REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente
Dott. BENABAI Renato - Consigliere
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: B. B.; avverso la sentenza in data 14.12.2004 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato Avv. M. Monaco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
B. B. impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 12 d.l. 3.5.1991 n. 143 (convertito con legge 5.7.1991 n. 197) perche', al fine di profitto, possedeva la carta di credito Visa Bank Americard con validita' 2/96 - 1/98, proveniente dal delitto di cui all'art. 647 c.p.; fatto accertato il 12/5/1998.
Con il ricorso l'imputato denuncia violazione di legge; rileva come, al piu', il fatto si sarebbe dovuto inquadrare nell'ambito del reato di appropriazione di cosa smarrita (per il quale manca la querela), atteso che per il perfezionamento della fattispecie per la quale e' intervenuta condanna mancano sia lo scopo di lucro sia il reato presupposto commesso da terzi, dovendosi a lui stesso riferire l'appropriazione; osserva altresi' come la carta di credito fosse comunque gia' scaduta, dunque del tutto inutilizzabile, e non risulti una sua detenzione anteriore alla scadenza; si duole infine del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..
Il ricorso e' fondato. Si addebita all'imputato la condotta descritta nell'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, sub specie di possesso (non di acquisto o ricezione, il che avrebbe condotto alla qualificazione del fatto come ricettazione: Cass. sez. un. 28.3.2001, Tiezzi) di una carta di credito di provenienza illecita in quanto denunciata come smarrita il 20.4.1996. Risulta che il documento de quo sia stato rinvenuto nella disponibilita' dell'imputato in data 12.5.1998, ne' le sentenze di merito, pur non prestando fede alle dichiarazioni a discolpa secondo cui esso venne ritrovato casualmente pocheore prima del sequestro, hanno individuato un momento anteriore certo in cui ha avuto inizio la condotta contesta.
Risulta, altresi', che la carta in questione portava impressi chiaramente su di essa (e conseguentemente nellabanda magnetica) i segni della sua validita', limitata al periodo 2/96 - 1/98: al momento dell'accertamento del fattoascritto all'imputato era pertanto scaduta da mesi ed, in quanto tale, non poteva piu' assolvere in radice alcuna funzione di "credito", di "pagamento" ovvero di "prelievo di contante" nel circuito commerciale o in quello elettronico, ne' era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilita' ed inefficacia.
L'oggetto in questione, dunque, all'epoca del suo rinvenimento, era totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, con la conseguente assenza del presupposto fattuale del reato contestato nonche' del pericolo - fondante l'ipotesi incriminatrice - insito nel possesso illecito di siffatti mezzi, siano essi genuini o falsificati ma comunque idonei all'uso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato. Cosi' deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005