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 Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 ottobre 2005 (dep. 24 ottobre 2005), n. 38968 (n. 1993/2005)

Gli anacronistici limiti delle trasmissioni via fax nel procedimento penale

REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente 
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

  SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) M.B. nato il ...;
avverso SENTENZA del 01/10/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
 
 OSSERVA
Avverso  la  sentenza indicata in epigrafe - che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al confezionamento e all'uso di cambiali a firma apocrifa (artt. 81-485-491 cp) - M.B. ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
- nullita' del giudizio di primo grado perche' il processo e'  stato trattato malgrado l'impedimento di esso imputato per  malattia, documentato da certificazione medica e tempestivamente comunicato a mezzo fax;
- mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in punto di responsabilita': la corte di merito non ha neanche preso visione della perizia calligrafica della quale fa richiamo il giudice precedente; se lo avesse fatto si sarebbe resa conto che il M. non e' stato neppure convocato dal perito; non esiste dunque la prova che autore del lamentato falso sia il ricorrente, il quale in realta' non aveva alcun interesse alla falsificazione, atteso che il rapporto sottostante ai titoli  era venuto meno e questi, presentati all'incasso, erano stati richiamati;
- mancata assunzione di una prova decisiva: vale a dire della invocata nuova perizia calligrafica, da condursi sulla base della calligrafia dell'imputato e  sue scritture comparative.
Il ricorso non merita accoglimento.
La nullita' eccepita con il primo motivo non sussiste.
E' indiscusso in giurisprudenza che, in tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'e' alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cpp, che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. 
Ne deriva che il mezzo in questione non puo' essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza (Sez. 2^, 18.12.03, Russo, rv. 227806; Sez.  5^, 20.1.00, Sgambato, rv. 215579).
Resta da dire che, trattandosi di istanza inammissibile, non rileva che il giudice di primo grado su di essa non abbia pronunziato.
Vanno parimenti disattesi i profili di doglianza esposti con il motivo successivo.
La  consulenza tecnica calligrafica risulta acquisita al processo nel pieno consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493 c. 3  c.p.p.,  e, comunque, la decisione dei giudici di merito poggia anche sulla "ampiamente dettagliata e argomentata" esposizione dei fatti, proveniente dalla persona offesa, corredata da apposita documentazione e ritenuta univocamente contrastante la profferta di innocenza avanzata dall'imputato, in modo meramente assertivo.
L'ultimo motivo e' inammissibile.
La  perizia non puo' ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per  Cassazione ai sensi dell'art. 606, c. 1^ lett. d) cpp.
Ed invero la perizia non puo' essere considerata alla stregua di un mezzo di prova a discarico stante il suo carattere "neutro", come tale sottratto alla disponibilita' delle parti in quanto rimesso essenzialmente al potere discrezionale del  giudice (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 14, 12.12.02, Bovicelli, rv. 225345).
  P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi' deciso in Roma, l'11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005
 
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