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In tema di 186 C.d.S., dopo la riforma del 2007, l'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere positivamente quantificato secondo precisi valori numerici. La norma impone l'accertamento dello stato di ebbrezza con le modalità tecniche di cui ai commi 3 e 4, poiché diversamente non si vede come si potrebbe approdare alla precisa individuazione del tasso alcoolemico e, dunque, all'inquadramento del fatto nell'uno o nell'altro paradigma normativo. Questo comporta che con la disciplina post riforma del 2007, in mancanza degli accertamenti tecnici previsti dalla legge, si sia nell'impossibilità sia di stabilire se il fatto sia riconducibile all'una o all'altra ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 186 C.d.S. sia, prima ancora, di verificare la stessa materialità del reato. Appare allora evidente l'inidoneità a questo scopo degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza: tali indici, infatti, sono frutto di una elaborazione giurisprudenziale che presupponcva una fattispecie (quella ante-riforma del 2007) profondamente diversa, alla quale erano estranee tanto la suddivisione delle condotte secondo fasce di gravità quanto la necessità degli esami strumentali ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PENALE
ll giudice Giovanni Ghini, all'udienza del 21.05.2009, ha pronunziato e pubblicato con lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di G.M., nato a Xxxxx (RE) il XX/XX/19XX, residente a Xxxxxx (RE) in Via Xxxxx n. X, con domicilio eletto presso l'Avvocato G. Tamburoni e P. Fioroni del Foro di Reggio Emilia, difensori di fiducia.
IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30.4.1992 nr. 285 per avere circolato alla guida dell'autocarro [...] targato [...] in stato di ebbrezza (tasso alcolemico riscontrato pari a 2,20 g/l quale valore più basso tra quelli della rilevazione strumentale di cui all'articolo 379, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").
Reato commesso in Poviglio (RE), il giorno 22 giugno 2008.
1. E' stata dichiarata, su eccezione (in senso lato) della difesa, la nullità degli alcoltest per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.: ne consegue, come inutilizzabilità-effetto, la loro espunzione dal materiale probatorio che costituisce la base cognitiva della decisione.
2. Altre prove, in verità, non sono state richieste, né risultano altrimenti dal fascicolo per il dibattimento, sicché la sorte del processo e segnata: giova comunque ricordare come ogni possibilità di ricorso ai cosiddetti elementi sintomatici sia venuta meno, con l'introduzione della nuova disciplina, per ragioni di carattere squisitamente sostanziale.
3. Nel riformulare la fattispecie della guida in stato di ebbrezza (D.L. 117/07 convertito in l. 160/2007), il legislatore ha introdotto tre distinte ipotesi di reato, caratterizzate da gravità crescente e punite più o meno severamente a seconda del tasso alcolemico concretamente riscontrato. l commi 3 e 4 dell'art. 186 c.d.s., che non sono stati toccati dalla riforma, disciplinano le modalità di accertamento e quantificazione della concentrazione alcolemica: a questo scopo, gli organi di polizia giudiziaria "possono" innanzitutto eseguire accertamenti qualitativi non invasivi o prove anche per mezzo di apparecchi portatili e, quando tali test diano esito positivo, hanno "facoltà" di procedere ad ulteriori accertamenti secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento del c.d.s. La legge, dunque, formalmente non impone l'esecuzione di particolari accertamenti tecnici o l'uso di determinati strumenti per accertare lo stato di ebbrezza (tranne nell'ipotesi, che qui però non interessa, del 5° comma), rimettendo la scelta alla discrezionalità della polizia giudiziaria.
4. Nondimeno, in primo luogo è evidente che viene attribuita agli accertamenti di cui al 4°` comma una sorta di fede privilegiata, poiché, quando da essi scaturisce un tasso alcolemico superiore a 0.5 g/l. "I'interessato è considerato in stato di ebbrezza": dunque, di fatto, viene introdotta una vera e propria presunzione legale (peraltro già contemplata dalla normativa previgente). Non solo. La formulazione delle nuove fattispecie prevede l'indicazione tassativa delle varie fasce di tasso alcolemico che implicano lo stato di ebbrezza: ed è all'accertamento di un valore ricompreso nell'ambito di una di queste fasce, che viene ancorato non solo il concreto grado di gravità del fatto, ma prima ancora la sussistenza della condotta tipica: si consideri intatti che le lettere a), b).e c) dell'art. 186, usando tutte la stessa locuzione, prevedono la riconducibilità del fatto all'una o all'altra fattispecie "qualora sia stato accertato un valore corrispondente" ad un certo tasso alcolemico.
5. Non basta dunque l'accertamento di un generico stato d'ebbrezza, come nella precedente norma penale, ma è necessario che quest'ultimo sia positivamente quantificato secondo precisi valori numerici. Proprio per questo, allora, si deve concludere che la norma impone l'accertamento dello stato di ebbrezza con le modalità tecniche di cui ai commi 3 e 4, poiché diversamente non si vede come si potrebbe approdare alla precisa individuazione del tasso alcolemico e, dunque, all'inquadramento del fatto nell'uno o nell'altro paradigma normativo. Questo comporta che con la nuova disciplina, in mancanza degli accertamenti tecnici previsti dalla legge, si sia nell'impossibilità sia di stabilire se il fatto sia riconducibile all'una o all'altra ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 186 sia, prima ancora, di verificare la stessa materialità del reato. Appare allora evidente l'inidoneità a questo scopo degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza: tali indici, infatti, sono frutto di una elaborazione giurisprudenziale che presupponcva una fattispecie (quella ante-riforma del 2007) profondamente diversa, alla quale erano estranee tanto la suddivisione delle condotte secondo fasce di gravità quanto la necessità degli esami strumentali ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Su questa, per così dire, libertà delle forme di accertamento dello stato di ebbrezza si fondava la nota giurisprudenza che permetteva di presumere la sussistenza del fatto in base elementi sintomatici; ma si tratta (tratterebbe) di fatto che, per i motivi sin qui esplorati, non trova corrispondenza nell'attuale assetto normativo.
6. Quella che manca, in definitiva, è la stessa tipicità oggettiva. e l'imputato andrà assolto con la formula corrispondente.
P.Q.M.
il Giudice, visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste; motivazione in 90 giorni.
Reggio Emilia, 21 maggio 2009.
Il Giudice
Dott. Giovanni Ghini
Depositato in Cancelleria 28 maggio 2009.
Il Cancelliere
Dott. Paolo Marastoni
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