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Penale.it - Decreto-Legge 12 febbraio 2010 , n. 10 - Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

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Decreto-Legge 12 febbraio 2010 , n. 10 - Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale
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Il Governo emana l'annunciato decreto legge in materia di competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 4964/2010).

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di
assise, al fine di prevenire le difficolta' pratiche  conseguenti  ai
recenti indirizzi giurisprudenziali in  tema  di  attribuzione  della
competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato; 
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e  dei
tribunali,  al  fine  di  consentire  una   migliore   organizzazione
dell'amministrazione della giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche in materia di competenza 
                        della corte di assise 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del codice di  procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla lettera a)  le  parole:  «di  rapina  e  di  estorsione,
comunque aggravati, e i delitti  previsti  dall'articolo  630,  primo
comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina,
di estorsione, di  associazioni  di  tipo  mafioso  anche  straniere,
comunque aggravati»; 
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti  dall'articolo
51,  comma  3-bis  e  comma  3-quater,  esclusi  i  delitti  previsti
dall'articolo 416-bis del  codice  penale,  comunque  aggravati, e  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis del  codice  penale  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo,  salvo
che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).». 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche ai procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale. 

        
      
                               Art. 2 
 
Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso  relativi  ai
  delitti di cui  all'articolo  416-bis  del  codice  penale comunque
  aggravati 
  1. In deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  1,  comma  2,  nei
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis  del  codice
penale,  comunque  aggravati, e'   competente il   tribunale,   anche
nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale,  salvo
che, prima della  suddetta  data,  sia  stato  dichiarato  aperto  il
dibattimento davanti alla corte d'assise. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
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a cura del dott. Luigi Levita - Giudice del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
 
 
 

 
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