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Penale.it - Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 2 ottobre 2009 (dep. 3 ottobre 2009), n. 856

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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 2 ottobre 2009 (dep. 3 ottobre 2009), n. 856
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In tema di reati previsti dal Codice della Strada (artt. 186-187), un'altra pronuncia ex art. 129 c.p.p. che "sconfessa" il valore delle analisi ematiche c.d. di "screening". L'inattendibilità di queste ultime, per quanto concerne la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue (art. 187 Codice della Strada), travolge anche l'accertamento circa la presenza di alcool nel sangue, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 186 Codice della Strada.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia Dott.ssa Cristina Beretti in data 02.10.2009 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
X.X. nato il XX.XX.19XX a Xxxxx Xxxxxx ivi residente in Xxxxx via Xxxxxxx nr. X, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Paolo Fioroni

(libero)

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Paolo Fioroni del Foro di Reggio Emilia

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lett. b), del decreto legislativo 20.4.1992 n. 285 per avere circolato alla guida dell'autovettura XXXXXX targata XXXXXX in stato di ebbrezza (tasso alcolemico riscontrato pari a 1,28 g/l quale valore più basso tra quelli della rilevazione strumentale di cui all'art. 379, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada")

b) del reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 del decreto legislativo 20.4.1992 n. 285 per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, circolato alla guida del citato autoveicolo in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti (anfetamine/metanfetamine).

Reato commesso in Xxxxx Xxxxxx (RE), il 05.08.2009.

MOTIVAZIONE

L'esame degli atti ed in particolare l'esito delle controanalisi effettuate presso l'Istituto di Medicina Legale di Modena consente di escludere la sussistenza dei contestati reati.

Ed infatti se dalle prime analisi eseguite presso l'Ospedale di Xxxxx Xxxxxx emergeva una positività agli accertamenti di cui all'art. 186 (etanolo pari a 1,28 g/l) e 187 (positività alle anfetamine e metanfetamine) CdS, l'esito delle controanalisi, effettuate sullo stesso campione di urina, hanno escluso la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti.

L'imputazione sub b), dunque, non sussiste.

Stando così le cose è evidente che nessuna certezza può trarsi dall'esito delle analisi effettuate presso l'Ospedale di Xxxxxx Xxxxxx con riguardo anche al reato sub a) stante la dimostrata inattendibilità delle stesse.

P.Q.M.

Visto l'art.129 c.p.p., assolve Xxxxx Xxxxx dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.
Reggio Emilia, 2.10.2009.

Depositato in Cancelleria 3.10.2009.

 
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