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Per effetto di quanto dispone il comma 14 ter della legge n. 246/2005, introdotto dalla L. n. 69/2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 246/05, si deve necessariamente concludere che, ad oggi, nessun effetto abrogativo possa ritenersi comunque verificato rispetto alla L. 283/62.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
Dott. AGOSTINO CORDOV A
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. LUIGI MARINI
Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l) [OMISSIS]
avverso la sentenza n. 1750/2007 TRIBUNALE di PADOVA, del 28/05/2009
visti gli atti. la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
F.G., direttore responsabile in materia di igiene del supermercato [omissis] di Padova, è stato condannato dal tribunale di quella città, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena dell' ammenda per la contravvenzione prevista dall'articolo 5 letto d) legge 30 aprile 1962 n. 283 per avere posto in vendita in data 3.2.2005 delle fettine di tacchino impanate con la presenza di salmonella gruppo B.
Il fatto risulta accertato alla data del 3.2.2005.
Avverso la decisione indicata propone ricorso in questa sede l'imputato. Con il primo motivo il ricorrente fa presente di avere eccepito nel corso del dibattimento la violazione delle norme che disciplinano il prelievo e l'analisi dei campioni, posto che i prodotti prelevati, sarebbero stati analizzati otto giorni dopo il prelievo stesso e che al momento dell'apertura, presentavano un odore anomalo determinato dall'intervenuta scadenza del prodotto. Ciò premesso censura la motivazione con la quale il tribunale ha disatteso l'eccezione di cui sopra affermando che il dettato legislativo non impone il termine di 24 - 48 ore per l'esecuzione delle analisi e che la difesa avrebbe dovuto fornire la prova che il prodotto prelevato non era stato custodito a norma di legge.
Con il secondo motivo si contesta l'individuazione del responsabile nella persona dell'attuale imputato.
Con il terzo motivo si contesta invece l'affermazione del tribunale che ha ritenuto non sufficiente che il supermercato fosse dotato di procedure standard di autocontrollo per impedire eventi del genere di quello che si era verificato.
Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire una memoria contenente nuovi motivi di ricorso con i quali si eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato e l'abrogazione della legge contenente il reato in esame.
Su quest'ultimo aspetto, in particolare, fa rilevare che il decreto legislativo l dicembre 2009 n. 179, recante "disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 numero 246", non contiene nell'elenco delle leggi salvate l'indicazione della legge 30 aprile 1962 numero 283. E dunque tale legge secondo il ricorrente dovrebbe ritenersi attualmente abrogata.
Motivi della decisione
Nell'ordine logico si impone anzitutto l'esame della questione avente ad oggetto la dedotta abrogazione della L. 283/62 la cui violazione viene nella specie contestata per effetto dell'applicazione della procedura del "taglia-leggi" contemplata in origine dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Si tratta di un meccanismo complesso funzionale al riordino del panorama legislativo la cui attuazione prevede l'emanazione di una serie di provvedimenti normativi scaglionati nel tempo.
L'art. 14, infatti, nella sua stesura originaria, ai commi 12 e 14, stabiliva che: "12 . .. entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (il Governo, n.d.r.) individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale."
"14 Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente allo gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi ... (omissis)." Medio tempore risultano emanati i decreti legge 27 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 abrogativi di disposizioni vigenti.
In analogia a quanto previsto per i citati decreti-legge , la legge 18 giugno 2009, n. 69, ~ come si legge nella relazione di accompagnamento ~ nel novellare l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, "ha spostato l'effetto dell'abrogazione in avanti rispetto all’emanazione del decreto legislativo di “saivezza” degli atti normativi primari ante 1970 .... , consentendo un opportuno lasso di tempo idoneo a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che si produca l'effetto abrogativo."
In particolare l'art. 4 della L. n. 69 del 2009 ha inciso, modificandolo, sulI' art. 14 della L. 246/2005 ed ha introdotto, tra l'altro, il comma 14 ter che recita: "Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate."
E' in questo contesto normativo che si innesta dunque il DLgs 179/2009 - citato dal ricorrente - con il quale si prevede all'art. 1 che "1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore."; "2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. "
Per effetto di quanto dispone il comma 14 ter della legge n. 246/2005, introdotto dalla L. n. 69/2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 246/05, si deve necessariamente concludere, quindi, che il termine di un anno ivi indicato scada nel dicembre 2010 e che, pertanto, ad oggi, nessun effetto abrogativo possa ritenersi comunque verificato rispetto alla L. 283/62.
Ciò posto si deve rilevare che alla data odierna il reato è prescritto.
Poiché non è dato ravvisare cause di inammissibilità del ricorso e poiché alla luce delle motivazioni della decisione del tribunale non si ravvisano le condizioni indicate dall’art. 129 cpp, deve procedersi in questa sede all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 25.2.2010.
Depositata in cancelleria il 31.03.2010
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