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Un'altra pronuncia del Tribunale di Ferrara, in questo caso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con cui si è affermato che la condotta sanzionata dall'art. 187 C.d.S. è costituita dal fatto di porsi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, effetto che deve essere sussistente ed attuale e che non può essere accertato attraverso il riscontro della presenza nelle urine di metabolici di sostanza stupefacente, la quale non è dimostrativa dell'attuale sussistenza - al momento detta guida - dello stato di alterazione.
TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Diego Mattelini, alla pubblica udienza del 21.05.2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
X.X., nato il XX.XX.19XX a Xxxxxx, ivi res.te ed elett.te dom.to in via XXXXXX n. XX, fraz. Xxxxxx
- libero presente -
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 187 co. 7° [rectius 1°] del D.lvo 30.04.92 n. 285 (Codice della Strada) per avere condotto la vettura tg. XXXXXX in stato di alterazione fisica per l'uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).
In Xxxxxxx il 08.12.2005
Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa S. Davi V.P.O.
Del difensore di fiducia : avv. Pasquale Longobucco del Foro di Ferrara
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiedendo la condanna a giorni 15 di arresto ed € 500 di ammenda.
Il difensore dell'imputato chiedendo la assoluzione per mancanza della prova che abbia
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
FATTO e DIRITTO
A seguito di rituale opposizione a Decreto penale di condanna, con decreto di citazione a giudizio ex art. 557 c.p.p. datato 28.10.2008, X.X. veniva tratto a giudizio per il reato di cui al capo di imputazione trascritto in epigrafe.
All'odierna pubblica udienza, presente l'imputato, si procedeva all'escussione del teste X.X., della Polstrada di Ferrara, che aveva proceduto all'accertamento dei fatti; all'esito, può ritenersi dimostrato che in data 08.12.2005, a seguito di incidente stradale nel quale era coinvolta la sola vettura condotta dall'imputato, costui veniva condotto al più vicino presidio ospedaliero ove venivano compiuti gli accertamenti sanitari del caso; per quanto di specifico rilevo, all'esito dell'esame delle urine il X. risultava positivo per l'assunzione di cannabinoidi.
Il predetto veniva pertanto denunciato a piede libero per il reato di cui all'art. 187, co. I, C.d.S. in quanto, condotto presso il più vicino presidio ospedaliero, veniva riscontrato, all'esito dell'esame urinario, in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi). Al proposito appaiono rilevanti le osservazioni di cui infra. La fattispecie delineata dalla norma di cui all'art. 187 C.d.S. sanziona la condotta di colui che "...guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope..."; la lettera della norma non consente dubbi in quanto la condotta sanzionata è costituita dal fatto di porsi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, effetto che deve essere sussistente ed attuale.
L'accertamento della presenza nelle urine di metabolici di sostanza cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell'attuale sussistenza - al momento detta guida - dello stato di alterazione in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto.
L'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, dal punto di vista tossicologico, appare accertabile con sufficiente margine di certezza solo all'esito di un esame ematico che, nel caso in esame, è mancato. Ne', all'evidenza, detto esame può essere utilmente svolto mediante ulteriori accertamenti, sicché la prova deve considerarsi definitivamente cristallizzata con gli anzidetti insuperabili limiti intrinseci.
p.q.m.
visto l'art. 530 c.p.p.
assolve
X.X. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Ferrara, 21.05.2009
Il Giudice dr. Diego Mattelini
Depositato in cancelleria il 25.05.2009.
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