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Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo attua una serie di interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario (proroga dei magistrati onorari; trasferimenti dei magistrati ordinari nelle Procure della Repubblica; digitalizzazione del processo)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la funzionalita' del sistema giudiziario;
Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga
dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati
onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della
magistratura onoraria;
Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate
rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali
l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la
funzionalita' di numerosi uffici giudiziari;
Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi
estremamente contenuti ad una piu' efficiente allocazione delle
risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo
telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del
pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli
esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di
ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli
obblighi assunti in sede comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009
e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto
previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010.
Art. 2
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133
1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non
superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
non superiore a centocinquanta unita'»;
b) l'articolo 1-bis e' abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante
l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
Art. 3
Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto
di magistrati richiedenti
1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali
disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano
intervenute dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di
consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura
provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati
che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di
professionalita', con esclusione di coloro che abbiano conseguito
valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di
cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei
magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o,
comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo
gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla
scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato
domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di
lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale
domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio
di cui al presente articolo puo' essere disposto esclusivamente in
sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il
magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati
di cui al primo periodo del presente comma puo' essere disposto anche
in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa
regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente
articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede
ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di eta' inferiore a tre
anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e' calcolata per
eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore
o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5
l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
5. Il trasferimento d'ufficio e' disposto nei confronti dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio' non e'
possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni
limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i
distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il
distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il
distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per
la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana,
Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la
regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.
6. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi o di regioni
limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui
capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del
caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il
trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il
trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio.
Nell'ambito dell'ufficio e' trasferito il magistrato con minore
anzianita' nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si
applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.
Art. 4
Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei
casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al
comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e
comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi
e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli
stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo
comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La
notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa
verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti
che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Nell'albo e'
indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata
ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi
disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al
Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione."».
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di
copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore
di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio
di copia in formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto
sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia
rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio
informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del
numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata
per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai
commi 4 e 5 e' versato all'entrata del bilancio per essere
riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione
delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di Consip S.p.a.,
anche in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione
delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione
della giustizia e per le ulteriori attivita' di natura informatica
individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni
dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e
la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il
cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa
di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il
codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non
e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo'
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario
trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore
rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato
inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del
documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli
allegati previsti dal quinto comma.».
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle
spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita' di
notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del
patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia
si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di
intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in
apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i
pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di
ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le
modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e
l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di
convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per
effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni
a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura
dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad adottare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di
estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico
centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo
20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese
continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del
Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro
stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2009
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a cura del dott. Luigi Levita - Giudice del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
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