17 aprile 2012
Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 23 febbraio 2012 (dep. 2 aprile 2012), n. 12252
La fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis c.p. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 c.p. in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. Inoltre, l’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della l. n. 15/1980 è incompatibile con il delitto di cui al citato art. 270 bis, in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 438/2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di cui all’art. 270, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l’intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice menzionata.
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