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Penale.it - Legge 7 aprile 2010, n. 51 - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

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Legge 7 aprile 2010, n. 51 - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
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In vigore dal 9 aprile 2010 la disciplina sul legittimo impedimento

.(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2010)

Art. 1
 
  1.  Per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del  codice  di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti  penali, quale  imputato,  il  concomitante  esercizio  di  una o  piu'  delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in  particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni,  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre  1993,  e  successive modificazioni,    delle    relative    attivita'    preparatorie    e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale  alle funzioni di Governo.

  2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle  leggi e dai regolamenti che ne disciplinano  le  attribuzioni,  nonche'  di ogni  attivita'  comunque  coessenziale  alle  funzioni  di  Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice  di  procedura  penale,  a   comparire   nelle   udienze   dei procedimenti penali quali imputati.
  3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono  le  ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
  4. Ove  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attesti  che l'impedimento e' continuativo  e  correlato  allo  svolgimento  delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo  a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi.
  5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per  l'intera  durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159,  primo  comma, numero 3), del codice  penale,  e  si  applica  il  terzo  comma  del medesimo articolo 159 del codice penale.    6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla  data  di entrata in vigore della presente legge.

 Art. 2
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1  si  applicano  fino  alla data di entrata in  vigore  della  legge  costituzionale  recante  la disciplina organica delle prerogative del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle modalita' di  partecipazione  degli  stessi  ai  processi  penali  e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, salvi i casi previsti  dall'articolo  96  della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri il  sereno  svolgimento  delle  funzioni  loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
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