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Penale.it - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2011 (dep. 28 novembre 2011), n. 44068

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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2011 (dep. 28 novembre 2011), n. 44068
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Versione per la stampa

Le Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, è prevista dall’art. 458, comma 1, c.p.p., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del G.I.P. con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto dell’art. 583 c.p.p. in materia di impugnazioni.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di xxx in ordine ai reati: a) di cui agli art. 110, 81 cpv. c.p., 3 n. 8) e 4 n. 7) della L. n. 75/1958; b) di cui agli art. 81 cpv. c.p., 12, comma 3, comma 3 bis lett. c-bis) e comma 3 ter, del D. Lgs n. 286/1989, a lei ascritti per avere, in concorso con altri, favorito e sfruttato la prostituzione di numerose ragazze nigeriane, nonché peravere posto in essere atti diretti al reclutamento in Nigeria di ragazze al fine di favorirne l'ingresso clandestino in Italia per avviarle alla prostituzione.

 

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, con il quale l'appellante, in rito, aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 25.2.2010, che aveva dichiarato tardiva la richiesta di giudizio abbreviato trasmessa a mezzo posta all'ufficio del G.I.P. oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, nonché il motivo di gravame con il quale, nel merito, l'appellante aveva, tra l'altro, contestato la sussistenza del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Sul primo punto, in particolare, la sentenza ha affermato che, ai fini della tempestività della richiesta di giudizio abbreviato, non deve tenersi conto della data di consegna dell'atto all'ufficio postale, bensì quella di pervenimento all'ufficio del G.I.P..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 121, 152 e 458 c.p.p., ripropone la questione della tempestività della richiesta di giudizio abbreviato, per essere stata spedita detta richiesta a mezzo posta tempestivamente entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto per il giudizio immediato. Sul punto si osserva che secondo le regole generali vigenti in materia processuale, nell'ipotesi di spedizione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, deve tenersi conto della data di spedizione e non di pervenimento dell'atto, non potendo far carico al mittente l'inefficienza del servizio postale.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge sul punto della configurabilità della fattispecie tipica di cui agli art. 81 cpv. c.p., 12, comma 3, comma 3 bis lett. c-bis) e comma 3 ter, del D. Lgs n. 286/1989.
In sintesi, si deduce che gli atti posti in essere dall'imputata, quale l'invio di somme di danaro assolutamente insufficienti, dovevano ritenersi del tutto inidonei al raggiungimento dello scopo di favorire l'ingresso clandestino in Italia di ragazze straniere, con la conseguenza che la fattispecie di cui alla contestazione doveva essere inquadrata nell'ipotesi del reato impossibile. Si deduce anche che questo aspetto non è stato affrontato dalla motivazione della sentenza.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che l'art. 458, comma 1, c.p.p. prevede, quale unica modalità di proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, il deposito della stessa nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con l'avvenuta prova della notifica al pubblico ministero, sicché non sono previste forme alternative di proposizione di detta richiesta, anche in considerazione della necessità che si provveda tempestivamente sulla stessa prima dell'inizio del giudizio.
La possibilità di spedire l'atto a mezzo posta è, invece, prevista in materia di impugnazioni ed in tal caso la nonna (art. 583 c.p.p.) espressamente stabilisce che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, deve tenersi conto della data di spedizione.
Orbene, è evidente che in detta materia vige il principio del favor impugnationis, sicché le disposizioni dettate per la presentazione dell'atto di impugnazione non appaiono estensibili ad ipotesi diverse, nelle quali non siano espressamente previste le medesime modalità, mentre nel caso della richiesta di giudizio abbreviato la legge non prevede neppure la possibilità di formulare la richiesta servendosi del servizio postale. (cfr. sez. I, 17.2.2009 n. 25185, B K; sez. II, 13.6.2007 n. 35339, Bari).
Correttamente, pertanto, è stata esclusa la tempestività della richiesta di giudizio abbreviato spedita dall'imputato a mezzo posta e pervenuta fuori termine nella cancelleria del giudice procedente. Il secondo motivo di ricorso è costituito da una deduzione di carattere fattuale in ordine alla inidoneità delle somme inviate dalla ricorrente per reclutare ragazze al fine di favorirne l'ingresso clandestino in Italia per avviarle alla prostituzione; punto che si esaurisce in una mera asserzione, neppure dedotta nella sede di merito e, perciò, inammissibile.
In questa sede deve essere solo rilevato in punto di diritto che per la configurabilità del reato non occorre che l'ingresso degli stranieri sia effettivamente avvenuto (cfr. sez. III, 19.5.2005 n. 35629, N. e altro).
Ai fini della integrazione del reato, infatti, è sufficiente il compimento di "atti diretti a procurarne (di stranieri) illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" (comma 3 dell'art. 12 D. Lgs b. 286/1989), sicché a nulla rileva il fatto che l'ingresso non si sia verificato.
Per completezza di esame osserva, infine, la Corte che all'imputata sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti con la conseguenza che non assume rilevanza la intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61 n. 11 bis c.p. (Corte Costituzionale, sent. n. 249 del 5.7.2010), non avendo detta aggravante esplicato alcun effetto ai fini della determinazione della pena.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 10.11.2011.
 
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