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Antiriciclaggio

20 aprile 2018
Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 11 gennaio 2018 (dep. 20 aprile 2018) n. 17923
Il reato di cui al d.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, prima parte, si perfeziona per effetto del solo concreto uso illegittimo delle carte di credito o di pagamento o degli altri documenti equiparati, non può che trovare applicazione anche nel caso scrutinato, posto che l'utilizzazione di una carta "bancomat", di provenienza furtiva, da parte di chi non sia in possesso del codice PIN, realizzata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, è tale da esaurire l'attitudine lesiva dei beni giuridici dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica, ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di denaro contante


 
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