della pena.
Nell’istanza l’interessato deve indicare se ha precedenti penali (ed eventualmente quali), se vi sono processi penali pendenti o se è stato sottoposto ad una misura di sicurezza. Inoltre, se chiede l’EUEHA presso il proprio domicilio o in altra entità immobiliare, l’indicazione del numero dei vani, nome e cognome delle persone conviventi, eventuali parentele con le stesse.
Segue poi l’indicazione dell’attività lavorativa che il richiedente si propone di esercitare durante il periodo dell’EUEHA, in particolare, se lavoratore autonomo o dipendente (in quest’ultimo caso va indicato anche nome e cognome del datore di lavoro), l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, il consenso acchè la Justizvollzugsanstalt possa assumere informazioni presso l’istituto di assicurazione, che possa comunicare al datore di lavoro gli obblighi, a condizione delle quali l’EUEHA viene concesso e che potranno essere effettuati, in ogni tempo, accertamenti sull’osservanza degli orari di lavoro.
III
Fatta eccezione per chi è detenuto in attesa di giudizio, il richiedente deve: 1) informare la “Justizvollzugsanstalt” sul presumibile reddito netto che avrà durante il periodo di tempo in cui sarà sottoposto all’EUEHA e se tale reddito consentirà o meno il proprio sostentamento, 2) dichiarare la propria disponibilità e la propria capacità reddituale a pagare, per la durata dell’EUEHA, Euro 22 al giorno a titolo di contributo alle spese occorrenti per l’EUEHA ovvero inoltrare contestuale richiesta di esenzione – totale o parziale – dal pagamento, indicandone i motivi ed allegando idonea documentazione a tal fine.
IV
La persona sottoposta all’EUEHA è obbligata a non lasciare il luogo degli arresti domiciliari indicato nella domanda, fatta eccezione per motivi di lavoro, sanitari o per procurarsi i viveri necessari e deve portare costantemente, sulla propria persona, un congegno trasmittente collegato con la stazione ricevente collocata nel domicilio, la quale, a sua volta, è collegata con una stazione ricevente nella “Justizvollzugsanstalt”; in tal modo l’amministrazione penitenziaria è in grado di accertare, senza doversi recare “in loco”, i periodi di tempo di permanenza della persona alla quale è stato concesso l’EUEHA nonché eventuali assenze ingiustificate. Naturalmente questa misura può essere concessa soltanto se è da presumere che il beneficiario non si sottrarrà all’esecuzione.
V
L’EUEHA viene concesso a chi è in custodia cautelare, se il richiedente ha un domicilio in territorio austriaco, è da prevedere che adempierà agli obblighi che gli vengono imposti, consentira´ di essere assistito da un “Bewaehrungshelfer”, si impegnerà formalmente con un “Geloebnis” ad osservare tutti gli obblighi che assumerà in sede di concessione dell’EUEHA.
VI
Come detto sopra, il condannato con sentenza definitiva, può chiedere l’EUEHA, se la pena ancora da scontare non è superiore ad un anno. Questa disposizione è stata interpretata nel senso che l’EUEHA può essere accordato pure al condannato con sentenza definitiva che deve ancora scontare una pena superiore ad un anno, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che possa essere concessa la “bedingte Entlassung” (concedibile al condannato che ha scontato metà della pena detentiva (ma almeno tre mesi) ed almeno un mese se si tratta di condannato che all’epoca del fatto aveva un età non superiore a 21 anni) e se è da presumere che non commetterà ulteriori reati.
VII
L’EUEHA concesso a chi è in custodia cautelare, deve essere revocato in caso di mancata osservanza, anche di uno solo degli obblighi imposti o se nella sentenza di 1° grado, il giudice ha statuito che l’esecuzione della pena non può avvenire con le modalità dell’EUEHA.
La revoca dell’EUEHA al condannato con sentenza passata in giudicato va disposta se 1) viene meno uno dei presupposti per la concessione di tale misura, 2) il condannato contravviene gravemente agli obblighi a lui imposti o viola gli stessi nonostante essere stato diffidato, 3) il condannato è in mora, nella corresponsione del contributo di 22 Euro al giorno e la mora si e´protratta per un periodo superiore a 30 giorni (a meno che non si tratti di persona che abbia ottenuto l’esenzione – totale o parziale – dall’obbligo di corrispondere il contributo giornaliero di 22 Euro*, 4) sussistono gravi sospetti che il sottoposto all’EUEHA abbia commesso un reato doloso o colposo che, in caso di condanna, escluderebbe la concessione dell’EUEHA oppure se vi è pericolo che la persona, alla quale è stato concesso l’EUEHA, possa sottrarsi all’ulteriore esecuzione della pena.
*L’esenzione – totale o parziale – dall’obbligo di corresponsione dell’importo di 22 Euro il giorno, può essere concessa se il versamento di tale somma pregiudicherebbe il sostentamento del condannato con sentenza passata in giudicato, ammesso a tale misura alternativa di detenzione; i detenuti in custodia cautelare, ammessi all’EUEHA, non sono tenuti al pagamento della predetta somma, indipendentemente dalla loro situazione reddituale.
dott. Armin Kapeller - Bolzano, gennaio 2012
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