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Il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui al sesto comma (ed in quelle di mera partecipazione di cui al primo comma anche se aggravate dalla circostanza di cui al quarto comma, eventualmente congiunta a quella del sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di cui all’articolo 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non dunque in forza dell’articolo 33-bis, comma 1, lett. c), c.p.p.).
La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d’assise con riguardo all’ipotesi di cui al secondo comma, aggravata dalla circostanza di cui al quarto comma.
L’attribuzione di competenza è effetto prodotto - come si è detto - dall’aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto effetto (anche se l’assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1.Dott. Silvestri Giovanni Presidente
2.Dott. Di Tomassi Maria Stefania Consigliere
3.Dott. Cavallo Aldo Consigliere
4.Dott. Capozzi Raffaele Consigliere
5.Dott. Brichetti Renato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’assise di Catania
nei confronti del Tribunale di Catania
con ordinanza pronunciata in data 12 ottobre 2009 nel procedimento contro [omissis]
udita la relazione del Consigliere dott. Renato Bricchetti;
sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania;
Svolgimento del processo
1. Con decreto in data 9 gennaio 2009 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania rinviava gli imputati in epigrafe indicati al giudizio del Tribunale della stessa città per rispondere del delitto di associazione di tipo mafioso (casi previsti dal primo e secondo comma dell’articolo 416-bis c.p.) aggravato dalle circostanze di cui ai commi quarto (associazione armata) e sesto (attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti).
2. Con sentenza in data 7 maggio 2009 il Tribunale di Catania dichiarava "la propria incompetenza per materia" e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di assise della stessa città.
Spiegava il Tribunale:
- che, a norma dell’articolo 5, comma 1, lett. a), c.p.p. la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni e che il reato anzidetto é punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclusione (per l’associazione "armata" si applica, invero, la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 416-bis c.p., relativi a coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione - nella specie gli imputati A. A., S. B. e C. M.; per l’aggravante contestata di cui al sesto comma, la pena stabilita nel quarto è aumentata da un terzo alla metà);
- che le ipotesi di mera partecipazione all’associazione (nella specie contestate a F. e R. A. C., S. A. B., G. P., L. P. e R. R.) erano "strettamente connesse e collegate", sì da far apparire necessaria la trattazione congiunta per evitare "duplicazioni".
3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’assise di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando:
- che l’articolo 33-bis, comma 1, lett. c), c.p.p. stabilisce che é attribuito al tribunale in composizione collegiale il delitto previsto dall’articolo 416-bis c.p.;
- che detta disposizione è attributiva di "competenza";
- che ciò appare confermato dal rilievo che il legislatore, allorquando ha elevato a ventiquattro anni di reclusione il massimo edittale dell’anzidetta ipotesi aggravata (legge 5 dicembre 2005, n. 251; e lo stesso è a dirsi con riguardo all’ulteriore aumento di pena introdotto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) non ha avvertito l’esigenza di introdurre, in relazione al delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., quindi nell’articolo 33-bis, comma 1, lett. c) , c.p.p., una clausola di salvaguardia della competenza della corte d’assise analoga a quella prevista, dalla lett. a) della stessa disposizione, per i "delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), c.p.p.";
- che, in ogni caso, per i meri partecipi, la pena massima edittale non raggiunge il limite di ventiquattro anni di reclusione, sicché il reato, non sussistendo ipotesi di connessione, appartiene alla competenza del tribunale.
Motivi della decisione
4. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la competenza della Corte d’assise di Catania.
a) E’ opportuno premettere l’indicazione delle disposizioni coinvolte nella questione prospettata. Deve in particolare rilevarsi:
- che, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), c.p.p., la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo comma del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- che l’articolo 4 c.p.p. stabilisce, per il caso in cui la legge individui la competenza unicamente sulla base della pena edittale, che, per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e si tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, quelle cioè che, come stabilito dal terzo comma dell’articolo 63 c.p., "importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo" ed al cui genus dottrina e giurisprudenza comunemente riconducono anche le circostanze aggravanti in relazione alle quali il legislatore abbia determinato la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato" (ed. circostanze aggravanti indipendenti; cfr. da ultimo Cass. IV 6 febbraio 2003, Bellini, RV 224754, con riguardo all’art. 278 c.p.p. che propone analoga formula nel dettare i criteri per determinare il presupposto edittale per l’adozione delle misure cautelari personali);
- che l’articolo 416-bis c.p. prevede, al primo comma, che chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni; al secondo comma, che coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni; al quarto comma che, se l’associazione è armata, si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma; al sesto comma che, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà;
- che l’articolo 33-Ms, comma 1, lett. c) , prevede che sia attribuito al tribunale in composizione collegiale il reato previsto dall’articolo 416-bis,
b) Ciò premesso, deve, anzi tutto, osservarsi che la questione, ruotante - come si diceva - attorno a dette disposizioni, ha origine recente. Essa è nata allorquando la pena, per l’ipotesi aggravata di associazione armata di cui al quarto comma dell’articolo 416-bis c.p., è stata fissata, ad opera dell’articolo 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella reclusione da sette a quindici anni, per i partecipi, e da dieci a ventiquattro anni, per promotori, direttori e organizzatori (il minimo edittale della pena è stato, poi, ulteriormente aumentato, nei termini indicati - v. supra 2 - dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) . In precedenza la questione non aveva ragione di esistere: il menzionato quarto comma dell’articolo 416-bis c.p. prevedeva, invero, la pena della reclusione da quattro a dieci anni per i partecipi e da cinque a quindici anni per gli associati di rango primario, ipotesi quest’ultima che, anche con l’aumento fino alla metà di cui al sesto comma del citato articolo, non poteva mai attingere il limite dei ventiquattro anni necessario per aversi competenza della corte d’assise.
E’, dunque, dall’8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della menzionata legge n. 251, che il reato, aggravato nei termini visti (e tenuto conto delle regole di cui all’articolo 4 c.p.p.), é diventato - secondo quanto afferma il Tribunale di Catania - di competenza della corte di assise (per "connessione" o "collegamento" con riguardo ai meri partecipi).
E a tale data - è opportuno chiarirlo subito - la permanenza che caratterizza il reato associativo addebitato agli imputati non era ancora cessata (agli imputati risulta contestato il delitto associativo di cui all’articolo 416-bis c.p., permanente quanto meno fino alla data del decreto che dispone il giudizio, vale a dire fino al 9 gennaio 2009). È da escludere, pertanto, che i fatti siano stati commessi in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione (articolo 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251) che ha elevato la pena edittale nei termini anzidetti.
Nel caso di successione di leggi penali più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione (cfr., ex plurimis, Cass. I 7 ottobre 1987, Liccardo, RV 177071; Cass. II 11 aprile 1987, Calluso, RV 176619; Cass. VI 14 novembre 1985, Dell’Acqua, RV 172194; Cass. I 11 aprile 1983, Grifo, RV 159085) ed è, pertanto, da escludere, in assenza di disposizioni transitorie, che la competenza (il cui mutamento costituisce effetto riflesso della modifica della norma penale) continui ad appartenere al tribunale; non è applicabile, in altre parole, nel caso in esame il principio che questa Corte ha affermato (cfr. Cass. I 18 novembre 1996, Confi, comp. in proc. Giansante, RV 206255) in materia di falsa testimonianza per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione che aveva elevato la pena massima di cui all’articolo 372 c.p., determinando lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale.
c) Il 2 gennaio 2000, dunque, quando, a seguito del varo del Tribunale in composizione monocratica, assunse efficacia l’articolo 33-bis c.p.p. (che, introdotto dall’articolo 169 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, era stato modificato dell’articolo 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), il reato di cui all’articolo 416-Ms c.p. apparteneva, in tutte le sue possibili manifestazioni, alla competenza del tribunale.
Di riflesso, l’articolo 33-bis c.p.p. non era - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’assise di Catania - né aveva bisogno di essere, norma attributiva di competenza, ma era disposizione che si limitava a specificare che la cognizione del reato era attribuita al tribunale in composizione collegiale.
E questo spiega, naturalmente, perché il legislatore (nel menzionato articolo 10 della legge n. 479 del 1999) non avesse sentito la necessità, in relazione al reato in questione, di dettare una clausola di salvaguardia analoga a quella scritta [nell’articolo 33-bis, comma 1, lett. a)] con riguardo ai delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5) , c.p.p. ("sempre che per essi non sia stabilita la competenza della Corte di assise"): il delitto di associazione di tipo mafioso non apparteneva alla competenza della corte d’assise in nessuna delle contemplate manifestazioni.
d) D’altra parte, che gli articoli 33-bis e 33-ter c.p.p. disciplinino il riparto di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale non può essere posto in discussione.
Non viene, in tali disposizioni, in considerazione la competenza; si tratta anzi di norme che hanno come loro presupposto l’individuazione della competenza in capo al tribunale (e, di riflesso, alla corte d’assise, attesa la natura residuale della competenza del primo), all’interno del quale opera il riparto.
La lettura dell’articolo 33-bis c.p.p. non può prescindere, in altre parole, dalla previa individuazione della competenza della corte d’assise ed è questo, non altro - è opportuno ribadirlo - il significato da attribuire alla citata clausola di salvaguardia prevista dal comma 1, lett. a), dell’articolo 33-bis con riguardo ai delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5).
e) Ciò detto, non resta che constatare che il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui al sesto comma (ed in quelle di mera partecipazione di cui al primo comma anche se aggravate dalla circostanza di cui al quarto comma, eventualmente congiunta a quella del sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di cui all’articolo 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non dunque in forza dell’articolo 33-bis, comma 1, lett. c) , c.p.p.).
La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d’assise con riguardo all’ipotesi di cui al secondo comma, aggravata dalla circostanza di cui al quarto comma.
L’attribuzione di competenza è effetto prodotto - come si è detto - dall’aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto effetto (anche se l’assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa).
f) Come si è accennato per le ipotesi di mera partecipazione, anche se aggravate, la competenza per materia è tuttora del tribunale (la pena massima, tenuto conto di entrambe le aggravanti, non raggiunge, invero, i ventiquattro anni indispensabili per "appartenere" alla corte d’assise).
Ciò nondimeno, si ha, nel caso di specie, connessione tra i procedimenti a carico dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti dei partecipi secondari.
Viene, in particolare, in considerazione l’ipotesi di connessione di cui all’articolo 12, comma 1, lett. a), c.p.p.: il reato per cui si procede è stato, invero, commesso da più persone in concorso (necessario) fra loro. La norma anzidetta va, invero, riferita anche alle ipotesi di concorso necessario e tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario (v., per tutte, Cass. S.U., 30 ottobre 2002, Carnevale, RV 224181); devono in altre parole essere commessi da almeno tre persone, il cui ruolo, di rango primario o di mera partecipazione, può anche essere diverso.
Va ricordato, infine, per concludere che l’articolo 15, comma 1, c.p.p. stabilisce che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.
Per questi motivi
dichiara la competenza della Corte di assise di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2010.
Presidente Estensore
Giovanni Silvestri Renato Bricchetti
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a cura del dott. Luigi Levita - Giudice del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
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