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Premessa-Questo articolo non ha alcuna pretesa di esaustività dell’argomento trattato, ma ha il proposito di tentare, concretamente, di risolvere alcuni problemi interpretativi e, conseguentemente, applicativi dell’istituto del sequestro ai fini della confisca del veicolo nel reato di guida in stato di ebbrezza 1.
A distanza di circa un anno dalle modifiche introdotte dalla l. n. 120/2010, (che ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione sanzioni accessorie), chi scrive si impone una riflessione sul riformato art. 224 ter c.d.s. che qualifica espressamente la confisca come sanzione amministrativa accessoria.
Cosa accade, allora, se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della citata novella del luglio 2010 e ad oggi il veicolo è ancora sequestrato? 2
La confisca- La confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia stato contestato il reato previsto dalla lettera c) comma 2, art. 186 c.d.s. è una “sanzione amministrativa accessoria”.
A tal proposito si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 38570, ud. 22/09/2010, che ha statuito: “Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente della sospensione della patente di guida).
Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2) si fuoriesce palesemente dall’ambito di applicazione della misura cautelare reale perché sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale.
Quanto al diritto intertemporale – in mancanza di norme transitorie della nuova legge – il venir meno della natura penale della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 c.p. comma 4 con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo 3”.
La nuova disciplina - Se il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la l. n. 120/2010, si applicherà, dunque, quest’ultima nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.
La Corte di Cassazione Sez. IV, n. 40523, 4.11.2010, ha poi chiarito che la novella non ha abrogato l’istituto della confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica: “Il vecchio sequestro del veicolo per guida alterata può essere confermato anche successivamente alla riforma introdotta con la l. n. 120/2010, che ha mutato la qualificazione giuridica della conseguente confisca. Infatti, in mancanza di disposizioni transitorie, è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell’art. 321, 2°c., c.p.p., dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa. La novella normativa, infatti, non ha abrogato l’istituto della confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica 4”.
Per quanto riguarda l’autorità competente ad emettere il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca si riporta Cass. pen. Sez. IV, n. 38569 del 22.09.2010: “In tema di guida in stato di ebbrezza, spetta, in forza del richiamo all’art. 224 – ter c. strad. operato dall’art.186 (come modificato dall’art. 33 l. n. 120 del 2010), all’autorità amministrativa e non al giudice penale disporre il sequestro del veicolo ai fini della confisca dello stesso. (Fattispecie di annullamento senza rinvio dell’ordinanza di sequestro preventivo disposta a norma dell’art. 321 comma 2, c.p.p., dal giudice penale anteriormente all’entrata in vigore della suddetta modifica) 5”.
Revoca del sequestro - Con una interessante pronuncia (inedita) del 30.03.2011, il Tribunale di Forlì, sezione riesame, Pres. Rel. Dott. Marco Dovesi, ha approfondito la questione nei seguenti termini: “Nel caso che qui interessa, solo qualora si ritenga più favorevole la normativa sopravvenuta dovrà disporsi la revoca del sequestro, in quanto prodromico ad una confisca ormai divenuta amministrativa. In caso contrario, qualora si ritenga più favorevole la previgente normativa, il sequestro andrà confermato, essendo finalizzato a consentire una confisca di carattere penale.
Come già anticipato la nuova normativa, pur innalzando il minimo edittale della pena detentiva, prevede la possibilità per il giudice di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del termine di sospensione della patente di guida e la restituzione del veicolo confiscato.
Ora, è evidente che la nuova normativa sarà più favorevole se appare probabile che il giudice del dibattimento applicherà al condannato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento può ragionevolmente presumersi trattandosi di comportamento volontario del condannato che ha tutto l’interesse alla verificazione della causa estintiva”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì doveva decidere sull’appello proposto dalla difesa dell’imputato, (soggetto giovane, incensurato ed il cui tasso alcolemico riscontrato era inferiore a 2 g/l), avverso il decreto di rigetto della richiesta di dissequestro e restituzione dell’autovettura pronunciata dal G.I.P.
Vale anche la pena sottolineare che il G.I.P. aveva ritenuto più favorevole la disciplina previgente in ragione del più mite trattamento sanzionatorio, con la conseguenza dell’inapplicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e pertanto conferendo efficacia giustificativa al disposto sequestro.
All’udienza il difensore aveva manifestato l’intenzione di chiedere in sede di giudizio di opposizione al decreto penale, la sostituzione della sanzione con quella del lavoro di pubblica utilità producendo dichiarazione di disponibilità dell’ente ad accogliere l’imputato.
In definitiva, il Tribunale, ritenendo più favorevole la nuova formulazione della norma, che prevede una confisca avente natura amministrativa ha revocato il sequestro preventivo della vettura di proprietà dell’imputato.
La decisione del Tribunale di Forlì soprarichiamata si contraddistingue per aver recepito i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 38570, ud. 22/09/2010, e per aver, quindi, dichiarato illegittimamente mantenuta la misura cautelare reale in base al disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 2.
(riproduzione riservata)
1 L’art. 186 c.d.s. nel corso degli anni ha subito numerosissime modifiche e già questo crea non poche difficoltà ad individuare la disciplina applicabile al caso concreto. Per una rapida disamina delle modifiche si veda: “L’assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza”, pag. 45 e s., E. Forlani - A. Planitario, Maggioli Editore, 2010.
2 Per la trattazione dei casi prospettati dalla giurisprudenza, soprattutto con riferimento al diritto intertemporale, si segnala: “Luca Ferrini, La confisca ex art. 186 c.d.s.: un OGM giuridico” in www.penale.it
3 Testo della sentenza tratto da Banca Dati on line “Sistema Leggi D’Italia”
4 Testo della massima tratto da Guida in stato di alterazione, officina del diritto, 28, Giuffrè editore, 2011 a cui si rinvia per analisi della giurisprudenza rilevante.
5 Testo della massima tratto da Guida in stato di alterazione, cit.
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