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Penale.it - Rosa Geraci, Diritto all'autotutela in un privato cittadino. Legittima difesa o "licenza di uccidere"?

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Rosa Geraci, Diritto all'autotutela in un privato cittadino. Legittima difesa o "licenza di uccidere"?
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1. Fondamenti logico-giuridici della legittima difesa ed analisi esegetica della disciplina previgente.
 
Tutte le cause di giustificazione sono l’espressione di un conflitto (tra norme giuridiche, da un punto di vista formale; tra valori pregiuridici, ad esse sottostanti, da un punto di vista sostanziale).
Dal punto di vista dei rapporti tra norme, il conflitto (soltanto apparente, coerentemente con il principio di non contraddizione e di unità del sistema) si chiude con la prevalenza della norma che consente o impone a vantaggio di un bene più elevato la realizzazione di un fatto tipico, su quella che, invece, lo vieta.
Tra tutte le cause di giustificazione, la legittima difesa, è quella in cui il citato conflitto si dispiega nella maniera più nitida e netta. Essa, infatti, assume le caratteristiche reali di un vero scontro, instauratosi tra soggetti concreti, e consta, pertanto, di due elementi psichici: il risentimento (più precisamente la vendetta) e lo scopo preventivo, volto a privare l’aggressore della volontà di ripetere l’attacco[1].
Ad agitare filosofi e giuristi è soprattutto l’innegabile, sebbene lontana, parentela tra legittima difesa e vendetta.
Se per alcuni pensatori quest’ultima, lungi dal costituire un fenomeno aberrante, rappresenta la pena tipica dello stato di natura ossia uno strumento giuridico di risoluzione dei conflitti tra soggetti pari, mediante la ricostruzione dell’equilibrio violato dall’aggressione[2]; per altri essa risulta, così il Bettiol, ″una reazione disordinata e concupiscibile che si estrinseca solo dopo che una lesione è stata recata″[3].
Ferma restando la differente impostazione seguita dalle due posizioni suesposte, non si può ignorare come gli schemi religiosi della vendette e dell’espiazione abbiano costituito, assieme a quello magico dello scambio, il fondamento delle dottrine assolutistiche e retribuzionistiche della pena, alla stregua delle quali è giusto contraccambiare il male con il male[4]
La legittima difesa possiede radici antiche e profonde e risponde all’istinto dell’aggredito di respingere l’aggressione ad un suo bene giuridicamente tutelato ledendo quello dell’aggressore.
Invero, nessuna legge può vietare ad un uomo di provvedere alla propria conservazione, ma, poiché la soluzione bellicosa, propria di una società in cui ogni uomo è homini lupus, genera il caos, tocca al diritto, condicio sinequa non e tessuto connettivo di ogni organismo sociale, intervenire al fine di statuire in quali casi sia lecita la soddisfazione dell’interesse proprio a spese dell’interesse altrui[5].
La legittima difesa è riconosciuta come causa di giustificazione da tutte le legislazioni penali, differenziandosi però le varie norme circa la specifica sfera di applicazione, non risultandone identica la configurazione.
L’articolo 373 del codice per il Regno delle due Sicilie del 1819 recitava: «Non vi è reato quando l’omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d’altrui».
L’articolo 374 dello stesso codice disponeva: «Sono compresi né casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:1) se l’omicidio, le ferite, le percosse son commesse nell’atto di respingere di notte tempo la scalata o la rottura dè recinti dei muri, o delle porte di entrata in casa o nell’appartamento abitato, o nelle loro dipendenze; 2) se il fatto abbia avuto luogo nell’atto della difesa contro gli autori di furti di saccheggi eseguiti con violenza».
Il codice penale sardo del 1859, ricalcando la disciplina del codice penale francese del 1810, stabiliva all’articolo 559 che ‹‹non vi è reato quando l’omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso o di altri, od anche del pudore in atto di violento attentato››, e nell’articolo 560 soggiungeva che ‹‹sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti: 1) se l’omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo all’atto di respingere notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte d’entrata in casa o nell’appartamento abitato o nelle loro dipendenze; 2) se hanno avuto luogo nell’atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone››.
Il codice penale Zanardelli ha segnato una prima sterzata nei confronti di questo tipo di disciplina, esso ha, infatti, elevato la difesa legittima ad autonoma scriminante generale, stabilendo nell’articolo 49, comma 1, n° 2 che: ‹‹Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da se o da altri una violenza attuale e ingiusta››.
La legislazione del 1889 ha tuttavia mantenuto fermo il principio che ammette la difesa di interessi patrimoniali solo in ragione della minaccia alla vita o alla sicurezza personale.
La vera grossa sterzata nella disciplina della legittima difesa è rappresentata dall’emanazione del codice Rocco, che elimina anche quest’ultima limitazione ed estende l’esimente alla tutela di tutti i beni e senza alcun distinguo basato sul contesto in cui insorge lo stato di pericolo[6].
L’articolo 52 del codice penale del 1930 testualmente recita: ‹‹Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa ››.
Nell’analisi esegetica dell’articolo 52 c.p. occorre distinguere i due poli attorno i quali ruota il fatto tipico commesso dal soggetto che si difende: la situazione aggressiva e la reazione difensiva.
La prima è delineata come ‹‹pericolo attuale di un’offesa ingiusta››; la seconda come ‹‹necessità di difendere un diritto proprio od altrui››.
L’elemento statico di raccordo tra le due situazioni è rappresentato dal ‹‹diritto››, perché esso rappresenta al contempo l’oggetto contro cui si dirige l’offesa ingiusta, ed in favore del quale si esercita la difesa[7].
Per quanto concerne il pericolo, esso va valutato considerando le circostanze esistenti al momento del fatto e individuate ex post dal giudice secondo un parametro oggettivo di carattere empirico-scientifico.
Il pericolo di un’offesa ingiusta dovrà essere, come emerge dalla lettera della norma, attuale, ossia percepibile come realtà presente e non come eventualità futura, per quanto prossima e probabile; infatti non può configurarsi legittima difesa allorquando il pericolo non sia ancora sorto.
Analogalmente, non può esservi legittima difesa, anzi difesa tout court, quando l’offesa si sia già realizzata o il pericolo sia passato senza che si sia verificata l’offesa.
L’attualità del pericolo non richiede che la condotta illecita comportante l’offesa ingiusta abbia già avuto inizio, per converso sussiste ancora il pericolo dell’offesa ingiusta allorché la condotta illecita sia stata realizzata, ma la relativa offesa sia ancora del tutto effimera e precaria cosicché solo un’ulteriore condotta dell’offensore, immediatamente successiva, potrebbe farla sussistere (si pensi, per esemplificare, al caso di colui il quale insegua il ladro che fugge per recuperare la cosa rubatagli).
Oggetto del pericolo di offesa ingiusta deve essere un diritto.
Secondo l’orientamento dominante la nozione di diritto và riferita a qualsiasi interesse individuale giuridicamente tutelato, anche se non riconducibile al paradigma del diritto soggettivo[8]. Effettivamente non sussistono ragioni plausibili per limitare l’operatività della scriminante de quo ai meri diritti soggettivi i quali, oltre a non essere di agevole definizione concettuale, non esauriscono di certo il novero delle situazioni giuridiche idonee a vantare pretese difensive tanto in sede statualistica quanto nei rapporti tra privati.
Invero, limitazioni sarebbero giustificabili con riguardo al contenuto sostanziale degli interessi difendibili: così, ad esempio, il previdente codice Zanardelli limitava la legittima difesa ai beni personali, implicitamente presupponendo una possibile degenerazione della facoltà di difesa rispetto ad interessi soggettivi di natura differente.
Per converso, rilevante è la circoscrizione della legittima difesa a situazione giuridiche attive facenti capo a soggetti determinati attraverso l’inciso «diritto proprio o altrui», in conseguenza della quale la disposizione dell’art. 52 c.p. non troverà applicazione per gli interessi pubblici dello stato-ordinamento e gli interessi diffusi e collettivi (salute pubblica, ordine pubblico etc…).
L’offesa consisterà necessariamente in un comportamento umano, che potrà anche avere natura omissiva; sono riconducibili ad un comportamento umano anche le aggressioni provenienti da animale o cose, purchè attivate dall’uomo, oppure qualora siano sfuggite al controllo di chi è tenuto a svolgere funzioni di vigilanza.
Quanto al requisito che l’offesa avvenga contra jus, necessario e sufficiente affinché si abbia ingiustizia è che la condotta offensiva di cui sussista il pericolo non sia oggetto di un potere né di un dovere giuridico[9]. E’ lapalissiano, infatti, che ove l’aggressione fosse del tutto conforme agli obiettivi e alle regole dell’ordinamento giuridico, quest’ultimo non potrebbe certamente impedirla.
Occorre osservare che il concetto di ingiustizia dell’offesa si attaglia ad un ampio spettro di possibili relazioni tra aggressore e ordinamento. Da un lato vi sono le ipotesi in cui l’aggressione ad un diritto individuale è vietata ex lege; all’estremo opposto si collocano, invece, le ipotesi in cui l’aggressione costituisce oggetto di una facoltà legittima o addirittura di un adempimento doveroso, così da poter essere qualificata giusta senza alcun dubbio.
I casi più problematici sono quelli in cui un’aggressione né viene vietata, né viene a costituire oggetto di una facoltà o di un dovere giuridico, essendo necessario in questi casi procedere ad un’analisi empirica della fattispecie concreta per valutare se la condotta posta in essere possa o meno qualificarsi come ingiusta (nel senso di non giustificata).
La scriminante in esame si risolve, nella sostanza, in una situazione di necessità: necessità di sventare il ‹‹pericolo attuale di un offesa ingiusta››.
La necessità della difesa stà ad indicare che la reazione difensiva costituisce, nella situazione concreta, l’unico mezzo per salvaguardare il bene in pericolo da un’offesa ingiusta
Una condotta può definirsi necessaria a tre condizioni:
1) La condotta deve avere effettivamente neutralizzato, in tutto o in parte, il pericolo di offesa contro cui si reagiva;
2) il pericolo non poteva essere neutralizzato mediante una condotta alternativa lecita ugualmente sicura per l’aggredito e idonea allo scopo;
3) il pericolo non poteva essere neutralizzato mediante una condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto, ugualmente idonea allo scopo e sicura per l’aggredito.
Il requisito della necessità, oltre che sull’an, incide anche sul quantum della reazione difensiva legittima. Pertanto, una difesa può dirsi necessaria anche quando la misura della reazione non eccede la soglia di quanto indispensabile a neutralizzare l’aggressione, oltre all’ipotesi in cui essa costituisca l’unica possibilità di tutela dell’interesse.
Come specifica l’articolo 52 c.p., la causa di giustificazione sussiste anche quando ricorre la necessità di difendere un interesse altrui: se è vero che la ratio fondamentale dell’esimente è quella di eludere il pericolo a spese dell’aggressore, nel caso in cui incomba il pericolo di un’offesa ingiusta, non avrebbe alcun senso escludere la liceità della condotta nell’ipotesi in cui la soccombenza dell’aggressore sia dovuta alla reazione di un terzo piuttosto che dell’aggredito.
La norma in esame richiede espressamente che ‹‹la difesa sia proporzionata all’offesa››. Da ciò consegue l’illiceità di una reazione difensiva, la quale realizzi un fatto di reato che comporti a carico dell’aggressore un pregiudizio eccessivo rispetto a quello incombente sull’aggredito. La proporzione è, comunque, un elemento elastico che possiede una pluralità di significati e si piega arrendevolmente ai desideri dell’interprete.
Essa da luogo a conseguenze rilevanti per l’ordinamento, poiché introduce un fattore di equilibrio e di misura, che da una parte limita reazioni difensive complessivamente in perdita per l’ordinamento giuridico, dall’altra evita, sul piano etico-sociale, che l’aggressore venga privato di qualsivoglia tutela per essere posto alla mercè dell’aggredito.
Tanto nella prospettiva individualistica della legittima difesa quanto in quella sanzionatoria, la proporzione esprime una scelta di civiltà, impedendo che l’esercizio del diritto di difesa possa sfociare in reazioni difensive espressione più di un mero istinto vendicativo che di esigenze di autodifesa.
Ad avviso della dottrina dominante[10], il requisito della proporzione deve tenere conto, oltre che degli interessi della cui offesa si tratti, anche dell’intensità dell’offesa di cui ricorra il pericolo e di quella necessaria per neutralizzarlo.
Corollario di ciò è che l’accertamento della proporzione non può prescindere da un giudizio di tipo valutativo, il quale presenta notevoli difficoltà quando si riferisce a beni eterogenei, rispetto ai quali sporadicamente l’ordinamento pone indici univoci di ponderazione. La valutazione si complica ulteriormente nel momento in cui occorre considerare anche l’intensità dell’offesa, non essendo inverosimile che l’intensità di un’offesa patrimoniale sia di tale gravità rispetto all’offesa della persona da capovolgere il giudizio di proporzione formulato con esclusivo riferimento ai beni sic et simpliciter considerati.
Un ulteriore elemento di difficoltà nella verifica della proporzione è data dalla circostanza che occorre valutare l’intensità dell’offesa non solo con riguardo al disvalore intrinseco del fatto aggressivo incombente ma anche all’intensità del pericolo, cioè alla stregua di un criterio probabilistico di realizzabilità dell’aggressione.
Secondo una diversa impostazione, affermatasi soprattutto in giurisprudenza[11], il requisito della proporzione importerebbe, altresì, un raffronto tra i mezzi effettivamente usati dall’aggredito e quelli di cui egli poteva disporre. Così ragionando si incorre però nel rischio di considerare proporzionato anche un pregiudizio eccessivo qualora i mezzi utilizzati dall’aggredito risultassero essere i soli che nel caso concreto rendessero possibile la ripulsione dell’offesa altrui.
Invero, questo secondo filone interpretativo solleva perplessità notevoli, in quanto ripropone un’ipotesi di conflitto tra il principio reclamante la liceità della difesa contro l’ingiusta aggressione e il principio che esclude la liceità della difesa ad ogni costo.
Conflitto la cui difficoltà di composizione è accresciuta dal fatto che trattandosi di due principi dotati di pari legittimità non è corretto ricercare la soluzione del problema se non in un ragionevole contemperamento di essi, con tutte le difficoltà che una siffatta operazione comporta.
 
2. La riforma della legittima difesa: struttura normativa e aspetti problematici del nuovo secondo comma dell’articolo 52 del codice penale.
 
Il 24 gennaio 2006, con 244 voti a favore e 177 contro, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento sulla legittima difesa.
La riforma, portata a termine nell’ultimo scorcio della legislatura appena conclusa, ha costituito l’oggetto di una dura polemica politica.
Fortemente voluta dalla passata maggioranza ed avversata dall’intera opposizione, la nuova norma è stata immediatamente tacciata dai suoi avversari come una legge da far west attributiva di una vera e propria licenza di uccidere i ladri.
Le istanze di riforma della legittima difesa sono presenti da tempo nel nostro Paese e si inseriscono in un preciso trend, che mira ad esaltare le risorse di autodifesa del cittadino di fronte alle sfide di una fenomenologia sempre più pericolosa ed aggressiva.
L’intervento di riforma riflette, come si è già avuta l’occasione di ricordare, una concezione individualistica del ricorso all’uso delle armi, destinata a trovare applicazione nei casi in cui lo Stato non sia in grado di garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini. Alla base della novella legislativa si pone il dichiarato intento di rimediare all’insufficiente considerazione giurisprudenziale del problema.
Partendo dalla semplice constatazione che nessuno, al momento dell’aggressione domiciliare, può conoscere l’entità e la gravità della condotta posta in essere dall’aggressore si è andato manifestando un atteggiamento, sempre maggiore, di sfiducia nei confronti dell’approccio restrittivo della giurisprudenza, ritenuta responsabile di un vero e proprio favor per l’aggressore.
Il legislatore ha posto l’accento, specialmente sull’onda di reiterati episodi brutali e gravi fatti di sangue accorsi recentemente, sulla necessità che venga maggiormente e più efficacemente tutelato il domicilio privato e, comunque, la sfera dei luoghi di abitazione e lavoro che subiscono il numero più rilevante di attentati.
L’obbiettivo è quello di sottrarre al giudice, in alcune ipotesi predeterminate ex lege, la valutazione della proporzione, evitando a coloro i quali hanno agito in un determinato contesto spaziale e con particolari mezzi, i lunghi processi penali necessari per accertare i mezzi e le modalità del fatto.
Significativa, a tal proposito, è la relazione della proposta di legge n° 1889, con la quale l’on. Rossi ha sostenuto che in presenza di ‹‹fatti di cronaca riguardanti violente aggressioni in abitazioni private o in pubblici esercizi a scopo di furto, è corrisposta nella prova dei fatti, una lacunosa applicazione della scriminante››.
Quest’asserto rende necessaria un’attenta riflessione in merito alla nuova disciplina dettata in tema di legittima difesa.
I sostenitori della riforma auspicano il passaggio da una concezione individualistica della scriminante, la cui ratio sarebbe esclusivamente quella di assicurare al singolo la possibilità di tutelare da sé, all’interno di determinati limiti di tollerabilità etico-sociale, i propri beni minacciati da un’ingiusta aggressione, in tutti quei casi in cui l’autorità statuale non sia in grado di assicurarne direttamente la difesa, ad una concezione pubblicistica di matrice posthegeliana[12], in virtù della quale il cittadino che si difende legittimamente non si limiterebbe a difendere il proprio diritto ma tutelerebbe, al tempo stesso, l’intero ordinamento giuridico. Solo cosi, si afferma, la legittima difesa diverrebbe strumento di prevenzione della criminalità ed al contempo di riaffermazione della vigenza dell’ordinamento giuridico violato.
Fin dalle prime battute, la riforma in esame è stata violentemente investita da una molteplicità di reazioni critiche provenienti dall’intera apposizione., le quali poggiano su una comune incondizionata difesa dell’art. 52 c.p. pre-riforma, assunto a monumento di sapienza giuridica e, in quanto tale, intoccabile.
In particolare, si è ritenuto che la disciplina vigente, prevedendo le fattispecie della legittima difesa reale e putativa, dell’eccesso colposo e della provocazione, consentirebbe un’esaustiva graduazione di soluzioni, rendendo al contempo saldi gli equilibri della convivenza civile. 
Contrariamente a quanto previsto dai disegni di legge originari[13], la soluzione adottata non è stata quella di introdurre un nuovo articolo 52 bis c.p., destinato a disciplinare le ipotesi di legittima difesa nel proprio domicilio ovvero di difesa contro aggressioni armata o violazioni di domicilio.
La riforma ha, infatti, lasciato inalterato il primo comma della norma in esame, ai sensi del quale: ‹‹Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa››.
Alla norma appena citata il legislatore ha però aggiunto altri due commi.
Il secondo comma, precisamente, statuisce: ‹‹Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione››.
La presente disposizione contempla, anzitutto, le condizioni alla cui presenza è subordinata la presunzione di proporzionalità della condotta difensiva rispetto all’offesa subita. Tali condizioni sono:
1) la previa comunicazione di una violazione di domicilio ex art. 614 c.p. da parte dell’aggressore;[14]
2) la presenza legittima nel domicilio da parte dell’aggredito;[15]
3) l’uso di un arma legittimamente detenuta o di un altro mezzo idoneo ai fini difensivi da parte dell’aggredito;[16]
4) il fine di difendere la propria o altrui incolumità (comma 2, lett. a), ovvero i beni propri o altrui (lett. b), purché, in questa seconda ipotesi, non vi sia desistenza e si sia pericolo di aggressione.[17]
Per l’analisi dettagliata delle due finalità alternative di difesa dell’incolumità e dei beni si rinvia ai sottoparagrafi successivi.
 
2.1. La difesa contro le illecite intrusioni nel proprio domicilio: riflessioni relative all’opportunità di un ampliamento dei confini della scriminante.
 
La reazione difensiva, affinché operi la scriminante dell’articolo 52 c.p., deve essere, come si è appena ricordato (cfr. supra § 2), oltre che compiuta in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, sostenuta dal fine di difendere la propria o altrui incolumità (lettera a) ovvero i beni propri o altrui (lettera b).
Per quanto concerne specificamente l’ipotesi contemplata dalla lettera a del comma 2 in esame, è palese che il legislatore con l’espressione ″propria o altrui incolumità″ ha inteso far riferimento sia alla vita che all’integrità fisica dell’aggredito. Pertanto, ricorrendo un pericolo attuale per i beni appena indicati, il giudice sarà dispensato da ogni valutazione comparativa tra la gravità del danno minacciato e quello patito dall’aggressore, consistendo in questo una delle innovazioni più importanti introdotte dalla riforma.
Molto più problematica è la seconda ipotesi, contemplata sempre dal medesimo comma ma alla lettera b, in cui l’aggredito agisce difendere i beni propri o altrui.
Posto che il legislatore abbia inteso ivi riferirsi, con il termine beni, ai beni meramente patrimoniali, in questa ipotesi, a differenza della precedente, la presunzione di proporzionalità non opererà incondizionatamente, bensì alla duplice condizione che manchi la desistenza e sussista un pericolo di aggressione.
 
2.1. a) La desistenza.
 
E’ duplice la chiave di lettura dell’inciso ″quando non vi è desistenza″.
Nel corso dei lavori preliminari, il Sen. Calvi[18] avanzò la tesi secondo la quale il presente inciso andava inteso come un onere di avvertimento che incombeva sull’aggredito, il quale intendesse difendere i propri o altrui beni nel domicilio, e al quale era subordinata la liceità dell’azione difensiva.
Questa tesi è tutt’ora sostenuta anche dal Cadoppi, il quale ritiene che il solo modo per attribuire un significato autonomo all’inciso ″quando non vi è desistenza″ è quello di intenderlo in chiave dinamica, nel contesto di un trapasso, per effetto della reazione difensiva, da una situazione originaria di aggressione ai soli beni patrimoniali ad un’aggressione all’incolumità fisica[19].
Siffatta elaborazione interpretativa, seppure ingegnosa, non convince un’ampia parte della dottrina[20] secondo la quale finirebbe sostanzialmente col peggiorare la posizione della vittima di un’aggressione rispetto alla situazione normativa previgente, vincolandola ad una sorta di procedura cavalleresca.
Pertanto, mi sento di aderire a questo secondo filone dottrinale, reputando più opportuno intendere la ″NON DESISTENZA″ ad abundantiam perché implicita nel pericolo di aggressione, nel senso che, per citare le parole del Fiandaca-Musco, «se vi è attualità del pericolo, ciò implica che l’aggressore non abbia interrotta volontariamente la sua azione»[21].
 
 
 
2.1.b) Il pericolo di aggressione.
 
Il legislatore, come si è già avuta l’occasione di ricordare, (cfr. supra § 2.1.)  subordina l’operatività della presunzione di proporzionalità per quel che concerne i beni patrimoniali, all’ulteriore condizione che sussista il pericolo di aggressione.
La norma omette di precisare se il pericolo in questione debba essere necessariamente riferito alla vita o all’incolumità delle persone presenti nel domicilio ovvero possa rivolgersi anche soltanto a beni patrimoniali.
Sono molteplici, a mio parere oltre che di autorevole dottrina[22], gli argomenti di carattere sistematico che inducono a riferire il pericolo di aggressione ai beni di natura esclusivamente personale.
Innanzi tutto, siffatta soluzione è l’unica in grado di attribuire un significato autonomo all’inciso in questione, tenendo in considerazione che la sussistenza di un effettivo ″pericolo di aggressione″ ai beni patrimoniali difesi è deducibile in modo autonomo dai requisiti ex comma 1.
In secondo luogo, questa soluzione è quella che risponde maggiormente alla ratio legis.
Infine, questa lettura è l’unica in grado di consentire un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, rendendola in suscettibile a censure d’incostituzionalità. Infatti, come unanimemente si riconosce, il diritto alla vita, pur non menzionato espressamente nella nostra Carta Costituzionale, è riconducibile all’area dei «diritti inviolabili dell’uomo» di cui all’articolo 2 Cost. Il diritto alla vita è, anzi, situato al vertice degli stessi diritti fondamentali di cui all’art. 2, costituendo esso presupposto indefettibile ai fini del godimento di tutti gli altri diritti fondamentali.
Quanto esposto, del resto, è suffragato dall’art. 27, comma 4, Cost., che ripudia la pena di morte indipendentemente dalla gravità del reato commesso.
Un ulteriore problema che si affaccia all’interprete è quello relativo alla necessaria presenza o meno, allorché scatti la presunzione di proporzionalità di cui alla lettera b, del requisito dell’attualità.
Una parte consistente della dottrina ritiene che il quesito vada risolto in senso negativo, perché richiedere la sussistenza di un pericolo attuale anche per la vita ed integrità fisica significherebbe consentire all’aggredito di reagire contro l’intruso aggressore anche in maniera sproporzionatamente violenta rispetto alle necessità del caso concreto, ove sussista un pericolo concreto per la sua incolumità[23].
Di contrario avviso è il Viganò, secondo cui «il significato pratico della riforma si coglie se si ritiene che, oggi, la persona legittimamente presente in un domicilio possa reagire già a fronte di una situazione di aggressione attuale al patrimonio, che lascia presagire una futura aggressione alla persona propria o di atro soggetto presente nel domicilio…»[24].
Ancora, l’autorevole Autore asserisce che l’interpretazione in parola sarebbe l’unica in grado di conferire un significato autonomo all’ipotesi ex lettara b rispetto a quella presa in considerazione dalla lettera a.
 
3. Analisi comparatistica del requisito della proporzione: analogie e differenze tra i vari sistemi.
 
La proporzionalità, quale requisito strutturale della legittima difesa, mal si presta a tentativi di riconduzione entro schemi rigidi, aspirando, piuttosto, a fungere da criterio di valutazione delle circostanze in cui concretamente si sono svolti i fatti.
In articolare, essa avrebbe la capacità di orientare l’interpretazione giudiziale consentendo di transitare da una qualificazione di legittima difesa, intesa come rispetto delle regole che la prevedono, ad una valutazione di giustizia della stessa, intesa come conformità ai principi dell’ordinamento[25].
Il requisito della proporzione si fa portavoce delle istanze di giustizia che sottendono al riconoscimento della qualità di soggetto di diritto all’aggressore.
Un chiaro indicatore di tale esigenza di giustizia si rivela nella scelta di indicare espressamente la proporzionalità tra i requisiti della fattispecie sulla legittima difesa, operata dall’art. 8 del Progetto sui c.d. Eurodelitti economici del 2000, il quale testualmente recita: «Chi commette un fatto, che è richiesto per respingere da sé o da altri una aggressione attuale ed antigiuridica, non agisce antigiuridicamente, se ciò è necessario ed adeguato. Non vi è adeguatezza, se l’azione è sproporzionata rispetto alla pericolosità dell’aggressione, alla pericolosità dell’aggressore ed al significato del bene giuridico aggredito»[26].
Una soluzione siffatta è stata motivata dalla considerazione che per valutare la rilevanza del requisito in esame non è sufficiente limitarsi al mero dato legislativo, dal momento che vi sono parecchi sistemi giuridici in cui detto requisito, pur non essendo esplicitamente contemplato da alcuna norma di legge, emerge in via interpretativa. In altri termini: il criterio di proporzionalità può essere previsto espressamente dalla norma che disciplina la fattispecie, ma può pure manifestarsi attraverso l’interpretazione di esso fatta dai giudici.
L’esempio più eclatante della rilevanza dell’elemento della proporzionalità a prescindere della sua formulazione legale proviene dall’esperienza tedesca, ove il par. 32 del codice penale sancisce, al primo comma, la giuridicità di un fatto imposto dlla difesa legittima e, al secondo comma, definisce quest’ultima come: «la difesa necessaria a respingere da sé o da altri un’aggressione attuale e entigiuridica».
Significativo è il dato che, pur in assenza di ostacoli espressi ad una difesa esercitata nei confronti dei beni patrimoniali e dalla quale scaturiscano lesioni dell’integrità personale, sin dal secondo dopoguerra la giurisprudenza ha negato la liceità della difesa nei casi di ″crassa sproporzione″[27].
Il requisito della proporzione è emerso in via giurisprudenziale anche nell’ordinamento giuridico spagnolo, il cui codice penale si caratterizza rispetto agli ordinamenti giuridici sinora presi in considerazione per la distinzione tra difesa e proporzionalità del mezzo difensivo, la quale riposa sul riferimento normativo alla «necessità del mezzo difensivo utilizzato per impedire o respingere»  contenuto all’art. 20 n. 4 dello stesso[28].
Per converso, la proporzione viene richiesta espressamente nel codice penale svizzero del 1937, che all’art. 33 dispone: «Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a se o ad altri.
Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento; se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena».
Una tecnica normativa differente è quella adottata dal codice penale austriaco del 1974 che, ricorrendo ad una formulazione negativa della proporzionalità, nel disciplinare la Notwehr, elenca tassativamente i beni la cui offesa rende invocabile la legittima difesa: vita, salute, integrità personale, libertà, patrimonio.
Ad una formulazione in termini negativi ricorre altresì, il codice penale svedese ancorando al cap. 24 par. 1 la liceità della reazione difensiva alla valutazione del tipo di aggressore, al significato dell’aggredito ed alle ulteriori circostanze che possono rilevare nella detta valutazione[29].
In termini lievemente differenti è formulato il codice penale danese, ove è espressamente previsto che per essere considerata lecita la reazione difensiva, oltre ad essere necessaria, deve non risultare manifestamente insostenibile alla stregua dei seguenti parametri:
-pericolsità dell’aggressione;
-persona dell’aggressore;
-significato del bene giuridico aggredito.
Parametri non agevoli da individuare nelle fattispecie concrete, come sottolinea il Wittemann[30].
Ai sistemi giuridici analizzati si aggiungono quelli in cui il requisito della proporzione non è richiesto espressamente ma si prevede un «eccesso nei mezzi istruttori impegnati», che comporta un’attenuazione speciale di pena, mantenendo ferma l’illiceità del fatto: si pensi, per esemplificare agli articoli 32 del codice penale portoghese e 25 del codice penale polacco.
Ancora, occorre rilevare come anche nel sistema penale irlandese, un’ordinamento di common law, abbia trovato accoglimento il criterio di un’attenuazione di responsabilità per l’ipotesi in cui un soggetto uccida basandosi sull’erronea considerazione che ciò sia necessario, quando in realtà non lo è[31].
Un’impostazione legislativa peculiare è, infine, quella che è stata accolta dal codice francese del 1994. Esso adotta, infatti, una soluzione mista che combina la richiesta espressa di una proporzione qualitativa[32] con ipotesi c.d. di proporzionalità presunta[33].
  
4. Aspetti problematici del rapporto tra art. 52 comma 2 c.p. e art. 2 CEDU.
 
Ad un primo esame, la presunzione di proporzionalità relativa all’uso dell’arma in presenza selle circostanze stabilite dalla disposizione normativa non sembrerebbe sollevare problemi di incompatibilità con il principio della gerarchia dei beni sancito dall’art. 2 CEDU, e del quale la prevalente dottrina sottolinea l’incidenza sull’istituto della legittima difesa[34].
Espressamente l’art. 2 CEDU riconosce il diritto alla vita, a differenza della nostra costituzione, ma al comma 2 lett. a stabilisce varie eccezioni al divieto di causazione intenzionale della morte di un uomo, tra queste quella in cui l’intenzionale causazione della morte sia «determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario… per difendere una persona da un violenza illegittima».
Proprio in relazione a quest’ultima norma si è posto il problema se essa possa estendersi anche all’ipotesi prevista dal comma 2 lett. b dell’art. 52 c.p., ammettendo così il ricorso all’autotutela per salvaguardare beni patrimoniali; mentre è pacifica la possibilità di sacrificare, ai sensi dell’art. 2 CEDU, l’integrità individuale altrui dinanzi ad un’aggressione alla propria vita (art. 52, comma 2, lett. a).
Per risolvere il problema è, a mio avviso, propedeutico individuare il rango della CEDU nella gerarchia delle fonti; al riguardo la dottrina è pacifica nell’attribuire ad essa una funzione interpretativa del dettato costituzionale pur non elevandole a parametri di costituzionalità delle norme ordinarie. In particolare rileva il richiamo all’art. 2 CEDU contenuto negli artt. 2 e 117, comma 1, cost., che implica una lettura degli stessi nel rispetto di un bilanciamento degli interessi configgenti nelle situazioni di legittima difesa, e sembra ostare a che la norma sulla legittima difesa si estenda fino a ricomprendere, considerandola lecita, l’uccisione di chi attenti al mero patrimonio altrui, in assenza quindi di un pericolo attuale per l’integrità fisica della persona.
Appare quindi più ragionevole considerare la violazione degli obblighi sanciti dalla CEDU suscettibile di dichiarazione di illegittimità costituzionale, per palese contrasto con l’esigenza di tutela del diritto fondamentale alla vita. Ciò non comporta assolutamente per il cittadino la perdita del diritto di recuperare il bene sottratto. Potendo all’uopo ricorrere a tutti i mezzi che l’ordinamento appronterà a tal fine, oltre che per assicurare alla giustizia il malfattore.
Problematico è se il giudice goda di un margine di discrezionalità circa la valutazione della liceità di una reazione difensiva che pur non comportando l’uccisione, cagioni comunque una lesione all’integrità fisica dell’aggressore, nella ipotesi in cui l’offesa si esaurisca in un’aggressione a beni patrimoniali. Indicazioni sul punto emergono dai dati normativi: i vincoli costituzionali e sopranazionali sono nel senso di vietare, in considerazione della loro illiceità, tali condotte.
Una diversa conclusione finirebbe con l’indebolire tutto il fondamento normativo posto a tutela del diritto alla vita, ritenendo legittime condotte altamente lesive per la vita dell’aggredito. In Germania si è cercato attraverso strategie interpretative varie e articolate di sfuggire alla conclusione della radicale incompatibilità con l’art. 2 CEDU della legge tedesca, la quale ammette, quasi in assenza di limiti, considerandola legittima, l’uccisione del ladro in legittima difesa.
Le vie percorse dai giuristi tedeschi per sfuggire alla detta conclusione sono essenzialmente due: un primo argomento è quello secondo cui diretti destinatari della CEDU sarebbero solamente i poteri pubblici, rimanendo esclusa la sua riferibilità ai soggetti privati. Questo prende le mosse da una costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo[35], che in modo pacifico deduce dal riconoscimento di un diritto fondamentale, qual è quello alla vita, un obbligo positivo dello Stato di tutelare in misura efficace il diritto stesso anche quando la lesione si esaurisca in una relazione tra soggetti privati[36].
Una seconda opzione interpretativa ritiene, invece, che l’art. 2 CEDU non renderebbe ex se illecita la causazione non intenzionale della lesione, purchè in assenza di dolo necessario[37].
Le operazioni esegetiche proposte, come già accennato, per quanto suggestive ed ingegnose, non possono però essere avallate poiché, oltre ad essere prive di fondamento, si pongono in aperto contrasto con il rispetto dei diritti fondamentali assicurati ala persona umana dalle vigenti carte costituzionali[38].
   
5. Le rapine in pubblici esercizi: genesi ed esegesi del “nuovo” terzo comma dell’articolo 52 c.p.    
 
Il terzo comma, originariamente non previsto nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, e introdotto in sede di discussione in aula in accoglimento di un emendamento del Sen. Bobbio di AN[39], aggiunge: ‹‹La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale››.
Il Sen. Bobbio motivò la propria iniziativa nei seguenti termini: «Questa è una norma che fonda uno dei suoi punti di riferimento al richiamo dei casi previsti dall’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio). Fino ad oggi la giurisprudenza, per costante lettura della norma, ha incluso nel concetto di domicilio, di cui all’art. 614, anche i luoghi dove si esercitano attività commerciali, professionali e imprenditoriali. Ebbene, mettendo insieme le due cose, nel momento in cui il Parlamento avrà approvato il testo normativo che prevede la possibilità che vi sia legittima difesa, ed in proporzione, anche quando ci si trovi a doversi difendere all’interno del luogo di cui all’art. 614 c.p., è facile prevedere che la giurisprudenza si affretterà ad espungere dal concetto di domicilio proprio quei luoghi che non sono direttamente ed espressamente sussumibili in questa nozione. Ci troviamo allora come Parlamento, e da qui l’emendamento, di fronte ad una necessità».[40]
Il legislatore del 2006 nel formulare il terzo comma aveva inteso riferirsi esclusivamente alla categoria del piccolo commerciante (il tabaccaio, il gioielliere etc…) trascurando di considerare che problemi ed esigenze analoghe a quelle di questi soggetti possano riferirsi anche a realtà giuridiche diverse ove si ritiene necessaria una soluzione normativa capace di contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una rapina in banca: essendo ragionevole ritenere che il pericolo di aggressione all’incolumità delle persone presenti possa insorgere in seguito al tentativo della guardia giurata di bloccare la rapina, potrebbe facilmente reputarsi che, sulla base della nuova norma, la guardia giurata sia legittimata ad esplodere colpi d’arma da fuoco nei confronti dei rapinatori, allorquando costoro abbiano pronunciato la fatidica frase: “fermi tutti questa è una rapina”.
In conclusione, un dato è indubbio: nemmeno la nuova norma consente di sparare contro rapinatori in fuga (con o senza bottino). Ciò per due ordini di ragioni:
I) La condotta non sarebbe più commessa all’interno dei luoghi indicati dal secondo comma;
II) Difetterebbe il pericolo di aggressione.  
 
 
 
6. Riflessioni sulle motivazioni politico-criminali e sui possibili effetti giuridici della Riforma.
 
Com’è noto, in uno Stato di diritto, soprattutto se democratico, il monopolio della forza, della giustizia e della sicurezza dei cittadini e dei loro beni spetta all’autorità statuale, salvo casi eccezionali in cui essa sia impossibilitata ad intervenire.
Nel nostro codice penale l’articolo 52 regola uno di questi casi sotto la Rubrica ‹‹difesa legittima››, escludendo la punibilità di chiunque abbia posto in essere un fatto di reato ‹‹per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, purché la reazione difensiva risulti essere proporzionata all’offesa››.
Il principio del monopolio statuale dell’uso della forza, cui solo eccezionalmente si possa derogare, allorquando non vi sia altra strada per assicurare la tutela dei diritti individuali minacciati , è oggi apertamente messa in discussione; lo spirito dei tempi tende a rovesciare la prospettiva e a connotare l’uso della forza per fini di autodifesa in termini di regola, piuttosto che di eccezione, in quanto strumento di tutela della società contro il crimine.
Un principio fermo in giurisprudenza è quello dell’attribuzione all’autorità giudiziaria della valutazione circa la sussistenza della proporzionalità tra aggressione e difesa, nonché circa la necessità e il pericolo attuale.
Nell’aprile 2004 la Commissione giustizia del senato ha approvato il disegno di legge n° 1899, trasformando la proporzione in una presunzione juris et de jure in tutti quei casi in cui il fatto si svolga in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614: abitazione, luogo di privata dimora, appartenenze di essi, quando il criminale non desiste e vi è pericolo di aggressione.
Questa modifica ha diviso e ancora divide il mondo politico, giuridico e culturale.
Per l’avvocatura e la magistratura prevalente con questa legge si rischierebbe più aggressività da parte dei criminali. C’è chi ha paventato scenari inquietanti e dalle conseguenze drammatiche, per cui questa scelta legislativa non si limiterebbe a restaurare la contrapposizione tra possidenti e classi pericolose ma porterebbe a livelli insostenibili uno ″spirito di frontiera″ stile Far West nordamericano, insieme ad un aumento dei casi di omicidio.
La nuova formulazione della norma è stata fortemente voluta dalla Lega nord e appoggiata in pieno da tutta la maggioranza di governo; nettamente contraria l’opposizione che la considera una legge da Far West[41].
Come si è già avuta l’occasione di ricordare nel corso della presente trattazione, la riforma della legge sulla legittima difesa trae adito dai drammatici fatti di cronaca che, anche sul nostro territorio, hanno fatto emergere con chiarezza l’inadeguatezza delle norme vigenti in materia di legittima difesa. Troppo spesso, infatti, questi crimini, perpetrati ai danni di liberi cittadini nelle proprie case, negli esercizi commerciali, per strada, addirittura nei confronti di sacerdoti, si consumano non solo nell’impossibilità, ma anche nella paura di reagire.
Invero, reagire ha quasi sempre coinciso con il rischio di essere processati per eccesso di legittima difesa o, nei casi più gravi, per omicidio volontario.
Già la relazione al disegno di legge originario di riforma stigmatizzava con forza: «L’eccezionale grado di discrezionalità che è stato lasciato al potere di interpretazione dei magistrati…finisce per vanificare la certezza del diritto. Fatti del tutto simili vengono giudicati in modo completamente difformi da un tribunale all’altro, da un gradi di giudizio all’altro…».[42]
La medesima preoccupazione era condivisa anche dal Presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale dr. Nordio, il quale, in un’intervista rilasciata il 20 novembre 2002 al Corriere della Sera, riferiva testualmente: «Oggi la norma in vigore pur consentendo teoricamente a chi si trova di fronte ad un rapinatore di reagire con le armi, di fatto lo espone ad un processo…Spesso si ritiene che la reazione a mano armata, anche in casa propria, ecceda il pericolo cui si è esposti. Di conseguenza viene punito…».
Ansie analoghe venivano espresse in Senato dal relatore Ziccone di Forza Italia e dal Sen. Gubetti, in sede di discussione del disegno di legge di cui trattasi.
Il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, commenta: ‹‹Un altro importante passo in avanti per Abele che questa maggioranza ha regalato ai cittadini. Da oggi i delinquenti devono avere qualche timore in più e le brave persone, vittime di aggressione, qualche problema in meno››.
Alle istanze di maggiore precisione della scriminante, e di correlativa drastica limitazione della discrezionalità giudiziaria nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa (su cui cfr.ampiamente supra, nello stesso paragrafo), si accompagnavano, già nel corso del dibattito parlamentare, considerazioni positive circa l’opportunità di un ampliamento dei confini di applicabilità della medesima.
Molti interventi insistevano, in particolar modo, sulla necessità di riconoscere a ciascun cittadino il diritto naturale all’autodifesa, riequilibrando l’atteggiamento dell’ordinamento nei confronti, rispettivamente, del cittadino onesto e del delinquente.
Come sottolinea il Sen. Guido Giuseppe Rossi: «se nel vigore della vecchia norma era i cittadino costretto a difendersi a dover valutare con attenzione le conseguenze giudiziarie cui sarebbe potuto andare incontro, con questo provvedimento sarà, invece, chi intende aggredire a dover valutare attentamente i rischi che può correre. Ciò non vuol dire che, d’ora in poi, sarà il far west, ma che si consacra il diritto dei cittadini di difendersi quando, per motivi obiettivi, lo Stato è lontano…».[43]
La proposta di legge in esame, pertanto, non può essere letta come una sorta di introduzione nel nostro ordinamento della libertà di uso delle armi, bensì come una vera e propria attuazione di valori costituzionali, quali quelli che attengono alla persona, alla famiglia e alla proprietà.
 
7. Esame dei principali orientamenti relativi alla qualificazione giuridica della nuova fattispecie.
 
La nuova norma presenta margini notevoli di ambiguità che hanno agevolato la nascita di una ricca serie di commenti, dai quali emergono due diversi inquadramenti della fattispecie.
Un primo orientamento reputa che l’art. 52, commi 2 e 3, c.p. integra un’ipotesi speciale di legittima difesa, ove l’elemento specializzante è costituito proprio dalla peculiarità del luogo all’interno del quale l’aggressione si realizza.
Questa tesi ha il pregio di valorizzare la significativa connessione che il legislatore ha operato tra il secondo e il primo comma della disposizione in esame, considerandola la riprova della specialità della nuova disciplina.
Pertanto, alla luce della presente opzione interpretativa l’elemento differenziale tra ipotesi speciale e fattispecie generale viene individuato nella disciplina del rapporto di proporzione. I commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p., si argomenta, prevedono, infatti, la presunzione assoluta di proporzionalità tra pericolo di offesa e reazione difensiva, allo scopo di evitare che colui il quale abbia reagito all’aggressione perpetrata nel suo domicilio possa essere eventualmente chiamato a rispondere di fatto doloso o, nella migliore delle ipotesi, di eccesso colposo, per aver cagionato intenzionalmente all’aggressore, a causa di un errore di valutazione, un danno superiore al pericolo subito.
Scrive Francesco Palazzo: «Nella misura in cui esclude che l’aggressore sia destinato a subire tutte le possibili conseguenze del suo fatto ingiusto, per il solo motivo di essersi posto contro l’ordinamento, il requisito della proporzione esprime una “scelta di campo” del legislatore, assurgendo a fattore di equilibrio e di misura, che non solo evita reazioni difensive complessivamente in perdita per il sistema giuridico (in senso utilitaristico), bensì né mantiene anche, dal punto di vista etico-sociale, un orientamento personalistico evitando che l’aggressore sia posto alla mercè dell’aggredito e quasi fuori da ogni tutela»[44].
Un ulteriore elemento di specialità viene, dai sostenitori di questa tesi, ravvisato nell’elemento soggettivo, ossia il fine di difendere.
In altri termini, questa tesi circoscrive il novum dei commi 2 e 3 della norma di cui trattasi al peculiare rapporto di proporzione, dalla cui valutazione il giudice è dispensato, stante la presunzione juris et de jure inserita nella stessa.
Questa opzione interpretativa ha il merito di privilegiare, tra le varie interpretazioni possibili, quella che più si avvicina al dettato costituzionale. Invero, si tratta di una lettura in chiave contenitiva, volta ad eludere il rischio di interpretazioni ambigue e fuorvianti della lettera della norma.
Ma, proprio la struttura sui generis della fattispecie, nonché la previsione di alcuni significativi requisiti di liceità speciale, induce a ritenere che al riferimento normativo al esso di proporzionalità vada attribuito un significato diverso.
E’ noto, infatti, che la valutazione della proporzione non può circoscriversi alla comparazione, né dei mezzi usati, né dei beni in conflitto, ma implica un giudizio sia qualitativo che quantitativo e relativistico, che tiene conto di tutta la complessità della vicenda aggressiva e difensiva (sul punto cfr. ampiamente retro § 1).
Un altro filone interpretativo ritiene che i commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p. integrano una nuova ed autonoma fattispecie, solo apparentemente collegata a quella del comma 1.
I sostenitori di questa seconda tesi argomentano che l’eterogeneità e l’autonomia della nuova scriminante sono attestate sia dal tenore dell’art. 1, legge n. 59 del 2006, incentrata esclusivamente sul diritto all’autotutela in un privato domicilio, sia dal tenore della scriminante prevista all’art. 31/3 del Progetto di Riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Nordico, ove si legge: «è scriminato il fatto di chi fa uso di armi perché è costretto dalla necessità di difendere l’inviolabilità del domicilio contro un’intrusione ingiusta, violenta, clandestina e tale da destare ragionevolmente timore per l’incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio»[45].
Invero, suddetta scriminante risponde all’esigenza di tutelare l’inviolabilità del domicilio e facultizza l’uso delle armi al fine di difendere i beni fondamentali della persona. 
  
8. Rapporti tra fuga e legittima difesa.
 
 
Uno dei quesiti che ha maggiormente travagliato la dottrina, sollevando problematiche notevoli, è quello relativo all’ipotesi in cui l’aggredito possa salvarsi allontanandosi. Ci si interroga, infatti, se in casi del genere il fatto di colui il quale reagisca ugualmente contro l’aggressore o cagioni danni a terzi sia o meno scriminato.
In dottrina si distingue generalmente tra fuga vera e propria e commodus discessus, ritenendo che solo quest’ultimo, ossia l’allontanarsi con calma, senza dare nell’occhio, possa essere imposto giuridicamente in quanto non recherebbe alcun pregiudizio alla dignità e alla reputazione del soggetto aggredito[46]. Analoga impostazione è stata seguita unanimemente in giurisprudenza[47].
Secondo un altro filone dottrinale il rapporto tra fuga e reazione difensiva legittima è legato al principio del bilanciamento degli interessi: non si può imporre all’aggredito di fuggire in tutti quei casi in cui sia in grado di reagire in modo proporzionato all’offesa ricevuta[48].
In alcuni autori si nega l’esistenza di un’obbligo generico di fuga di fronte al pericolo, individuando in un commodus discessus tale obbligo specifico e discriminando tra soggetti aggrediti in base alla qualifica professionale[49].
Com’è agevole notare, dottrina e giurisprudenza sono ormai prevalentemente orientate verso l’esclusione di un obbligo generico di fuga, e ciò sulla scorta della ragionevole considerazione che obbligare, in ogni caso, l’aggredito a fuggire potrebbe rappresentare una considerazione più favorevole per l’aggressore.
 
9. Legittima difesa e diritti patrimoniali: analisi giurisprudenziale dei limiti di applicabilità della scriminante.
 
Adesso è opportuno soffermarsi su un dato, a mio avviso, molto importante: la Corte di Cassazione già in una pronuncia del 2003 aveva colto l’occasione per precisare i limiti entro i quali la scriminante prevista dall’articolo 52 c.p. risultasse applicabile a chi subisse una rapina.
Questo indica come già parecchi anni prima della riforma del 2006 la problematica relativa alla possibilità di agire in legittima difesa per difendere un diritto patrimoniale agitasse la giurisprudenza (oltre che la dottrina, ovviamente).
Nella citata sentenza, la Suprema Corte ha dichiarato che: ‹‹in caso di qualsiasi reato contro un esercizio commerciale che cagioni danni ad un diritto patrimoniale è possibile ricorrere ad atti di violenza, purché il metodo utilizzato risulti essere l’unico efficace che si abbia a disposizione e sempre mantenendo una proporzione tra il danno che si potrebbe subire e la reazione posta in essere››[50].
Nella pronuncia di cui trattasi si ricorreva per richiesta dell’avvocato difensore avverso la condanna espressa dal Tribunale di Palermo nei confronti di un commerciante siciliano, il quale aveva sparato in direzione dell’autovettura dei rapinatori, che gli avevano rubato l’incasso della giornata, provocando il ferimento di uno di essi.
Il Tribunale condannava il soggetto in quanto colpevole del delitto ex articolo 586 c.p. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), in relazione agli articoli 83 (Evento diverso da quello voluto dall’agente) e 590 c.p. (Lesioni personali colpose).
La richiesta di ricorso, accolta dal Supremo Collegio, si fonda sull’erronea applicazione degli articoli 52 (Difesa legittima) e 55 c.p. (Eccesso colposo), non avendo, secondo il ricorrente, i giudici di merito, nella ricostruzione dei fatti, riconosciuto la scriminante della legittima difesa applicabile anche a tutela dei diritti patrimoniali, e qualificando eccessiva, e pertanto eccedente i limiti della scriminante in discorso, la condotta del commerciante.
A giudizio della V sezione della Corte di Cassazione: ‹‹Sussistono in astratto (nel caso di specie) i presupposti per l’applicazione della scriminante ex art. 52 c.p., conseguentemente non è corretta la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 586 c.p., che, com’è noto, punisce con le pene previste per l’aberratio delicti la condotta di colui il quale, commettendo un delitto doloso, cagioni volontariamente morte o lesioni di un terzo. Invero, il ricorrente per poter impedire la fuga dei rapitori e recuperare il maltolto fece uso dell’unico mezzo efficace in suo possesso››.
Nonostante ciò il fatto contestato viene ugualmente qualificato ‹‹eccesso colposo in legittima difesa››.
La Cassazione ritiene infatti, in relazione alla condotta tenuta dall’agente nell’utilizzo dell’arma, che questa sia stata in una prima fase ‹‹adeguata e prudente›› (quando i colpi vennero sparati in aria e contro l’automobile ferma), mentre in una seconda fase ‹‹avventata››, dal momento che i colpi vennero inferti contro la parte inferiore dell’auto che si era messa in movimento, ed in considerazione della difficoltà di colpire un bersaglio mobile nonché della potenzialità omicida di una pistola, che avrebbe, pertanto, dovuto essere usata con maggiore avvedutezza e cautela al fine di evitare di recare danni o lesioni non volute.
L’eccesso colposo si differenzia dunque dalla legittima difesa per la mancanza del requisito della proporzione tra difesa e offesa; pertanto, verificata l’esistenza delle condizioni indicate all’art. 55 c.p., sussisterà l’eccesso colposo qualora, per colpa sopraggiunta del reagente, la reazione si riveli esuberante rispetto allo scopo di difendere un diritto contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta.
 
10. il soccorso difensivo nell’esercizio del diritto di autotutela in un privato domicilio.
 
Alla possibilità che possa configurarsi il c.d. soccorso difensivo nell’esercizio del diritto di autotutela in un privato domicilio non osta il contenuto dell’art. 52, comma 2, c.p.
Infatti, la citata norma equipara espressamente le posizioni di chi protegge l’incolumita individuale o i beni propri e di chi difende l’altrui integrità individuale o i beni altrui.
Ma si badi bene: l’autotutela in un privato domicilio presuppone l’ingiustizia dell’offesa, ossia che l’aggredito non abbia prestato alcuna forma di autorizzazione all’offesa in atto, posto che un’eventuale consenso dell’aggredito renderebbe lecita, svolgendo una funzione giustificatrice ai sensi dell’art. 50 c.p. nei riguardi dell’aggressione del terzo.
Tale disciplina non opera allorquando si verta in materia di diritti indisponibili. Invero, in questa seconda ipotesi il consenso dell’aggredito non sarebbe valido, con la conseguenza che l’autotutela altrui risulterebbe legittima in ogni caso, a prescindere da un’autorizzazione da parte dell’aggredito alla lesione.
11. Rilievi conclusivi: che cosa cambia con la nuova norma.
 
Come è stato ragionevolmente sostenuto nel corso dei lavori parlamentari, il nuovo articolo 52 c.p. introduce nel nostro ordinamento giuridico un vero e proprio ‹‹diritto all’autotutela in un privato domicilio›› riguardo a tutte quelle condotte che siano, sostanzialmente, dirette ad evitare un’aggressione alla persona o al patrimonio[51].
E’ questo l’istituto della legittima difesa che, sull’onda di una ventata emotiva indotta da un clamoroso episodio di cronaca, ha coinvolto l’opinione pubblica per la nota vicenda del gioielliere di Milano che ha sparato un colpo di arma da fuoco nei confronti di un ladro durante un tentato furto con scasso[52].
La prima osservazione è che si è creato un concetto di legittima difesa a due velocità.
Da un lato, permane il concetto generale, espresso nel primo comma, che subordina l’applicazione della scriminante in esame alla prova, da parte di chi ha commesso il fatto, della proporzionalità della propria reazione al pericolo sofferto; dall’altro si introduce a favore di colui il quale riceva un’aggressione all’interno di un luogo di privata dimora un’inversione dell’onus probandi, sicché la sua reazione violenta nei confronti dell’aggressore, incluso il caso in cui ne cagioni la morte, è considerata ex lege, con presunzione juris et de jure, proporzionata.
Si badi bene, questa presunzione di proporzionalità si riferisce al rapporto di valore tra i beni in conflitto, oltre che ai mezzi utilizzati rispettivamente dall’aggressore e dall’aggredito, ciò significa che, sebbene il legislatore precluda al giudice un autonomo e discrezionale accertamento di quel requisito (la proporzionalità), la presenza delle condizioni descritte dal secondo e dal terzo comma non basterà a qualificare sic et simpliciter il fatto come lecito, dal momento che spetterà comunque all’autorità giudiziaria riscontrare la presenza, nella fattispecie concreta, di tutti gli altri requisiti posti dal primo comma. Quindi, non può, a mio parere, essere condiviso quell’orientamento dottrinale ad avviso del quale la nuova norma finisca, in sostanza, con l’attribuire una sorta di ″licenza di uccidere″ al soggetto che, trovandosi in casa, si adoperi per proteggere beni di natura patrimoniale.
Quanto esposto trova conferma nella considerazione che il legislatore non ha sancito, con il secondo e terzo comma dell’art. 52 c.p., una nuova causa di giustificazione, con autonomi presupposti di liceità, ma ha introdotto una presunzione legale destinata ad incidere sull’applicazione di un solo requisito della causa di giustificazione disciplinata in via generale dal primo comma della norma in esame.
Come già sappiamo, nel corso del dibattito parlamentare era stata proposta una questione pregiudiziale di costituzionalità, respinta, la quale sottolineava che: ‹‹E’ evidente la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, quale conseguenza dell’equiparazione di fatti diversi solo in quanto avvenuti nello stesso luogo: come ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale, infatti, deve considerarsi violato il principio di uguaglianza dei cittadini davanti ala legge sia quando si trattano in maniera diversa situazioni eguali, sia quando, come nel caso in esame, vengono trattate in maniera uguale situazioni tra loro differenti, salvo che la scelta legislativa non contrasti col principio di ragionevolezza››.
Ulteriori problemi si pongono se ad usare l’arma, in un contesto locativo del genere di quelli indicati dai commi 2 e 3 del nuovo articolo 52 c.p., sia persona diversa dal legittimo detentore, cioè persona con lui convivente o casualmente presente sul posto.
Stando ad un’interpretazione strictu sensu della norma è da escludere che colui il quale si impossessi dell’arma altrui, onde fronteggiare l’illecita minaccia, sia giuridicamente parificabile all’aggressore.
Altri dubbi si pongono poi ove l’uso dell’arma involga un’arma bianca, la detenzione della quale è sanzionata con un’ammenda ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/’75.
Per quanto concerne l’estensione della tutela anche ai beni propri o altrui, giova ricordare che, lungi dal costituire un’esclusiva novità, essa era stata a livello di elaborazione giurisprudenziale già sancita in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che ‹‹l’uso della violenza è giustificato in caso di legittima difesa››, e cioè ‹‹ogniqualvolta gli atti di violenza costituiscano l’unico modo per impedire l’aggressione al patrimonio e purché vi sia proporzione tra il danno che si potrebbe subire e la reazione››[53].
 
Dott.ssa Rosa Geraci (Dottoranda in Diritto Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) - febbraio 2009

 

(riproduzione riservata) 



[1] SZEGò, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, Padova, 2003, pp. 3 e ss.
[2] Cfr. per tutti: TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, 1976, p.64; FERRI, Sociologia criminale, II, 1930, 54.
[3] BETTIOL, Diritto penale, Pt. gen., 1976, p. 318.
[4] Per ulteriori approfondimenti: FERRAJOLI, Diritto e ragione – Teoria del garantismo penale, 1998, 240; CALASSO, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, 2000, pp. 132 e ss.; VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Milano, 2000, pp. 1 e ss.
[5] BOSCARELLI, voce Legittima difesa, in Enc. giur., Treccani,XVIII, Roma, 1990, p. 1.
[6] V. SZEGò, Ai confini della legittima difesa, cit., pp.11 ss., la quale osserva che, a seconda della forma assunta dal conflitto, i requisiti della scriminante della difesa legittima, soprattutto quello della proporzione, tendono ad configurarsi diversamente su piano applicativo. Sottolinea l’autrice come alla base della scriminante in esame si pongano situazioni differenziate, in dipendenza del luogo ove l’offesa è minacciata: trattasi parametri conflittuali eterogenei, identificabili nel campo aperto (esemplificato dal duello cavalleresco), nello spazio chiuso in cui l’aggressore e l’aggredito coabitano e nel domicilio altrui, nel quale lo sconosciuto furtivamente di introduce.
Riguardo quest’ultima situazione occorre ricordare che la sacertà della domus,lungi dal costituire un’innovazione, rappresenta una risalente costante nell’evoluzione giuridica, volta a fronteggiare il pericolo rappresentato dal fur nocturnus, il quale comporta l’esigenza di rendere più elastica la disciplina, ora ampliandola, ora anticipando la reazione legittima nelle mura domestiche.
[7] PADOVANI, voce Legittima difesa, in Digesto delle discipline penalistiche, III, Torino, 1989, pp. 131 e ss. 
[8] GROSSO, voce Legittima difesa, Diritto penale, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 36; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Pt. gen., Bologna, IV ed. aggiornata, 2004, pp. 252 e ss.
[9] FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 256; MANTOVANI, Diritto penale, Pt. gen., Padova, 2001, p. 268; ROMANO, in Comm. Sist. Dir. pen.,vol. I, sub art. 52, Milano, 2004, p. 521.
[10] MANTOVANI, op. cit., p. 269; FIANDACA-MUSCO, op. cit., pp. 258 e ss.
[11] Cass., 2 dicembre 1983, Maiola, in Riv. dir. pen., 1985, 792; Cass., 11 maggio 1981, Sanfilippo, CED 149337; C. app. Milano, 18 ottobre 1978, Testa, in Giur. it., 1980, II, 68, con nota di Zagrebelski; Cass., 1 aprile 1968, Collepardi, in Giust. pen., 1969, II, 337; Cass, 6 dicembre 1968, De Maria, in Cass. pen., 1970, 72; Cass., 17 febbraio 1959, P.M. c. Caviglia, in Giust. pen., 1959, II, 981.
[12] Risale al Berner la massima secondo cui il diritto non deve mai cedere di fronte all’illecito. Il passo di Berner, risalente al 1848, è citato in SICILIANO, Das Leben des fliehenden Diebes: ein strafrechtliches Politikum, 2002, p. 267.
[13] Cfr. D.d.l. n° 1899, comunicato alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 2002 e D.d.l. n°2287 d’iniziativa del Sen. Danieli, comunicato alla presidenza del Senato il 28 maggio 2003.
[14] Pertanto non si procederà all’applicazione del secondo comma, ma delle regole generali del primo comma, allorché l’aggressore sia legittimamente entrato nel domicilio altrui e non espressamente invitato ad allontanarvisi da parte del titolare dello jus excludendi, né si sia ivi trattenuto clandestinamente o con l’inganno.
[15] Ciò preclude all’autore stesso della violazione di domicilio di giovarsi della disposizione in esame.
[16] Il nuovo secondo comma dell’art. 52 c.p., relativamente all’uso dell’arma o di un altro mezzo idoneo, non specifica quale debba essere questo uso. Le conclusioni che al riguardo potrebbero trarsi sono essenzialmente due: o per la legge qualsiasi atto è ammissibile, a prescindere dalle conseguenze per l’aggressore; ovvero si considera legittimo solo quell’uso conforme a necessità, ossia l’uso che, a parità di idoneità produce il minimo danno all’offensore.
A favore di questa seconda opzione interpretativa militano molteplici argomentazioni. In primis, il legislatore del 2006 non ha eliminato il requisito della necessità; in secundis, l’autorizzazione all’uso dell’arma non appare decisiva dal momento che esistono norme, come l’art. 53 c.p., le quali autorizzano l’uso delle armi prescindendo dal requisito della proporzione. Infine, ed è questo a mio parere l’argomento più decisivo, quando un legislatore ha voluto permettere la legittima difesa ″ad ogni costo″ lo ha fatto (si pensi all’art. 36, comma 5, del codice di New York, ove è disposto che «l’uso di armi o altri mezzi…per evitare un’indebita intrusione violenta in un luogo abitato o in altri edifici, non sarà considerato eccesso di difesa necessaria né darà luogo a responsabilità penale, quale che sia la gravità del danno causato all’offensore»).
Cfr. per tutti FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 263; CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. ″sproporzionata″ o ″allargata″): Molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 440; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, II ed., 2004, p. 169.  
[17] Sottolinea il Vigano che, poiché il nuovo secondo comma dell’art. 52 c.p. è formulato in termini soggettivi, sarà compito del giudice accertare la sussistenza in capo all’agente di uno specifico animus defendendi. Tale requisito non si sostituisce a quelli posti dal primo comma, aggiungendosi ad essi.
Corollario di ciò è che ala finalità difensiva dovrà necessariamente corrispondere sul piano oggettivo una situazione di pericolo reale, oltre che attuale (ovviamente non neutralizzabile in altro modo), per i beni giuridici lla cui salvaguardia l’azione difensiva è diretta. Cfr. VIGANò, Sulla nuova legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., I, 2006, p. 207.  
[18] Intervento del Sen. Calvi nella seduta del 6 luglio 2005.
[19] CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., p. 440.
[20] Per citarne alcuni: FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 889; VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 209, MARINUCCI-DOLCINI, op. cit., p. 169.
[21] FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 889.
[22] V. per tutti: FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 890; VIGANò, La ′nuova′ legittima difesa, cit., p. 214; CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., p. 440.
[23] Così CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., p. 440, nonché FIANDACA-MUSCO, op. cit., p.889.
[24] VIGANò, Sulla ′nuova′ legittima difesa, cit., p. 229.
[25] Cfr. MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione? in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, fasc. 3; contra VIGANò, Spunti, cit., p.2032; il quale considera i criterio della proporzionalità troppo labile per influire sull’interpretazione del giudice.
[26] Cfr. TIEDEMANN, KöHN a altri, Wirtschaftsstrafrecht in der Europaischen Union, 2002, p. 457.
[27] Ad esempio: nel 1949 il tribunale di Aquisgrana ritenne illecita per ″crassa proporzione″ la condotta della guardia giurata, la quale aveva sparato ripetute volte al ladro di uno sciroppo di scarso valore economico.
[28] Cfr. BACIGALUPO, Derecho penale, p. 6, II ed., 1999, p. 367.
[29] MAGLIO-GIANNELLI, La difesa legittima, in Riv. pen., 2004, n. 1, pp. 1 e ss.
[30] Cfr. WITTEMANN, Grundlinien und Grenzen der Notwehr in Europa, Frankfurt, a. M., 1997, pp. 165 e ss., cit. in MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa, cit., p. 19.
[31] Cfr. BALESTRIERI-GIROLDI, Introduzione allo studio de diritto penale irlandese, Padova, 2000, pp. 103 e ss.
[32] Art. 122-5 c.p. francese: «Non è penamente responsabile colui che di fronte ad un attentato ingiustificato contro lui o altri, compie nello stesso momento un atto imposto dalla necessità della legittima difesa di sé stesso o di altri, salvo che v sia sproporzione tra mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attentato.
Non è penalmente responsabile colui che per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro i beni compie un atto di difesa, diverso dall’omicidio doloso, quando questo atto è strettamente necessario allo scopo perseguito così come i mezzi impiegati sono sproporzionati alla gravità del reato».
[33] Art. 122-6 c.p. francese: «Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui che ha compiuto l‘atto: 1° per respingere di notte un ingresso in luogo abitato commesso con scasso, violenza o inganno; 2° per difendersi contro gli autori di un furto o un saccheggio posti in essere con violenza».
[34] V. FIANDACA-MUSCO, Op. cit., p. 259; GROSSO, voce Legittima difesa, in Enc. dir., vol. XXIV, 1974, Giuffrè, p. 31.
[35] Impostazione che emerge in modo nitido in A v Regno Unito, in cui la Corte di Strasburgo condannava lo Stato inglese per la violazione del diritto del minore a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sancito all’art. 3 CEDU, avendo nel caso di specie la giuria deciso per la liceità delle percosse inflitte da un patrigno al figlioli 9 anni, considerando applicabile al caso di specie la causa di giustificazione in tema di jus corrigendi.
[36] Così FELDMAN, Civil liberties and human rights in England and Wales, II ed., 2002, p. 53, il quale ritiene che l’omissione statuale di sanzionare penalmente l’uccisione intenzionale di una persona si tradurrebbe necessariamente in una violazione degli obblighi convenzionali.
[37] Tesi elaborata da ROXIN, Die «sozialethischen Eeinschränkungen» der Notwehrrechts, in ZStW 93, 1981, pp.99 e ss.
[38] Nel senso di un’inidoneità della nozione storica di inviolabilità della dignità umana relativamente alle incriminazioni nei settoridella bioetica e della tutela della vita cfr. FIANDACA, Nuovi orizzonti della tutela penale della persona, in Il diritto penale nella prospettiva europea, curato da Canestrari e Foffani, Milano, 2005, pp. 185 e ss.
[39] Cfr. il verbale della seduta del 6 luglio 2005, nel quale il provvedimento fu approvato in via definitiva dal Senato.
[40] Intervento del Sen. Bobbio nella seduta del 6 luglio 2005.
[41] ZUCCONI, La lezione americana che il Polo dimentica, in La Repubblica, 25 gennaio 2006.
[42] D.d.l. n°1899, comunicato alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 2002.
[43] Intervento del relatore on. Guido Giuseppe Rossi nella seduta della Camera del 28 novembre 2005.
[44] Così PALAZZO, Corso di diritto penale, IIª ed., 2006, Torino, p. 407.
[45] Cfr. PADOVANI, Un’introduzione al Progetto di parte generale della Commissione Nordico, in Cass. pen., I, 2005, p. 2852.
[46] MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1984,vol. II, pp. 376 e ss.; ROMANO, Comm. Sist. Dir pen., vol. I cit., pp. 522 e ss.
[47] Cass., 23 gennaio 1992, Vergori, in Giur. it., 1993, II, 132; Cass., 16 novembre 1982, Canestro, CED 158610; Cass., 24 novembre 1978, Sarasso, CED 142412; Cass., 5 dicembre 1960, Biondi, in Cass. pen., 1961, 338.
[48] ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Pt. gen., Milano, 1960, p. 275; FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 250.
[49] MANTOVANI, op. cit., 270, PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 2000, p. 441.
[50] Cass., 13 maggio 2003, cit. sub nota 10; in senso sostanzialmente analogo: Cass., 23 novembre 2004 n°4540, in www.altalex.it., ove la Suprema Corte ha precisato che ‹‹in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso (la vita o l’incolumità della persona) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (il patrimonio), ed il danno inflitto (morte o lesione personale) abbia un’intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (sottrazione della cosa)››. Cfr. anche Cass., 6 febbraio 2003 n°5697, in www.altalex.it, per la quale ‹‹non è configurabile la legittima difesa quando l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore››.
[51] Cfr. Resoconto sedute n°736 del 24 gennaio 2006 della camera dei deputati, in www.camera.it.
[52] La Corte di Milano, con sentenza del 25 maggio 2006, ha riconosciuto Giuseppe Maiocchi colpevole di lesioni colpose a norma degli articoli 59, comma 4, e 590 c.p.; al gioielliere sono state riconosciute le attenuanti generiche e gli è stata comminata la condanna ad un mese di reclusione.
Rocco Maiocchi è stato invece riconosciuto colpevole di omicidio colposo a norma degli articoli 59, comma 4 del codice penale e 189 dello stesso codice. Anche al titolare della gioielleria di via Ripamonti sono state riconosciute le attenuanti generiche, con una pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Entrambi sono stati condannati al pagamento in solido delle spese processuali, ed è stata loro concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
Infine, i due Maiocchi, a norma degli articoli 530 e 52 c.p., sono stati assolti dall’accusa di porto illegittimo d’arma da fuoco comune in quanto il fatto è stato commesso in legittima difesa. 
[53] Così Cass., 13 maggio 2003 n°20727, in www.foroeuropeo.it.

 
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