29 aprile 2016
Tribunale di Vallo della Lucania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, sentenza 24 febbraio 2016, n. 22
L'amministratore di un gruppo Facebook non risponde del reato di diffamazione per i commenti di terzi a meno che non li abbia approvati espressamente.
Tuttavia, sarà punibile qualora abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie.
Una discutibile decisione - in questa seconda parte - del GUP di Vallo della Lucania.
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