Penale.it

Google  

Penale.it - Tribunale di Roma, Sezione IX collegiale, Sentenza 21 settembre 2005 (dep. 21 settembre 2005), n. 1872

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Tribunale di Roma, Sezione IX collegiale, Sentenza 21 settembre 2005 (dep. 21 settembre 2005), n. 1872
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Il reato di associazione a delinquere "virtuale". Il Tribunale ha ritenuto che tale reato è, in astratto, configurabile anche nell’ambito di una comunità virtuale quale quella dell'Internet quando si abbia a che fare con un’organizzazione stabilmente dedita alla commercializzazione e distribuzione di immagini oscene e ricorra la volontà degli aderenti al consortium sceleris di partecipare all’attività in questione.Nel caso di specie pur essendo emerso un collegamento stabile tra alcuni imputati, non risulta sufficientemente provata la compartecipazione a un continuativo programma delittuoso.(la sentenza verrà pubblicata con commento di Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito su Rivista dell'Internet, n. 1 del 2006)

Num. Reg. Notizie Reato: 97/ 7517
Num. Reg. Gen. Tribunale: 01 /4209
Num. sentenza 05/ 1872
Depositata in udienza 21.9.05
Irrevocabilità _____
 
REPUBBLICA ITALIANA
Alla pubblica udienza del 21/09/2005
IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione 9° SEZIONE composto dai Signori Magistrati
 
 
con l’intervento del
Sost. Procuratore della Repubblica
e con l’assistenza del CANC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito di procedimento per
GIUDIZIO ORDINARIO MOTIVAZIONE CONTESTUALE
CONTRO
1) DN, (dif. Avv.)
2) BD (dif. Avv. Aterno), 
3) OG, (dif.Avv.)
4) CL, (dif. Avv.)
5) RE,  (dif. Avv.)
6) PF,  (dif. Avv.)
7) SG,  (dif. Avv.)
8) SR, (dif. Avv.)
9) SL  (dif. Avv.)
IMPUTATI
TUTTI :
a) per il reato di cui all'art. 416 c.p. per essersi associati tra loro allo scopo di detenere, diffonderee commerciare immagin e dati relativi ad atti di contenuto oceno riproducenti congiunzioi carnali e atti sessuali in taluni casi caratterizzati da violenza e anche riguardanti soggetti minorenni;
DN dopo avere inserito e catalogato sul proprio computer un magazzino dati contenenti 2837 immagini fotografiche e filmati brevi relativi a bambini e bambine-anche in tenera età - durante incontri sessuali con adulti e in taluni casi con animali, via Internet inviava e riceveva a fini di commercializzazione tali immagini ed altre di volta in volta inviategli da altri utenti (tra cui sogetti titolari delle utenze telematiche anXXXXX@aol.com, Sarku fyiXXXXXa@infi.net, Ives XX@aol.com, JbrXXXk410@aol.com, JimXXXox@vol.cz, tramite il servizio di posta elettronica (al cui servizio risultava abbonato attraverso il nominativo Dyyyyyyco@tin.it  - già Dyyyyyto@mbox.vol.it) nonchè utilizzando indirizzi di posta elettronica ADxxxxx@writexxxxx.com, HenryV°@XXXX.net oppure syyyyyyys@hotmail.com, praxxxeuropamail.com relativamente al sito web www.lamiciarosa.geocities.com elettronicamente allocato negli Stati Uniti per la richiesta e la ricerca di fotografie pornografiche e di filmati dello stesso tenore, ovvero ancora attraverso la richiesta a case editrici estere di cataloghi e materiale pornografico; realizzando pubblicità verso terzi per la diffusione di un CD Rom con contenuto pornografico invitando inoltre per via telematica a contattare i propri siti web per ottenere immagini erotiche.
Dispensando inoltre informazioni per attingere a siti internet dedicati alla pedofilia.
CL attraverso l'utilizzazione del collegamento via Internet e di un servizio di posta eletronica con le caselle phxxxa@tin.it e phxxxa@mbox.vol.it attraverso le quali riceveva e inviava fotografie e materiale pornografico a sfondo pedofilo e richiedeva informazioni per potersi congiungere sessualmente con bambini, individuando inoltre eventuali soggetti, ineriti nelle comunicazioni telmatiche, ed estranee al gruppo o inforamatori della polizia, sulla presenza dei quali inviava messaggi di allarme agli altri partecipanti al sodalizio.
PF quale titolare della BBS s.y.& Z.- di cui risultava la cointestazione a SG - che veniva reclamizzata da DN quale sito da contattare per acquistare immagini pornografiche, acquisiva e trasmetteva immagini pornografiche - anche riguardanti minori e caratterizzate da violenza.
OG quale titolare della società wXXX che reclamizzava e diffondeva fotografie contenenti atti sessuali in danno dei minorenni già distribuite da società statunitensi (tra cui "ZZZ MYprivatecollection") acquisiva e trasmetteva immagini pornografiche.
BD quale titolare del sito web Bxxxxxx@mbox.vol.it già destinatario di molte sequenze di immagini a sfondo pedofilo - copiava e trasmetteva tali immagini.
RE quale titolare della società "Infoxxxx BBS " che reclamizzava materiale pornografico acquisendo e trasmettendo tale materiale.
SG attraverso collegamento via Internet acquisiva e trasmetteva immagini a contenuto pornografico anche riguardanti minori e caratterizzate da violenza.
SR quale intestataria dell'utenza yyyyyyyy acquisiva e riceveva immagini a contenuto pornografico riportanti anche il logo "Vxx BBS" quale sito da contattare per recepire immagini del tipo di quelle indicate.
SL quale utilizzatore dell'utenza telefonica yyyyyy attraverso le BBS "ZZZ" e "XXX" acquisiva e trasmetteva numerose immagini a contenuto pornografico prelevandole e acquisendole da terzi e riconfezionandole anche con applicazione di un proprio logo e ritrasmettendole a terzi.
b) per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 528 commi 1 e 2 c.p., perchè con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso ed, in tempi diversi, detenevano, allo scopo di farne distribuzione e mettevano in circolazione telematica immagini di contenuto osceno, anche riguardanti soggetti minorenni caratterizzate da violenza, ciascuno con il comportamento descritto al capo a)
fatto accertato nel maggio 1997
MOTIVAZIONE
 
Nel corso del dibattimento, articolatosi in più udienze, è in primo luogo emerso che l’attività di indagine svolta dai Carabinieri (c.d. operazione Ganimede) ha tratto origine dal ricevimento, in forma anonima, da parte dei predetti floppy disc IOMEGA ZIP contenenti immagini di minorenni impegnati in rapporti sessuali e attribuibili, anche sulla base di svariati documenti word, a tale . nel corso di indagini si procedeva, tra l’altro, a intercettazioni telefoniche, telematiche (regolarmente autorizzate dall’A.G. procedente), all’esame dei documenti informatici acquisiti anche mediante perquisizioni e sequestri. Tale attività, nel complesso, consentiva di ipotizzare l’esistenza di una fitta rete di rapporti tra svariate persone, alcune delle quali individuabili negli odierni imputati, coltivati tramite la rete Internet e i connessi sistemi di trasmissione delle comunicazioni quale quello della posta elettronica, delle mailing list, dei new group, ecc., medianti i quali venivano fatte circolare e distribuite immagini dall’indiscutibile, secondo questo Tribunale, contenuto osceno. Invero tali immagini, come è possibile verificare nella consistente produzione documentale del pubblico ministero, riproducevano rapporti sessuali tra adulti e minorenni e tra minorenni stessi nonché fotografie di minorenni in pose di inequivocabile carattere sessuale. Numerose altre immagini sequestrate a tutti gli imputati riproducevano, in forma esplicita, atti sessuali tra adulti ovvero giovano donne in pose sessuali.
Quanto alle singole posizioni degli imputati deve, in primo luogo, osservarsi che il principale coinvolgimento nella vicenda è ascrivibile agli imputati DN e CL
Il DN xxxxxxx xxxxxx in servizio presso un ufficio amministrativo, svolgente, al di fuori del servizio, l’attività di redattore di una rivista culturale di nome XXXXXX, utilizzava in Internet i nominativi ADxxxxx@writexxxxx.com, HenryV°@XXXX.net e DXXX@tin.it e deteneva nel proprio computer un imponente numero di immagini pedopornografiche (si vedano i fascicoli formati dai Carabinieri) addirittura catalogate per fasce di età e principalmente reperite, secondo quando emerge dall’esame del contenuto del materiale informatico sequestrato e come già accennato, mediante la rete Internet.
L’innegabile detenzione del materiale in argomento da parte dell’imputato è stata giustificata, nell’esame dibattimentale, tramite dichiarazioni testimoniali e documenti, per la necessità di approfondire la tematica della pornografia, anche afferente i minori, in vista della pubblicazione di un numero della rivista "XXXX" interamente dedicato all’argomento e, in particolare, l’imputato ha anche sostenuto di aver chiesto ai colleghi del proprio ufficio, con esclusione del dirigente con il quale, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, non aveva un buon rapporto, consiglio sul come comportarsi in merito al tipo di attività che andava svolgendo.
La giustificazione del comportamento positivamente accertato, pur essendo effettivamente emerso il rapporto di collaborazione con la rivista e la prospettiva di un numero dedicato alla pornografia, a giudizio del Tribunale non ha alcun fondamento. Sul punto è sufficiente osservare che il numero delle immagini è assai rilevante e assolutamente sproporzionato rispetto al fine asseritamente perseguito e, dunque, è evidente che non vi era alcuna necessità scientifica di reperire e catalogare le immagini in questione. In sostanza il DN ha acquisito, scambiato, detenuto, distribuito materiale indubbiamente osceno in quanto rappresentativo di minori in condizioni di sopraffazione e di sfruttamento sessuale, avente indiscutibile valenza offensiva del comune sentimento del pudore, per un interesse personale del tutto scollegato rispetto a quello sostenuto nella tesi difensiva. Inoltre come è emerso dall’attività di indagine e, in particolare, dai messaggi di posta elettronica, il DN ha mantenuto lo stabile inserimento nel mondo dei pedofili oltre l’epoca in cui il progetto culturale della rivista era ormai svanito per effetto della cessazione del rapporto di collaborazione con la rivista (si leggano le trascrizioni delle diverse conversazioni telefoniche dell’imputato, risalenti al giugno 1997, con alcune amiche). Né, infine, appare credibile la giustificazione dell’indagine xxxxxx trattandosi di attività non autorizzata ed estranea ai compiti del DN che si è ben guardato di formalizzare la propria intenzione (si veda la testimonianza del collega dalla quale emerge l’invito all’imputato a dare informazioni ai superiori).
Può, dunque, affermarsi che il DN era inserito, per interesse meramente personale e afferente la propria sfera sessuale, nel mondo della pedofilia attuata tramite la rete Internet in totale spregio ......omissis...........
Il DN tramite la rete ha avuto numerosi contatti con il CL confermati anche dalla ricorrente identità delle immagini oggetto di indagine. Il CL agiva con il nominativo phxxxx@tin.it e, sulla base dei documenti acquisiti al dibattimento, appare anch’esso stabilmente inserito nella comunità dei pedofili telematici e delle persone alla ricerca, tramite la rete, di conoscenze per rapporti sessuali (si vedano, in particolare, le e-mail mediante le quali il phxxxxx alias CL descrivendo le caratteristiche fisiche ....Omissis, offre e richiede prestazioni di carattere sessuale di ogni genere con specifica richiesta di fotografie e, inoltre, chiede informazioni su dove poter avere rapporti sessuali con minori).
Il CL non ha negato il proprio interesse per il sesso e, segnatamente, per il c.d."scambio di coppie" ma ha negato il proprio coinvolgimento nella pedopornografia ipotizzando una clonazione del proprio indirizzo di posta elettronica da parte di un anonimo e asserendo che il nominativo da lui prescelto per individuare il proprio indirizzo non avrebbe alcun riferimento all’interesse per la pedofilia ma sarebbe dipeso da un errore di scelta rispetto a quello voluto di Philip stante la sua ammirazione per l’attore Philip Lxxxx.
Le giustificazioni del C. non hanno fondamento e, al riguardo, si richiamano considerazioni contenute nella memoria conclusiva del pubblico ministero (pag. 6) e del resto le indagini non hanno consentito assolutamente di individuare altro utilizzatore della casella di posta elettronica in esame. L’imputato pur tentando di avvalorare una scarsa esperienza informatica appare, al contrario, discretamente abile nell’uso di Internet giusta quanto si desume da alcuni riferimenti ai sistemi di possibile intrusione operati nel corso dell’esame. L’argomento, pure sostenuto dall’imputato, di una non conoscenza della lingua inglese, riscontrabile in alcuni messaggi, trova sostanziale conferma proprio nel contenuto dei messaggi dove lo stesso imputato si scusa per la scarsa dimestichezza con la lingua straniera e altri utenti ne constatano la scarsa conoscenza (obiettivamente rilevabile anche da un conoscitore elementare della lingua in alcuni messaggi tra i quali si legge, a esempio, "…ay speack englis not good…"). Vi è inoltre, da considerare che dalla lettura delle e-mail il C si è accorto di una possibile intrusione nella propria posta (si trattava dell’attività di intercettazione dei Carabinieri) e ha, proprio per ciò, inviato dei messaggi che, nella sostanza, a ben vedere, sono dei messaggi di allarme agli interlocutori finalizzati anche ad evitare l’invio di materiale fotografi compromettente. Né, alla luce del contenuto delle intercettazioni, rileva il mancato ritrovamento dei messaggi nel computer de C. in quanto l’apparato era sottoposto a riparazione e in ragione di ciò è conseguita la cancellazione d’interesse per l’indagine.
Dalla verifica dei documenti contenuti nel computer del D. è emersa anche la presenza di alcune fotografie contenenti un logo ossia una sorta mi marchio indicante, quantomeno, l’originaria provenienza da BBS (Bulletin Board System) e il relativo numero di telefono anche se, come riferito dal maresciallo P. , non può escludersi l’acquisizione delle immagini da parte del D da Internet.
Le BBS, come si desume dalle dichiarazioni testimoniali sia dell’accusa che della difesa, erano una sorta di bacheche elettroniche che consentivano lo scambio di files di varia natura e, quindi, anche di immagini fotografiche. Chiunque poteva creare e gestire una BBS tramite un personal computer e uno specifico software, mentre l’utente per potersi iscrivere al servizio e, quindi, fruire in modo completo delle prestazioni doveva essere in possesso di un account (login e password) ossia di dati che venivano rilasciati dal gestore a fronte dell’invio di un documento di riconoscimento e qualche volta anche di un contributo di denaro. Deve precisarsi che tali BBS hanno avuto il massimo sviluppo negli anni ‘80 e nei primi anni ’90 per, poi, essere del tutto soppiantate dal noto Internet e sul punto è anche emerso che talvolta la chiusura delle BBS è coincisa con l’entrata in vigore della normativa di tutela della privacy (1996) che avrebbe imposto particolari oneri ai gestori. Per quanto attiene alle modalità di acquisizione e cessione e, più in generale, di messa in circolazione e diffusione dei file e, quindi, anche di quelli contenenti immagini oscene è emersa la sostanziale possibilità di fruizione da parte di un numero indeterminato di soggetti tra coloro i quali avevano la possibilità di accedere al sistema né è necessario per integrare il delitto in argomento l’esistenza di un vasto pubblico.
Dallo sviluppo delle indicazioni relative alle BBS ricavabili dalle immagini oggetto di indagine si individuavano altri soggetti da indagare nelle persone di O. (WXXX BBS), (VZZZ BBS), S e P (S.ZZ. & M. BBS) che consentivano, anche mediante l’accesso ai computers detenuti dagli imputati di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria.
In particolare, come evidenziato dal pubblico ministero nella memoria illustrativa delle conclusioni, a B. venivano sequestrate numerose immagini a carattere pedopornografico, a S.L. sono state trovate foto pornografiche e un file inerente un filmato a contenuto pedopornografico, alla SR venivano sequestrate alcune immagini di adolescenti nudi, l’O. è risultato essere uno degli abbonati alla BBS S.ZZ. & M. riconducibile, secondo gli investigatori, allo SL e al R.E In generale dalla visione delle immagini, raccolte dal pubblico ministero in fascicoli formati con riferimento a ciascun imputato, è possibile rilevare che trattasi di immagini riproducenti crude scene di rapporti sessuali anche orali e anali e in taluni casi è possibile riscontrare la presenza di minori o giovani verosimilmente minorenni.
Poche considerazioni necessita la posizione del B. L’imputato deteneva un elevatissimo numero di immagini riproducenti rapporti sessuali con minorenni, il cui carattere, per le considerazioni già espresse deve ritenersi osceno. L’indirizzo di posta elettronica dell’imputato ...Omissis....è stato più volte trovato anche tra i destinatari dei messaggi intercettati al D. e al C. (si vedano le e-mail allegate ai numeri n. 142,245,247 selezionate dal pubblico ministero nella memoria) anche se la frequenza dei contatti è più sporadica rispetto a quella del D. con il C. , in definitiva dagli elementi forniti dall’accusa è possibile affermare che anche il B è persona dedita alla pedofilia e alle connesse attività di acquisizione, cessione, scambio e, in sostanza, di divulgazione delle immagini. Analoghe considerazioni circa l’inserimento in un contesto di commercializzazione o distribuzione di immagini "particolari" devono riservarsi al P. e C. e SL operanti tramite BBS, né appare rilevate la sostanziale prevalenza di immagini relative agli adulti posto che, per le esplicite modalità di rappresentazione di atti normalmente riservati a contesti di intimità e riserbo o per le scene di brutale espressione dell’istinto sessuale, integrano secondo questo Tribunale il carattere dell’oscenità e ciò, si ribadisce, indipendentemente dalla presenza di minori.
In relazione agli imputati P. e S. occorre considerare, in primo luogo, che il primo è deceduto in fase anteriore all’inizio del dibattimento come documenta il certificato di morte acquisito agli atti. Tuttavia, pur considerando tale evento come processualmente impeditivi all’accertamento della responsabilità penale, deve necessariamente farsi riferimento al P. per chiarire la posizione dello S. Nel corso del processo la difesa di quest’ultimo ha allegato elementi documentali e testimoniali al fine di dimostrare l’estraneità dell’imputato alla BBS "S.ZZ. & M." che documentalmente risulta riconducibile a PT figlia dell’imputato deceduto. I Carabinieri hanno sostenuto di essere giunti allo S.G, non titolare di posta elettronica al momento dell’indagine, tramite l’accertamento sulla titolarità di un’utenza telefonica intestata al predetto. Ritiene il Tribunale che la vicinanza dell’abitazione dello S. a quella del P., il rinvenimento nei supporti informatici sequestrati nell’abitazione dello S. di svariate fotografie pornografiche, il rinvenimento nella directory "Temp Internet" di traccia di visione di file normalmente utilizzato per filmati a sfondo pedofilo e di in filmato denominato "13fuck.avi" avente natura pedopornografica (cfr. testimonianza del maresciallo) siano elementi sintomatici del coinvolgimento dell’imputato nell’attività che consentiva la distribuzione del materiale osceno tramite la BBS in argomento e ciò a conferma dell’attività investigativa descritta dal capitano Manzi e dal Maresciallo Parente.
In definitiva emerge che la distribuzione delle immagini avveniva senza quel carattere di riservatezza, che in ipotesi, trattandosi di fatti anteriori alle fattispecie introdotte con la legge 3 agosto 1998 n. 269, ove riscontrato, avrebbe potuto comportare l’insussistenza del reato sotto il profilo dell’assenza della lesione al pudore degli interessati. Il reato di cui all’art. 528 c.p., avuto anche riguardo al periodo della contestazione, è ormai estinto essendo decorso il termine massimo di cui agli artt. 157, comma 1, n.4 e 160, ultimo comma c.p. e deve, pertanto, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per prescrizione per tutti gli imputati a eccezione del P. per il quale si impone la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.
Per quanto attiene all’imputazione di associazione a delinquere ritiene il Tribunale che tale reato è, in astratto, configurabile anche nell’ambito di una comunità virtuale quale quella Internet quando si abbia a che fare con un’organizzazione stabilmente dedita alla commercializzazione e distribuzione di immagini oscene e ricorra la volontà degli aderenti al consortium sceleris di partecipare all’attività in questione.Nel caso di specie pur essendo emerso un collegamento stabile tra il D. e il C. non risulta sufficientemente provata la compartecipazione tra gli altri imputati a uno continuativo programma delittuoso né sotto tale profilo può porsi a fondamento dell’affermazione della responsabilità penale la ricorrenza di alcuni indirizzi di posta elettronica (quale quello del B. ), spesso non riconducibili a persone fisiche determinate per obiettive difficoltà di indagine, che è al più significativa, nel dubbio, della contiguità di tali persone con strumenti che consentono l’agevole circolazione di immagini oscene. Sicchè in relazione al delitto di cui al capo A) deve pronunciarsi l’assoluzione degli imputati, ai sensi dell’art.530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste (anche per il P. trattandosi di formula più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato per morte del reo).
Deve disporsi la restituzione - all’atto della irrevocabilità della sentenza di tutto il materiale in sequestro - con esclusione di supporti di qualsiasi natura contenenti immagini o filmati riproducenti immagini di natura sessuale relativamente alle quali, trattandosi di materiale obiettivamente criminoso, deve essere applicata la misura di sicurezza della confisca e disporsi la distruzione a cura della polizia giudiziaria operante.
P.Q.M.
Visti gli artt. 531 c.p.p., 157,160 c.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di DN., BD., R.E.,C.L., S.G. e S.L, S.R., P.F., O.G. in ordine al reato di cui al capo B) per essere il reato medesimo estinto per prescrizione.
Visto l’art. 530, comma 2, c.p.p.,
assolve tutti i suindicati imputati dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.
Ordina-all’atto dell’irrevocabilità della sentenza-la restituzione in favore degli imputati di quanto loro sequestrato a eccezione delle immagini o filmati contenuti in supporti di qualsiasi natura riproducenti immagini di natura sessuale.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
I GIUDICI IL PRESIDENTE
 
Depositata in udienza 21.9.05
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy