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In difetto di due prove etilometriche concordanti il giudice deve ritenere integrato il reato di cui alla lettera (a) dell'articolo 186 Codice della Strada, salve le risultanze degli (altri) elementi sintomatici.
Tribunale di Rovereto in composizione monocratica ordinanza dd. 30 luglio 2010, 303/10 RG Tirb (Dr. Pascucci).
Il giudice poiché nel caso de qua il reato va diversamente qualificato come art. 186 (a) CdS dal momento che vi è stato un solo risultato che integra la contravvenzione di cui alla lettera (c) , ritenuto che nel caso di specie debba ritenersi invece che si versi nell’ipotesi dell’articolo 186 (a) sicché fanno difetto i due risultati rientranti nella fascia di cui all’art. 186 lettera (c) (Cass., IV, 24.11.2009, n. 346) PQM ammette l’imputato all’oblazione.
In breve, il caso: l’imputato, durante un controllo di routine mentre si trovava alla guida della sua autovettura, veniva sottoposto a controlli etilometrici con esiti positivi. In particolare, come riportato nella stessa notizia di reato, l’imputato presentava a prima vista i c.d. sintomi dello stato di ebbrezza, confortati da “un’unica prova regolare avente una concentrazione alcolica pari a 1,93 g/l”.
Sulla scorta di tale risultanze i militari redigevano NR per l’ipotesi di reato di cui all’art. 186, lett. c) CdS.
Questa difesa contestava la qualificazione del reato, giacché non pareva essere stata raggiunta con certezza la prova in ordine al tasso etilometrico e conseguentemente la fattispecie contravvenzionale di riferimento.
1. In ordine all’inidoneità di “una sola determinazione” ad accertare il reato di cui all’art. 186 lett. c) CdS
Come noto, secondo quanto disposto dall’art. 379 disp. att. CdS, l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 Cds si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 g/l, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Tale accertamento, “dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.
Risulta subito percepibile la perentorietà della prescrizione. L’accertamento dello stato di ebbrezza potrà essere comprovato, con una certezza comunque passibile di apprezzamento da parte del Giudice, solamente per il tramite dialmeno due accertamenti.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell’affermare come non sia “possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste alle lett. a), b) e c) dell'art. 186 C.d.S., comma 2, se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei” (Cassazione penale sez. IV, 24 novembre 2009, n. 3346).
Invero, risulterebbe contraria ai precetti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, ed in particolare contrario ai principi di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., l’interpretazione estensiva che permetterebbe a colui che è stato sottoposto ad un solo accertamento di essere condannato ed assoggettato alla stessa pena dell’imputato sottoposto ad accertamenti più stringenti e pregnanti, soprattutto qualora sia la legge stessa a stabilire le modalità stesse dei controlli.
Ne conseguirebbe che un mero accertamento non assumerebbe più forza di “elemento di prova” bensì di mero argomento di prova o meglio di componente indiziario valutabile alla stregua degli altri elementi c.d. sintomatici.
2. Sulla valutazione degli elementi c.d. sintomatici
La problematica che la fattispecie de qua pone, non concerne tanto l’accertamento in sé dello stato di ebbrezza accertabile anche sulla base di elementi sintomatici senza necessità di documentare il tasso di alcol nel sangue mediante strumenti tecnici (come da giurisprudenza orami granitica anche dopo la modifica della norma), bensì quello di stabilire il presunto stato di ebbrezza alcolica al fine di identificare quale la fattispecie delittuosa di riferimento tra quelle contemplate dall’art. 186 CdS lett. s), b) e c).
Ognuna delle tre distinte ipotesi criminose ognuna hanno natura propria ed in qualità di reati autonomi richiedono l’accertamento specifico della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato.
Ciò detto, va rilevato come il tasso alcolemico sia elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove.
A parere della giurisprudenza, “una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, è agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave” Cassazione penale sez. IV, 11 febbraio 2010, n. 10686).
La Corte pertanto impone di avere riguardo al principio, di evidente matrice Costituzionale, del favor rei.
Che il Giudicante debba tenere in costante considerazione il principio del “favor rei” emerge anche dalla costante giurisprudenza secondo cui in caso di risultanze a cavallo tra uno scaglio e l’altro vada intesa quella più favorevole e parimenti, afferma come la valutazione sintomatica dello stato di ebbrezza debba come ora detto riferirsi all’ipotesi delittuosa meno grave.
Come appena detto, non potendo l’unico accertamento posto in essere caricarsi di efficacia probatoria nella dimostrazione dello stato di ebbrezza, questo dovrà essere valutato congiuntamente agli ulteriori elementi raccolti: nel caso in commento, la gravità indiziaria degli (altri) elementi sintomatici rilevati è stata contrastata documentalmente dalla difesa producendo il certificato di invalidità civile ove l’andamento barcollante (rilevato dagli agenti quale sintomo di ebbrezza) veniva invece ricondotto a difetti fisici quali “limitazioni funzionali movimenti articolari, cardiocircolatori”; da diversi anni l’imputato soffriva invece di “enfisema polmonare” in tabagismo cronico, patologie che portano inevitabilmente con sé notevoli difficoltà respiratorie (per spiegare l’impossibilità a portare a termine la seconda prova etilometrica: in particolare, gli altri elementi sintomatici erano descritti nella notizia di reato quali “ fortissimo alito alcolico, occhi lucidi con movimento delle rime palpebrali particolarmente rallentato, precario equilibrio sugli arti inferiori e leggero barcollamento”).
Rinviato a giudizio per la violazione dell’’art. 186 lett. c) CdS, l’imputato veniva dunque su specifica richiesta della difesa rimesso in termini ed ammesso all’oblazione per il reato p. e p. dall’art. 186 (a) CdS, con conseguente estinzione del reato (e dissequestro del veicolo).
Nicola Canestrini e Lara Battisti - luglio 2010
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