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Immigrazione: illegittima la normativa interna se non aggiornata alla "direttiva rimpatri" 2008/115/CE
TRIBUNALE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
- Sezione Distaccata di Aversa -
(Ufficio del Giudice monocratico)
II giudice monocratico dott. Alberto Maria Picardi,
letti gli atti,
sentite le richieste delle parti
OSSERVA
che l'arresto non può essere convalidato.
Ed invero, il delitto in contestazione si fonda su un ordine di espulsione inottemperato emesso e notificato in data 13 gennaio 2011, cioè in data successiva al 24 Dicembre 2010, giorno entro il quale doveva essere applicata la ed. "direttiva rimpatri" 2008/115/CE, emanata dall'Unione Europea il 16-12-2008 che, prevede, tra l'altro, una minuziosa e dettagliata serie di prescrizioni con riguardo all'ordine di rimpatrio degli stranieri extracomunitari, fondate sulla agevolazione del ed. "rimpatrio volontario" e sul carattere del tutto eccezionale del ed. "rimpatrio coatto", che può essere effettuato solo in presenza di tassativi presupposti qui non emergenti.
Ebbene, tutto quanto sopra, non essendo stato recepito dal legislatore italiano, ha determinato la pubblica autorità del Prefetto di Caserta ad emettere il decreto di espulsione, con annesso ordine del Questore, fondato sulla normativa nazionale dell'art. 13 del D.Lgs 286/1998 che prevede, all'opposto, il rimpatrio coatto come regola per il respingimento degli extracomunitari clandestini nei casi, come quello di specie, del loro constatato ingresso nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera.
Tale normativa deve ritenersi, ad oggi, con l'entrata in vigore delle prescrizioni della suddetta direttiva comunitaria - sul punto da ritenersi "self executing", e perciò sufficientemente dettagliata e, quindi, vincolante quanto ai ed. "effetti veriticali", cioè nei rapporti stato/persone - palesemente incompatibile con il diritto comunitario e inapplicabile dal giudice nazionale, oltre che dalla P.A. (cfr. giurisprudenza conforme della C.G.U.E. - ex "C.G.C.E." - e Corte Costituzionale).
D’altronde, della vicenda in oggetto e dei suoi effetti è consapevole anche il Ministro dell'Interno, che proprio in considerazione dell'entrata in vigore della predetta direttiva ha disposto, con circolare del 17-12-2010, una serie di prescrizioni rivolte a tutte le Prefetture e Questure d'Italia da cui emerge che le stesse avrebbero già dovuto per tempo evitare l'emanazione dei decreti e degli ordini del tipo di quelli per cui oggi è causa, che si limitano ad eseguire una normativa nazionale sul punto ormai divenuta illegittima.
Tale illegittimità non può che avere effetti, quantomeno per gli ordini di rimpatrio successivi alla entrata in vigore della suddetta direttiva, sulla stessa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter D.Lgs. 286/1998, per invalidità del suo presupposto normativo, consistente proprio in un ordine di espulsione legittimo che si asserisce essere stato inottemperato.
Per l'effetto, poiché non solo il giudice ma anche gli organi amministrativi e di polizia giudiziaria non possono applicare un ordine di espulsione illegittimo, non può convalidarsi l'arresto disposto dalla P.G.
P.Q.M.
Letto l'art. 391 c.p.p., il giudice
NON CONVALIDA
l'arresto dell'imputato M. S., nato in xxxx il xxxx, e per l'effetto ne dispone l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa, con conseguente trasmissione degli atti al PM. Aversa, addì 2 marzo 2011.
IL GIUDICE
Dott. Alberto Maria Picardi
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