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In tema di art. 186 C.d.S., per i fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della novella di cui alla l. n. 160/2007, si applica la precedente normativa in quanto più favorevole all'imputato; tuttavia, in applicazione della previgente disciplina, all'accertamento della guida in stato di ebbrezza consegue la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PENALE
Il Giudice dott. Carmela Mennuni, all'udienza dibattimentale del 11/01/10
Con l'intervento del P.M. Dott. A. VPO
e con l'assistenza del cancelliere L.F.
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
X.Y., nato a Xxxxxx, ivi residente via Xxxxxx n. X, libero presente
Imputato del reato di cui all'art. 186 Codice della Strada perché conduceva l'autovettura marca [...] modello [...] targata [...], in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze alcoliche, rilevate mediante test alcolometrico volontario, eseguito nei modi regolamentari con apposito strumento Xxxxxx n. Xxxxxx matricola Xxxxxx, perfettamente efficiente e corrispondente ai requisiti di legge, con esiti del tasso alcolico pari a 1,01 g/l. e 0,96 g/l., quindi superiore al limite di 0,50 g/l.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del G.I.P. del 03/11/2008 - emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - X.Y. veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica, imputato come in epigrafe, all'udienza del 14/01/2009.
Nel corso di tale udienza, il Giudice verificata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'odierno imputato, ne dichiarava la contumacia; quindi, dopo aver revocato il decreto penale opposto, ed ammesse le prove istruttorie, dichiarava aperto il dibattimento e rinviava per la trattazione all'udienza del 15/06/2009.
Alla predetta udienza, stante la presenza dell'imputato, questo Giudice, revocava la contumacia e rinviava all'udienza dapprima del 06/07/2009 e successivamente del 11/01/2010, stante l'assenza del teste della pubblica accusa.
Alla predetta udienza questo Giudice, rilevato che il Tribunale era diversamente composto, invitava le parti a rinnovare le richieste di prova già formulate: il Pubblico Ministero chiedeva l'audizione del teste di cui alla propria lista e depositava nulla opponendo la difesa copia degli scontrini alcoltest e verbale di accertamento urgente sulla persona dell'odierno imputato, il difensore il controesame e l'esame dell'imputato.
Quindi, si procedeva all'istruttoria dibattimentale, al termine della quale, il Giudice dopo aver dichiarato gli atti utilizzabili per la decisione, invitava le parti a concludere; quindi, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, deliberava come da dispositivo, di cui dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della istruttoria dibattimentale deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità di X.Y. in ordine al reato a lui ascritto in capo d'imputazione.
Difatti, dalla documentazione in atti, in particolare dalle copie dell'alcootest effettuato dai militari operanti, sulla persona dell'odierno imputato, nonché dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal teste della Pubblica Accusa Brig. Z. - all'epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei CC di Bologna - emerge, che in data [...] alle ore 05:10 circa, il verbalizzante notava una manovra di guida irregolare e pertanto procedeva a fermare in Bologna alla [...] il conducente dell'autovettura marca [...] modello [...], Tg. [...] in seguito identificato a mezzo di patente di guida nella persona dell'odierno imputato X.Y.
Dai primi accertamenti emergeva che l'odierno imputato, era in evidente stato di alterazione fisico e psichico determinato dall'uso di sostanze alcoliche. Difatti, il teste della pubblica accusa - della cui credibilità non vi alcun motivo di dubitare in quanto proveniente da un pubblico ufficiale - ha riferito in sede dibattimentale che l'odierno prevenuto aveva "alito fortemente vinoso, occhi lucidi, precario equilibrio, linguaggio sconnesso, andatura barcollante" (cfr. trascrizioni del teste).
Dopo essere stato identificato, il verbalizzante chiedeva all'odierno prevenuto di sottoporsi all'esame alcoolemico a mezzo dell'etilometro, test che dava esito positivo, come in atti: 1,01 g/l. alla prima prova ed 0,96 g/l. alla seconda prova, effettuata alla prescritta distanza di tempo (cfr. copia dell'alcoltest, in atti).
Del resto, lo stesso imputato in sede di esame ha riferito di aver ingerito sostanza alcolica e di essersi messo alla guida della propria autovettura.
Pertanto, questo Giudice, ritiene che alla luce degli elementi sopra esposti debba ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in capo d'imputazione, emergendo chiaramente lo stato di ebbrezza sia dalla documentazione in atti sia dalle deposizione del teste Z. sia dalle dichiarazioni dell'imputato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la giovane età, l'assenza di precedenti penali specifici e l'ammissione del reato contestatogli in capo d'imputazione, induce questo Giudicante a concedere a X.Y. le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. ed il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
Pertanto, considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo determinare in concreto la pena di giorni 14 di arresto ed Euro 300,00 di ammenda (pena base: giorni 21 di arresto ed Euro 450,00 di ammenda, ridotta come sopra per le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.
In ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S. si ritiene di applicare all'odierno prevenuto X.Y., essendo più favorevole, la precedente legge in vigore prima della novella introdotta con la legge n. 160/2007. Sempre applicando la vecchia normativa, in quanto più favorevole all'imputato, all'accertamento della guida in stato di ebbrezza consegue la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, che si determina in giorni 30.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara X.Y. responsabile del reato a lui ascritto in capo d'imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., lo condanna alla pena di giorni 14 di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 163 c.p. concede all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Applica all'imputato la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per gg. 30.
Così deciso in Bologna l'11 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2010.
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