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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 5 ottobre 2010 (dep. 12 ottobre 2010) n. 36539

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 5 ottobre 2010 (dep. 12 ottobre 2010) n. 36539
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Il rischio di imminente prescrizione del reato non legittima il rigetto tout court della richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal difensore per un concomitante impegno professionale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SESTA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO        - Presidente
 
Dott. FRANCESCO SERPICO        - Consigliere
 
Dott. ARTURO CORTESE               - Consigliere
 
Dott. LINA MATERA                       - Rel. Consigliere
 
Dott. GIORGIO FIDELBO               - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
  
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da
 
1)            XXX
 
avverso la sentenza n. 770/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA del 12/01/2010
 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA
 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti;
 
sentito per il ricorrente l’avv. Michele G. Calcagno, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
 
FATTO
 
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 25-1-2008, con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato XXXX colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge YYYYY e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 4.000,00.
 
Con ricorso proposto personalmente il XXXX     eccepisce in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di Appello illegittimamente rigettato, con ordinanza dibattimentale del 12-1-2010, l'istanza di rinvio dell'udienza per documentato ed assoluto impedimento dell'unico difensore di fiducia dell'imputato.
 
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia sulle istanze proposte in via subordinata con l'atto di appello, di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, di riduzione della pena inflitta e di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
 
DIRITTO
 
Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.
 
Allorché venga presentata istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. Un. 25-6-2008 n. 29529).
 
Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 12-1-2010, la Corte di Appello di Caltanissetta ha del tutto omesso di esaminare le evidenziate circostanze, in quanto, a fronte della tempestiva e documentata istanza di rinvio dell'udienza del 12-2-2010 per concomitante impegno professionale, presentata dal difensore dell'imputato, si è limitata a rilevare che già in precedenza vi era stata una analoga richiesta, e che il reato era prossimo alla prescrizione. Trattasi, all'evidenza, di ragioni che di per sé non legittimavano il rigetto dell'istanza, tenuto conto della sospensione del corso della, prescrizione che, a norma dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p., consegue al rinvio del dibattimento disposto per legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore.
 
S'impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio,
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
 
Così deciso in Roma il 5-10-2010
 
Il Presidente Adolfo Di Virginio
 
L’estensore    Lina Matera
 
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