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Penale.it - Legge 4 novembre 2010, n. 201 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

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Legge 4 novembre 2010, n. 201 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
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Nuova sanzioni penali e amministrative a tutela degli animali da compagnia. In vigore dal 4 dicembre 2010

 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010)

 

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b) all’articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Art. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5.
(Introduzione illecita di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge, o il titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della sospensione o della revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del titolare di un’azienda commerciale trasmettono all’autorità che l’ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7.
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L’entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 
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