Versione per la stampa
Sentenza di proscioglimento, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con cui si è ritenuto che lo stato di alterazione psicofisica, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non possa essere desunto dalla mera presenza di metaboliti evidenziata dalle analisi, poiché le tracce degli stessi permangono nelle urine anche dopo la fine dell'efficacia del principio attivo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Piera Tassoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
X.X. nata in Xxxxxx il XX.XX.19XX con domicilio in Xxxxx via Xxxxxxx nr. X
IMPUTATO
del reato p. e p. dall' art. 187 c. I c.d.s. per aver condotto la vettura Xxxxx tg. XXXXXXX in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti e per avere in tale stato provocato un incidente stradale in Xxxxx il XX.XX.2008
FATTO E DIRITTO
Con richiesta depositata il 25 maggio 2009, il P.M. ha chiesto l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputata per la contravvenzione di cui alla contestazione.
Dagli atti emerge che l'imputata alla guida del veicolo uscì di strada, verosimilmente, si legge nella annotazione di p.g., per la velocità non adeguata al fondo stradale bagnato. Intervenne una pattuglia dei carabinieri, la conducente fu trasportata in ospedale. Gli esami delle urine evidenziarono la presenza di metabolici di sostanze stupefacenti nelle urine. Nella borsetta della X. fu rinvenuto un pezzetto di hashish. Alla luce delle circostanze emerse, non può ritenersi provato che al momento del controllo l'imputata si trovasse in stato di alterazione fisica o psichica dovuta all’assunzione di narcotico.
Come noto, il più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte reputa che "la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, c. I e II [rectius I-bis] c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione" (cfr. Cass. Sez. IV, n. 33.312 dell'8/7-11/8/2008). In quest'ottica, pertanto, perché sussista il reato non è sufficiente che l'agente guidi dopo avere assunto sostanze stupefacenti, ma occorre che le sue condizioni fossero alterate a causa di ciò. Lo stato di alterazione, d'altra parte, non può essere desunto dalla mera presenza di metaboliti, tanto più se si considera che tracce di essi permangono nelle urine anche dopo la fine dell'efficacia, del principio attivo.
Ne discende che, non essendo rilevabili nella fattispecie in oggetto sintomi di alterazione psicofisica in capo all'imputata, non essendo sintomatica la dinamica del sinistro, dagli stessi operanti riferita alle condizioni ambientali, non può giudicarsi raggiunta la piena prova della penale responsabilità della stessa in ordine alla contravvenzione ascrittale. Ne discende che l'imputata deve essere prosciolto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art.129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di
X.X. per il reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
Lo stupefacente in sequestro va confiscato e distrutto.
Ferrara, 25 giugno 2009.
Dr.ssa Piera Tassoni
|