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 Armin Kapeller, Esecuzione della pena e custodia cautelare mediante “elektronisch ueberwachtem Hausarrest” in Austria

Il braccialetto elettronico nell'ordinamento austriaco

 I

 
L´esigenza – pressante – di diminuire il numero dei detenuti in Italia, ha nuovamente riacceso la discussione sull´opportunita´, o meno, di ricorrere all´uso del braccialetto elettronico per sorvegliare i detenuti agli arresti domiciliari. Pare pero´ che di questo mezzo tecnico, finora sia stato fatto uso in modo assai sporadico in quanto, benché siano stati acquistati 2000 (duemila) “congegni” con un costo di ca. 5.000.- Euro, soltanto 8 (otto) siano attualmente “attivi”, cioe´ in uso. Potrebbe essere di interesse in che modo nella vicina Repubblica austriaca l´analgo “strumento” della “Fußfessel” e´stato impiegato per assicurare che i detenuti “extra moenia” scontino effettivamente gli arresti domiciliari in casa.
 
II
 
 
L’1.9.2010 sono entrate in vigore in Austria modifiche della legge sull’esecuzione della pena (St.V.G. = Strafvollzugsgesetz), del codice di procedura penale e della legge sulla “Bewaehrungshilfe” che rendono possibile l’espiazione della pena detentiva e, come vedremo – anche della custodia cautelare – nella forma dell' "elektronisch ueberwachtem Hausarrest”= arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, comunemente indicati con l’espressione “Fussfessel. Si tratta di una disposizione legislativa simile a quella contenuta nell’art. 275 bis cpp italiano, introdotta alla fine del 2000 (D.L. n. 341/2000, convertito, con modif., nella L. n. 4/2001). Nonostante la riforma attuata in Austria con lo Strafrechtsaenderungsgesetz e con l'Haftentlastungspaket - entrambi del 2008 - nel maggio di quest’anno, la capienza regolamentare delle case di reclusione austriache aveva – nuovamente – superato il 100%. Il legislatore si è visto costretto ad agire e con le modifiche normative suddette ci si ripromette di contribuire ad una “normalizzazione” nelle carceri e, nel contempo, a ridurre le spese destinate al fabbisogno dell’amministrazione penitenziaria.
 
III
 
Persone con sufficiente integrazione sociale che devono scontare una pena detentiva o il residuo di una pena detentiva non superiore ad un anno, possono espiare la stessa, per intero o in parte, nella forma degli arresti domiciliari sorvegliati elettronicamente, d’ora in avanti indicati anche con l’abbreviazione ADCSEL. Questo tipo di detenzione – come vedremo – è applicabile anche a chi viene sottoposto a custodia cautelare.
Un “progetto-pilota” attuato in Austria nel 2007 e le esperienze fatte all’estero con questo tipo di detenzione (tra l’altro in Francia, Inghilterra, Germania e Svezia), hanno indotto il legislatore austriaco agli interventi riformatori sopra elencati che hanno ottenuto un vasto consenso in sede di approvazione parlamentare.
 
 
 
IV
 
L’esecuzione della pena nella forma degli ADCSEL comporta, per la persona che vi è sottoposta, l’obbligo di trattenersi nel proprio domicilio, fatta eccezione per il tempo in cui esplica un’attività lavorativa, un addestramento o aggiornamento professionale oppure un’attività socialmente utile e di osservare le altre prescrizioni imposte. L’allontanamento dal domicilio è consentito, oltre che per i motivi ora menzionati, anche per esigenze di assistenza sanitaria e per altre, indispensabili, esigenze di vita.
 
V
 
Gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica possono essere concessi, su istanza del condannato (la relativa richiesta può essere presentata anche prima dell’inizio della carcerazione) qualora:
1) la pena detentiva da espiare o il residuo di un’espianda pena, non sia superiore ad un anno
2) il condannato disponga, sul territorio austriaco, di un idoneo domicilio
3) svolga attività lavorativa
4) abbia un reddito tale da consentire il sostentamento proprio e quello delle persone a carico
5) abbia diritto di fruire dell’assistenza sanitaria
6) sussista il consenso delle persone con lui conviventi nello stesso domicilio
7) se, tenuto conto delle condizioni abitative, dell’ambiente sociale, di eventuali fattori di rischio e delle prescrizioni impartite in sede di concessione degli ADCSEL, si può ragionevolmente presumere che il condannato non abuserà del beneficio accordatogli, in particolare, che si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica devono essere revocati se:
1) è venuto meno uno dei presupposti per la concessione degli stessi
2) il condannato si rende responsabile di una grave trasgressione alle prescrizioni ad esso imposte o non si attiene ad esse nonostante un formale richiamo
3) il condannato è moroso nel versamento del contributo alle spese che la sorveglianza elettronica e l’eventuale intervento del “Bewaehrungshelfer” comportano
4) il condannato dichiara di non essere più in grado di osservare le prescrizioni che gli sono state imposte
5) sussistono indizi gravi che il condannato voglia sottrarsi all’esecuzione della pena o che, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, abbia commesso un reato doloso.
 
VI
 
Competente a decidere sull’istanza – del condannato – di concessione degli ADCSEL (e sulla revoca degli stessi), è il dirigente dello stabilimento di pena, nel quale la pena viene eseguita, all’atto di presentazione dell’istanza o nel quale dovrebbe essere eseguita la pena detentiva se la struttura penitenziaria dispone dei dispositivi tecnici necessari per la sorveglianza elettronica. All’atto di concessione degli ADCSEL, al richiedente devono essere imposte le prescrizioni, alle quali deve attenersi e deve altresì essere determinata l’entità del contributo, alla cui corresponsione il sottoposto è tenuto a titolo di concorso alle spese necessarie per l’attuazione degli ADCSEL; se ritenuto necessario, deve essergli affiancato un "Bewaehrungshelfer", cioè una persona esperta in materia di assistenza sociale.
Qualora il condannato presenti l’istanza di concessione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica prima che venga disposta la carcerazione, quest’ultima va di norma sospesa (fatta eccezione per i casi di manifesta infondatezza della richiesta) fino a quando non sarà intervenuta la decisione definitiva sull’istanza di concessione degli ADCSEL. Contro il diniego degli ADCSEL, il richiedente può proporre impugnazione, nei modi e nei termini previsti dallo St.V.G.= Strafvollzugsgesetz = legge sull’esecuzione della pena.
 
VII
 
Su richiesta del PM o dell’indagato, la custodia cautelare in carcere può essere trasformata in ADCSEL, da eseguirsi nel domicilio dell’indagato, qualora:
1) le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con l’adozione di una misura meno afflittiva
2) le condizioni di vita dell’indagato siano “regolari” e
3) l’indagato dia il suo consenso a farsi sorvegliare con un dispositivo elettronico.
Sull’istanza dell’indagato di concessione degli ADCSEL viene deciso nel corso di una delle “Haftverhandlungen" (udienze periodiche prescritte dal codice di procedura penale per la verifica in ordine alla persistenza delle condizioni per la privazione della libertà) e il giudice può, subito dopo il deposito dell’istanza, nominare provvisoriamente un “Bewaehrungshelfer” e, nello stesso tempo, conferirgli l’incarico di informare l’autorità giudiziaria sulle condizioni di vita e sociali in genere, dell’indagato e sulle possibilità che questi esplichi un’attività lavorativa senza pregiudizio per le esigenza cautelari.
Il “ Bewaehrungshelfer” può anche essere delegato a “contrattare” con l’indagato le prescrizioni e le condizioni, alle quali questi sarà sottoposto in caso di accoglimento della richiesta di ADCSEL e alla cui osservanza l’indagato dovrà impegnarsi con una promessa in occasione della “Haftverhandlung”.
Il PM ha l’obbligo di informare gli organi di polizia del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica; essi devono essere revocati dal giudice – con conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere – se l’indagato dichiara di revocare il proprio consenso agli ADCSEL. Parimenti si procede alla revoca – su richiesta del PM – se l’indagato non osserva le prescrizioni a lui imposte in sede di concessione degli ADCSEL oppure se, nel corso degli stessi, emergono fatti, dai quali si desume che le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con gli ADCSEL.
 
VIII
 
Nella sentenza di condanna il giudice può disporre che per un determinato periodo, non eccedente comunque la metà della durata della pena detentiva inflitta, gli ADCSEL non possono essere concessi al condannato se sussistono gravi e fondati motivi per ritenere che gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica non possano impedire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato. Qualora, successivamente all’emanazione della sentenza di condanna, emergano circostanze che sarebbero state ostative alla concessione degli ADCSEL, questi devono essere revocati.
Del periodo di tempo trascorso dall’indagato agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, costituendo gli stessi un modo di esecuzione della custodia cautelare in carcere, si tiene conto in sede di espiazione della pena detentiva comminata con la sentenza di condanna definitiva. La durata degli ADCSEL non può, in ogni caso, eccedere quella massima prevista per la custodia cautelare in carcere.
 
IX
 
Con la previsione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, il legislatore si è prefisso l’obiettivo, non soltanto di riportare il numero dei detenuti entro i limiti di capienza regolamentare degli stabilimenti carcerari, ma anche di consentire che condannati ad una pena breve, per effetto dell’esecuzione della stessa, non perdano il posto di lavoro ed il diritto all’assistenza sanitaria e previdenziale. Inoltre, l’adozione di questa misura in favore dei condannati che hanno da espiare un residuo di pena di un anno - od inferiore a tale durata - può costituire un metodo valido per prepararli al tempo in cui avranno definitivamente saldato il loro debito con la giustizia, avendo essi già un lavoro in grado di provvedere al proprio mantenimento ed un alloggio.
È stato stimato, dal Ministero della Giustizia, che questo modo di esecuzione della pena, risp. della custodia cautelare – al quale, si prevede, verranno sottoposti ca. 400 detenuti all’anno – consentirà anche un risparmio annuo di 1.100.000 Euro alle casse dello Stato. Chi è sottoposto agli ADCSEL è tenuto a corrispondere la somma, non certo trascurabile, di Euro 22 il giorno a titolo di concorso nelle spese che la sorveglianza elettronica e l’attività del “Bewaehrungshelfer” comportano. Sono esentati da tale obbligo contributivo i sottoposti agli ADCSEL, il cui reddito è appena sufficiente per il mantenimento proprio e delle persone a carico. L’importo di 22 Euro mensili deve essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e la mora superiore ad un mese è motivo per la revoca degli ADCSEL.
Il dispositivo elettronico, di dimensioni molto ridotte, viene applicato al piede del sorvegliato e collegato, via radio, ad un server, il quale registra costantemente la distanza, alla quale si trova il sottoposto. Qualsiasi manipolazione del dispositivo oppure l’allontanamento – oltre ad una certa distanza – del sorvegliato, provoca l’immediato allarme nella centrale.
Pare che alla trasformazione della custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, si ricorra con una certa riluttanza, dato che quest’ultima è stata negata, tra l’altro, ad un imputato (di appropriazione indebita) in custodia cautelare da oltre tre anni (e che asserisce di essere cardiopatico), con la motivazione che tale misura non garantirebbe ad evitare la fuga dell’imputato, ultrasettantenne. Nel circondario di Salisburgo, sulle prime cento richieste di applicazione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, sono state accolte soltanto due.
 
Dott. Armin Kapeller – Bolzano, gennaio 2012
(riproduzione riservata)
 
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