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14 dicembre 2017
Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
In vigore dal 29 dicembre 2017
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8 maggio 2017
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 maggio 2017 (ud. 31 gennaio 2017), n. 22148
Controllo a distanza del lavoratore (art. 4 St. Lav.). La Corte cambia orientamento dopo le più recenti riforme.
Non ha alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.
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3 novembre 2016
Legge 3 novembre 2016, n. 199 - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
Il giro di vite, anche penale, sul caporalato
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28 gennaio 2012
Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 novembre 2011 (dep. 18 gennaio 2012), n. 1855
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali: la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale.
Il decreto di citazione a giudizio equivale alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
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6 novembre 2011
Tribunale della Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, sentenza 3 ottobre 2011
Sulla causalità nei reati omissivi impropri
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13 agosto 2011
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 19 luglio 2011 (dep. 2 agosto 2011), n. 30566
La S.C. conferma l'orientamento secondo il quale il reato di cui all'art. 2 comma 1-bis D.L. n. 463/1983 (conv. in l. n. 638/1983) ha natura di reato omissivo istantaneo; da ciò consegue l'applicabilità dell'indulto; inoltre, ai fini del calcolo della prescrizione - afferma sempre la S.C. - deve tenersi conto del periodo di sospensione stabilito dall'art. 2, comma 1-quater l. cit., da collegarsi alla possibilità riconosciuta all'imputato di estinguere il reato mediante il versamento di quanto dovuto, anche a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio ove risulti che non sia stata in precedenza contestata nei suoi confronti la violazione.
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1 agosto 2011
Tribunale di Cosenza, Giudice per le Indagini Preliminari, sentenza 23 febbraio 2011 (dep. 23 febbraio 2011)
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), la previa notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concessa al datare di lavoro per provvedete al versamento dovuto) non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio (o del decreto penale di condanna), con la conseguenza che la mancata notifica dell'avviso di accertamento (contenente l'indicazione specifica delle somme dovute e l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi) ed il mancato decorso del termine escludono la procedibilità dell'azione penale e, comunque, la possibilità di emettere una pronuncia di condanna.
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1 agosto 2011
Tribunale di Cosenza, Sezione II Penale, sentenza 27 ottobre 2010 (dep. 11 novembre 2010), n. 1101
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), le invalidità concernenti la notifica dell'accertamento, dalla quale decorre il termine trimestrale di cui all'art. 2-bis l.cit. per il pagamento dei debiti contributivi cui consegue la non punibilità, si riverberano sulla responsabilità penale, nella misura in cui non consentono di ritenere mai effettivamente decorso il predetto termine.
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17 gennaio 2009
Corte d'Appello di Perugia, Sentenza 30 settembre 2008 (dep. 23/12/2008), n. 840
LAVORO SUBORDINATO - PREVENZIONE INFORTUNI - OMICIDIO COLPOSO - RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTANTE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI - SUSSISTENZA - ASSUNZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI BEVANDE ALCOLICHE DURANTE IL PASTO - COMPORTAMENTO ANOMALO DEL LAVORATORE TALE DA COSTITUIRE VALORE DI CAUSA SOPRAVVENUTA DA SOLA SUFFICIENTE A CAGIONARE L’EVENTO - ESCLUSIONE. ( d.p.r. 164/56; c.p. art. 41; c.p. art. 589).
Va riconosciuta la responsabilità per l’infortunio occorso al dipendente di ditta subappaltatrice -cui segue il decesso per le gravissime lesioni riportate- in capo al legale rappresentante della ditta aggiudicataria di un appalto pubblico, in quanto quale egli è titolare della posizione di garanzia di ogni lavoratore comunque operante nel cantiere; va altresì riconosciuta la responsabilità in capo al direttore dei lavori del medesimo appalto, poiché costui, dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e della notifica del preliminare di inizio, è titolare di analoga posizione di garanzia.
Va esclusa la natura di comportamento anomalo, tale da costituire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, l’assunzione durante il pasto, da parte del lavoratore infortunato e poi deceduto per le gravissime lesioni riportate, di una quantità di vino appena superiore al livello di riferimento per l’idoneità alla guida, poiché la stessa non è tale da comportare uno stato di ubriachezza, ed, in ogni caso, non costituisce una evenienza rara ed impensabile in soggetti dediti ad attività abbastanza pesanti e soliti consumare del vino ai pasti.
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8 luglio 2008
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 5 giugno 2008 (dep. 7 luglio 2008), n. 27469
Le molestie e gli abusi sessuali nell'ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, possono integrare il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, le vessazioni si erano protratte per tutta la durata del rapporto e consistevano oltre che in ripetute e petulanti molestie sessuali, nel tentativo di violenza sessuale, nonché nel rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro e nella pretesa di corrispondere la retribuzione in misura inferiore a quella risultante dalla busta paga.
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17 settembre 2007
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 9 luglio 2007, n. 33624
In carenza di "tipizzazione", il mobbing può essere perseguito penalmente solo a fronte della contestazione dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione) nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma (lesione personale grave).
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