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Penale.it - Tribunale penale di Roma, sentenza 30 gennaio 2004, (dep. 1 marzo 2004), Giudice Dott.ssa Ianiello

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Tribunale penale di Roma, sentenza 30 gennaio 2004, (dep. 1 marzo 2004), Giudice Dott.ssa Ianiello
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Trattamento illecito dei dati personali: continuità normativa tra l’art. 35 della legge 675/96 e l’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali (Dlgs. n. 196/2003). Il nocumento è elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità.

 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
 
Il Giudice della II sezione penale Dott.ssa IANNIELLO alla pubblica udienza del 30.1.04 ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
CONTRO
A.
Nato a Roma il xx/XX/YYY
Difeso dall’ avv. N. R.
 
B.
Nato a Roma il
XX/XX/XX -
 difeso dall'avv. R.R.
 
Parte civile XXXXX H.
Nata in Somalia  xx/yy/zzzz
difesa dall' Avv. Stefano Aterno
 
IMPUTATO
a) A.
Del reato p.ep. all'art. 35 della l. 675/96 perchè, in qualità di direttore responsabile della rivista "S. Collection n. 4, supplemento a "Prima volta", anno I, procedeva a pubblicazione dei dati personali di H. in violazione dell'art. 11 e dell'art. 20 della L. 675/96, vale a dire senza il suo consenso espresso, sul periodico dallo stesso diretto (rivista "S. Collection n. 4, supplemento a Prima Volta"); in Ariccia (Roma), maggio 1997
 
b) B.
Del reato p.ep. all'art. 35 della l. 675/96 perchè, in qualità di direttore responsabile della rivista "Joint" procedeva a pubblicazione dei dati personali di H. in violazione dell'art. 11 e dell'art. 20 della L. 675/96, vale a dire senza il suo consenso espresso, sul periodico dallo stesso diretto (rivista "J."); in Ariccia (Roma), maggio 1997
alla data del 18.4 . 2003 modificata la data del commesso reato : in Roma nel 1998
 
Le parti hanno così concluso :
PM : chiede condanna a mesi 4 di reclusione per entrambi.
Avv. PC: chiede di affermare la penale responsabilità dell’imputato Signor A  di cui al capo A) e condannarsi l’imputato al risarcimento dei danni materiali e morali come da conclusioni e nota spese che deposita.
Avv. N.R. Imputato di A. : chiede Non doversi Procedere per intervenuta prescrizione del reato; in sub assoluzione per non aver commesso il fatto; in ulteriore sub minimo della pena e benefici di legge.
Avv. R.R. imputato di B. : chiede assoluzione; in sub minimo della pena con tutti i benefici.
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
 
Con decreto emesso in data 2\12\02 il P.M. citava a giudizio innanzi questo Giudice, A.. e B…,imputati dei reati rispettivamente ascritti in rubrica.
Alle udienze dibattimentali ,svoltesi nella contumacia degli imputati,veniva ammessa la costituzione di parte civile di H…. ed escussa a teste la medesima;veniva acquisita la produzione documentale proposta dal P.M. e dalla difesa di parte civile quindi,sulle conclusioni delle parti, il processo veniva definito come da separato dispositivo.
Gli imputati sono chiamati entrambi a rispondere del reato previsto e punito dall’art. 35 l. 675\96 perché il primo quale direttore responsabile della rivista "….." procedeva a pubblicazione sulla predetta dei dati personali di H…. ed il secondo commetteva analogo fatto pubblicando i medesimi dati sulla rivista "……….." della quale a sua volta era direttore responsabile.
I fatti vanno riferiti all’epoca di pubblicazione delle due riviste ovvero al maggio 97 per la prima ed al luglio 98 per la seconda,come si desume dalla data riportata sulle due pubblicazioni:risulta erronea quindi sia la data del commesso reato individuata unitariamente nel decreto di citazione a giudizio al maggio 97 sia quella generica dell’anno 98 indicata all’udienza del 18\4\03,allorché il P.M. chiedeva la modifica della imputazione.
Le due riviste oggetto del procedimento sono state prodotte dal P.M. nel corso del dibattimento:entrambe hanno contenuto evidentemente pornografico,avendo come preminente contenuto la raffigurazione di rapporti sessuali di vario genere,con esibizione di organi genitali maschili e femminili,finalizzata a soddisfare interessi morbosi nei "lettori" nonché la pubblicizzazione di materiale erotico e la pubblicazione di annunci personali ed indirizzi telefonici sempre destinati a sollecitare e soddisfare la sfera sessuale.
La rivista …… rappresenta una specie di compendio periodico della rivista mensile …..:in essa infatti confluiscono servizi ed annunci già pubblicati e pubblicizzati sul mensile,in una sorta di riepilogo generale delle parti di maggiore interesse.
L’annuncio per il quale si procede,uguale nelle due pubblicazioni,risulta del seguente tenore "…SIMPATICA E MOLTO TRASGRESSIVA. Mi chiamo ….. e ho 27 anni,sono molto trasgressiva e simpatica e amo ogni tipo di divertimento.Vorrei avere corrispondenza con ragazzi più o meno della mia stessa età e che sappiano divertirsi.Mandatemi una foto.Garantisco una risposta a tutti quelli che mi scriveranno. I miei hobby sono…..Per saperlo scrivete a ……… Via …… Roma"
All’udienza del 30\1\04 H….. è stata sentita quale teste ed ha innanzi tutto negato di aver inviato l’annuncio in questione alle due riviste;ha dichiarato di aver avuto conoscenza della pubblicazione e del contenuto dell’annuncio solo dopo che presso la sua abitazione erano cominciate a pervenire lettere con proposte oscene,nelle quali si faceva riferimento alla pubblicazione dei suoi dati e delle sue caratteristiche.
Ha riferito poi la teste di aver continuato a ricevere per circa un anno e mezzo lettere analoghe alle prime e che la sua abitazione era divenuta la meta di numerosi uomini (molti militari della vicina caserma ...omissis.... ) i quali tutti la apostrofavano con parole e proposte ammiccanti e volgari.
La H….ha infine riferito di aver subito un grave pregiudizio sia materiale che morale dalla vicenda,nella quale è rimasto coinvolto tutto il suo nucleo familiare (la madre ed i fratelli con i quali all’epoca conviveva nella casa di famiglia):il continuo invio di posta e la presenza di tanti uomini nella strada da lei abitata avevano infatti determinato un deterioramento nella vita di relazione con numerose persone del quartiere (dove abitava da 25 anni ed era ben conosciuta) e notevoli difficoltà esistenziali (per uscire di casa era costretta a farsi accompagnare da uno dei fratelli);si era quindi reso necessario per tutto il nucleo familiare vendere la casa di abitazione e trasferirsi in altro quartiere della città e ciò per sottrarsi all’inarrestabile assillo degli uomini raggiunti dall’annuncio e alle tensioni conseguenti nella vita di relazione.
In conclusione la H….ha precisato di aver sempre condotto una vita non solo normale ma anche tale da escludere ogni interesse per riviste quali quelle in parola e per gli approcci che tramite le stesse ne potevano derivare: la ragazza all’epoca dei fatti era una studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma (dove poi conseguiva la laurea nell’anno ...omissis....) e svolgeva saltuariamente l’attività di baby sitter presso varie famiglie,per guadagnare qualche soldo da destinare alle sue necessità personali.
Quanto poi al comportamento successivo ai fatti, la teste ha precisato - dopo aver affermato di non saper indicare chi,nell’ambito delle sue conoscenze,potesse aver trasmesso i dati in sua vece - di essersi rivolta a due legali:
l’Avv.C.,che aveva inviato la lettera datata 30\5\97 alle Edizioni ….. (casa editrice delle riviste) per precisare che la sua cliente non aveva mai inviato alcuna inserzione e che,conseguentemente,la pubblicazione dell’annuncio contenente i dati personali era da ritenersi illegittima;
l’Avv. F. ,che aveva inviato ulteriore lettera il 17\11\97 dello stesso tenore,con in più la richiesta di risarcimento dei danni subiti (v. documenti allegati al verbale di udienza 30\1\04).
La difesa di parte civile ha quindi prodotto copia di una lettera datata 2\3\97 - che sarebbe stata inviata dalla H…. alla …. Società Y  di Milano per protestare circa la mancata pubblicazione di sue fotografie - per affermare che lo scritto non proveniva dalla H…(ignara anche di tale vicenda) e recava inoltre la falsa firma della ragazza.
La stessa ha rilasciato saggio grafico in udienza (v. sempre in allegato al verbale 30\1\04) dal quale è risultata evidente la non corrispondenza della firma di sottoscrizione della lettera;analoga valutazione si trae dall’esame della firma apposta dalla H….in calce alla denuncia presentata il 19\4\97 presso il Comm.to di P.S. (v. in atti,allegato al fascicolo formato dal P.M.)
In esito alle risultanze che precedono deve dunque ritenersi provato che la H… non si è mai rivolta né alla rivista …. né alla rivista ….. per la pubblicazione della inserzione contenente,oltre alla proposta di entrare in relazione con ragazzi in grado di divertirsi,anche i suoi dati personali:ciò si desume non solo dalle precise e credibili dichiarazioni rese dalla teste nel corso del dibattimento (tutte attestanti una dimensione di vita e di relazioni del tutto diverse da quelle risultanti dall’annuncio pubblicato) ma anche dalla condotta tenuta dalla H…..subito dopo aver avuto conoscenza dei fatti e consistita sia nel pronto ricorso all’ausilio di legali di sua fiducia per ottenere la cessazione della condotta incriminata sia nel necessitato cambio di domicilio,attuato per sottrarsi alle plurime e negative conseguenze della pubblicazione.
D’altro canto nessuna prova è stata fornita dagli imputati per dimostrare la regolarità della loro condotta ovvero per attestare che essi avevano effettivamente ricevuto dalla H…. l’annuncio da pubblicare e l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali della stessa;gli imputati infatti non hanno ritenuto di spiegare le modalità di raccolta degli annunci destinati alla pubblicazione e le modalità di verifica della provenienza degli stessi né hanno fronteggiato le asserzioni della H… attraverso la dimostrazione,documentale o di altra natura,di aver ottenuto dalla medesima il consenso alla reiterata pubblicazione dei dati.
Tali essendo le emergenze in fatto ,vanno svolte in diritto le seguenti considerazioni.
L’art 35 l.675\96 intitolato "Trattamento illecito dei dati personali" vigente all’epoca dei fatti stabiliva : "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11,20 e 27 è punito con la reclusione sino a due anni o,se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,con la reclusione da tre mesi a due anni (comma 1).Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21,22,23 e 24,ovvero del divieto di cui all’art. 28 comma 3,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (comma 2).Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,la reclusione è da uno a tre anni (comma 3)".
La definizione di "trattamento" era precisata dall’art. 1 l. 675\96 e ricomprendeva "qualunque operazione o complesso di operazioni,svolti con o senza l’ausilio di apparati elettronici o comunque automatizzati,concernenti la raccolta,la registrazione,l’organizzazione ,la osservazione,l’estrazione,il raffronto,l’utilizzo,l’interconnessione,il blocco,la comunicazione,la diffusione,la cancellazione o la distruzione di dati" mentre la "comunicazione " veniva individuata nel dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato,in qualunque forma,anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione e la "diffusione" nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,in qualunque forma,anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Le recenti innovazioni legislative che hanno riguardato al materia (da ultimo il Decreto legislativo 30\6\03 n. 196) hanno apportato non poche modifiche alla struttura della l. 675\96 e,in particolare, hanno riformulato l’art. 35 sul trattamento illecito dei dati personali.
La modifica apportata dal D.Lvo 467\01 ( v. all’art. 13) ha riguardato solo il secondo comma della norma in esame : alla dizione "comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21,22,23,24,ovvero del divieto di cui all’art. 28 comma 3" è stata sostituita la dizione "procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21,22,23,24 e 24 bis,ovvero del divieto di cui all’art. 28 comma 3".
Tale modifica,riguardando il secondo comma dell’articolo 35 l. 675\96, non assume rilievo nel caso di specie,nel quale si verte in tema di trattamento illecito di dati personali e non di trattamento illecito di dati sensibili o di comunicazione o diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate dalla notificazione ex art. 7 della legge,fatti questi rientranti nella previsione del II comma.
Ad abundantiam,può comunque osservarsi che la condotta di "comunicazione" o "diffusione" rientra nella definizione di "trattamento" dei dati dettata dall’art. 1 l. 675\96 rimasto immutato (v. in proposito l’art. 4 D.L.vo 196\03):la legge infatti esplicitamente indica la comunicazione e la diffusione come una delle possibili condotte attraverso le quali il trattamento dei dati viene realizzato.
Sempre ad abundantiam va poi rilevato che ,pur esercitando gli imputati un’attività giornalistica,nell’ambito del I° comma dell’art. 35 non si pone la necessità di verificare la sussistenza dei parametri di legalità stabiliti dall’art. 25 l. 675\96, che esclude la necessità del consenso dell’interessato laddove il trattamento dei dati sia effettuato nell’ambito della professione di giornalista ma con preciso riferimento al diritto di cronaca ed all’interesse pubblico della informazione.
La modifica apportata dal D.L.vo 196\03 (v. all’art. 167) - che ridefinisce l’intera materia ed abroga la legge 675\96 - ha aumentato le sanzioni penali ed ha introdotto nella struttura del reato ex art. 35 il danno cagionato alla vittima ("se dal fatto deriva nocumento"),eliminando l’originario 3° comma della norma che prevedeva considerava il danno solo quale specifica circostanza aggravante del reato.
Il reato ex art.35,originariamente configurabile come reato di pericolo a dolo specifico,è quindi divenuto reato di evento, nel quale la lesione del bene protetto non deve essere potenziale ma effettiva,con la conseguenza che la tutela penale è assicurata solo nei casi di dissenso al trattamento accompagnati da nocumento effettivo.
Delineato il quadro normativo attualmente in vigore,deve ora essere affrontato un duplice ordine di problemi occorrendo stabilire se,ai sensi della legge in vigore al tempo in cui il fatto fu commesso,la condotta attribuita agli imputati integrasse o meno il reato ex art. 35 e verificare poi,in caso positivo, se la ridefinizione delle condotte sanzionate penalmente dall’art. 35 l. 675\96 - quale operata dal D.L.vo 28\12\01 n. 467 e dal D.L.vo 30\6\03 n. 196 - abbia determinato una riduzione dell’ambito di operatività della norma originaria che interessi anche la fattispecie concreta.
La risposta al primo quesito non può che essere affermativa.
Il fatto commesso dagli imputati era penalmente illecito ai sensi del primo comma dell’art. 35 in quanto:
- vi fu trattazione non autorizzata di dati personali,per difetto di valido consenso dell’interessata;
- l’azione posta in essere dagli imputati fu pienamente consapevole sia con riferimento alla pubblicazione sulla rivista "…." per la mancanza del consenso sia e soprattutto con riferimento alla pubblicazione sulla rivista "….", per la quale doveva essere noto - dopo l’invio di ben due missive da parte dei legali della H…e la presentazione della denuncia alla P.S. - che nessun consenso vi era stato in precedenza e che nessun consenso veniva prestato per il futuro,neppure sotto forma di "acquiescenza" alla pubblicazione;
- l’azione fu posta in essere all’evidente scopo di accrescere il materiale da pubblicare con un ulteriore annuncio,di carattere "ammiccante",analogo a quelli già inseriti e di conseguire il profitto economico connesso alla diffusione e vendita della predetta rivista;
- vi fu nocumento per la vittima,come emerge dagli elementi già forniti in precedenza circa i danni materiali e morali subiti dalla H…
Con riferimento invece al secondo aspetto del problema va osservato quanto segue.
La nuova normativa ha espressamente abrogato la l. 675\96 e ridisciplinato il trattamento illecito dei dati personali all’art. 167,trasformando l’aggravante del danno in elemento costitutivo del reato:risulta quindi attualmente ridotta la portata della norma incriminatrice,dalla quale sono oggi esclusi tutti i casi di trattamento illecito di dati personali che non determinino nocumento alla vittima.
Rimane dunque da verificare se la nuova normativa realizzi una ipotesi di abolitio criminis, rilevante nel caso di specie per effetto della previsione di cui al comma 2 dell’art. 2 c.p.,il quale si applica allorché la novazione legislativa investa il tipo di reato,abrogando il precetto penale per il quale il comportamento,all’epoca del fatto,rivestiva i caratteri dell’illecito.
La questione della successione di leggi penali nel tempo è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,a proposito delle modifiche legislative intervenute per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta da reato societario.
Con la sentenza n. 258887\03 le Sezioni Unite hanno precisato che:
"…l’art. 2 c.p. pone nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si chiariscono a vicenda:perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l’applicabilità sia del primo che del secondo comma comma.Ciò significa,da un lato,che in una vicenda di successione di leggi penali,perché un fatto rimanga punibile,occorre non solo che sia tale in base alla nuova legge ma anche che la nuova fattispecie costituisse reato già in base alla legge precedente (altrimenti si avrebbe una applicazione retroattiva della nuova legge,in contrasto oltre che con l’art. 2 comma 1 c.p. anche con l’art. 25 Cost.) e dall’altro che i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie non siano più punibili e se vi è stata condanna ne debbano cessare l’esecuzione e gli effetti penali…"
"…perché non vi sia totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita (oppure abrogata con la contestuale introduzione di una nuova disposizione collegata alla prima) occorre che la fattispecie prevista dalla legge successiva fosse punibile anche in base alla legge precedente,rientrasse cioè nell’ambito della previsione di questa…";
per escludere l’effetto abrogativo "il criterio normale deve essere quello che porta a ricercare un’area di coincidenza tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo,senza che sia necessario rinvenire conferme della continuità attraverso criteri valutativi,come quelli relativi ai beni tutelati e alle modalità di offesa,assai spesso incapaci di condurre ad approdi interpretativi sicuri,come dimostrano i numerosi contrasti che si sono manifestati tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina quando si è trattato di farne applicazione in numerose recenti vicende legislative in materia penale….".
In buona sostanza la continuità punitiva va ravvisata quando il fatto descritto nella nuova norma fosse già contenuto in forma esplicita o implicita,per la omogeneità degli elementi strutturali e del bene giuridico protetto,nella previsione normativa vigente al momento della sua consumazione,e lo stesso risulti essere stato oggetto di contestazione.
La questione all’esame del giudicante deve a questo punto deve essere risolta in senso negativo dal momento che la nuova normativa comporta solo una diversa organizzazione della fattispecie criminosa trasformando l’elemento del danno da circostanza aggravante a elemento costitutivo del reato.
Tra le due norme può quindi ritenersi sussistente una oggettività strutturale che consente di ritenerle collegate da un rapporto di continuità punitiva.
Rimangono infatti inalterati sia i comportamenti oggettivi (riferibili al trattamento,alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali) sia la previsione del dolo specifico quale elemento soggettivamente caratterizzante la condotta,mentre l’elemento del danno - che pure era già presente nella precedente disciplina - riceve la diversa collocazione della quale si è detto in precedenza.
Quanto poi alla contestazione agli imputati - alla quale evidentemente si correla l’esercizio del diritto di difesa - deve osservarsi che il P.M. ha genericamente richiamato nel capo di imputazione l’art. 35 l. 675\96,ovvero ha effettuato una contestazione di carattere ampio,comprensiva quindi anche della ipotesi aggravata prevista dall’ultimo comma della norma in parola.
Ne consegue che al caso di specie,rilevando la condotta contestata agli imputati anche con riferimento alla nuova normativa, deve essere applicato il 3° comma dell’art. 2 c.p. e deve essere individuata - nella successione di leggi nel tempo - quale norma più favorevole quella dettata dal previgente testo dell’art. 35,nel quale i minimi edittali di pena erano inferiori agli attuali.
Deve a questo punto rilevarsi,in relazione al reato contestato al …. e relativo alla pubblicazione dell’annuncio sulla rivista "…." del maggio 97,che è orami decorso il termine quinquennale di prescrizione,essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio solo in data 2\12\02,ovvero oltre i cinque anni dal commesso reato.
Deve invece essere affermata la penale responsabilità dell’imputato…. in ordine al reato a lui ascritto al capo A della rubrica,atteso che la pubblicazione che lo riguarda va riferita al luglio 98.
L’imputato non appare meritevole di attenuanti di sorta per la gravità del fatto,considerata sia con riferimento al pregiudizio morale ed economico subito dalla p.o. sia con riferimento agli infruttuosi e frustranti tentativi della stessa di arginare la diffusione dei suoi dati personali.
Con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,la pena va dunque determinata nella misura di anni uno di reclusione,oltre al pagamento delle spese processuali.
Lo stato di incensuratezza rende concedibili i benefici di legge.
L’imputato ….. deve inoltre essere condannato al risarcimento dei danni materiali e morali in favore della parte civile costituita,da liquidarsi in separata sede in difetto nella presente di specifici elementi di quantificazione,nonché alla rifusione delle spese di costituzione e lite dalla medesima sostenute,che vanno determinate in complessivi ........... €,come da nota allegata.
In favore della parte civile va assegnata - come da richiesta - una provvisionale immediatamente esecutiva ( a parziale ristoro del pregiudizio morale e materiale già subito) dell’importo di ........... €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara B. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione,oltre al pagamento delle spese processuali.
Benefici di legge.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna B. al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore della parte civile costituita nonché alla rifusione delle spese di costituzione e lite dalla medesima sostenute,che determina in complessivi 3.300 €.
Assegna in favore della parte civile costituita una provvisionale immediatamente esecutiva dell’importo di ............€.
Visto l’art. 531 c.p.p. dichiara N.D.P. nei confronti di A. in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.
 
 
ROMA 30\1\04 IL GIUDICE
R.IANNIELLO
 GG.30 per il deposito della motivazione
Consegnata per il deposito il 1\3\04
 
 
 
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