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Penale.it - Tribunale di Cosenza, Sezione II Penale, sentenza 27 ottobre 2010 (dep. 11 novembre 2010), n. 1101

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Tribunale di Cosenza, Sezione II Penale, sentenza 27 ottobre 2010 (dep. 11 novembre 2010), n. 1101
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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), le invalidità concernenti la notifica dell'accertamento, dalla quale decorre il termine trimestrale di cui all'art. 2-bis l.cit. per il pagamento dei debiti contributivi cui consegue la non punibilità, si riverberano sulla responsabilità penale, nella misura in cui non consentono di ritenere mai effettivamente decorso il predetto termine.

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Tribunale ordinario di Cosenza
II Sezione Penale

Il Giudice monocratico dott. Vittoria De Renzo
con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappresentato dal sostituto Procuratore della Repubblica dott. Rossella Gualtieri
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro E.M., nato a Xxxxxx )XX), il XX.XX.19XX, domiciliato in Xxxxx, libero, contumace

IMPUTATO

del reato ex art. 81 cpv. c.p. E 2, comma 1 bis, D.L. 12.09.1983 n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638 (come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 26.9.1994 n. 211), perché, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta con sede legale in Xxxx alla Xxxxx, con più condotte poste in essere in tempi diversi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ometteva di versare alla sede provinciale INPS di Cosenza, alla relativa scadenza, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei propri dipendenti nei mesi di febbraio 2006 e marzo 2006 e nei mesi da ottobre 2006 a dicembre 2006, per l'importo complessivo di € XXX,XX.
In Cosenza, alla rispettiva scadenza delle obbligazioni contributive relative ai periodi sopra considerati (ossia al giorno 15 del mese successivo).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato E.M. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
Il procedimento che ci occupa concerne la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 483/83 convertito con modifica dalla L. n. 638/83 come modificato dal d.lgs. N. 211/94, in quanto l'odierno imputato, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, ometteva di versare all'INPS di Cosenza le ritenute previdenziali effettivamente operate nei confronti dei dipendenti, per il mese di febbraio e marzo e da ottobre a dicembre 2006 per un ammontare complessivo di euro XXX,XX.
Orbene, giova premettere che, essendo tale reato di tipo omissivo istantaneo e consumandosi nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte dei datare di lavoro, occorrerà avere riguardo alla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1 bis, della citata legge, valutando, previamente, che sia stata operata la contestazione immediata della violazione o la successiva notifica al datore di lavoro.
Nel caso in esame la produzione documentale evidenziava, che a seguito di controllo-accertamento della ditta di cui risultava titolare l'E. e dopo avere riscontrato le anomalie nei pagamenti dalle ritenute dovute all'INPS di Cosenza, gli veniva intimato a mezzo lettera raccomandata di pagare entro tre mesi dall'accertamento il dovuto.
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 35, comma 5, L. 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di sanzione amministrativa in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria troverà applicazione l'art. 14, ovvero troveranno diretta applicazione le modalità di notificazione previste dalle leggi vigenti in tema di persone giuridiche.
Ne consegue che in caso di mancata contestazione immediata, occorrerà la notificazione all'interessato nelle forme previste dall'art. 145 c.p.c., ovvero la notifica del verbale di accertamento dovrà eseguirsi presso la sede della società mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Nel caso di specie, il verbale ispettivo di accertamento della violazione è stato notificato con lettera raccomandata a persona la cui identità pur essendo certa, tale G.C., non aveva nessun rapporto con l'odierno imputato, infatti non appariva nello stato di famiglia dello stesso né risultava essere dipendente dell'E. (V. stato di famiglia dell'E.).
Ciò premesso, appare indubbio il conseguente riverbero sull'astratta possibilità di ritenere integrato il reato in esame, non potendosi ritenere mai effettivamente decorso il termine ivi previsto di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione nei confronti dell'imputato.
Appare necessaria la declaratoria di insussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.

PQM

Il Giudice,
Letto 1' art. 530 c.p.p. assolve E.M. dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Cosenza, in data 27 ottobre 2010.

Il Giudice
dott.ssa Vittoria De Renzo

 
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