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Penale.it - Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sentenza del 18 dicembre 2008 (dep. 24 dicembre 2008), n. 787

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Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sentenza del 18 dicembre 2008 (dep. 24 dicembre 2008), n. 787
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FALSA ATTESTAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE SU QUALITA' PROPRIE - FALSA ATTESTAZIONE NELLA DOMANDA DI RILASCIO DI PASSAPORTO DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI - DECRETO PENALE DI CONDANNA RITUALMENTE PAGATO - DIFETTO DI DOLO PER ERRORE DI DIRITTO INCIDENTE SUL FATTO CHE COSTITUISCE REATO. Non commette il delitto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale su qualità personali proprie colui che, nella domanda di passaporto, dichiari -contrariamente al vero- di non aver riportato una condanna penale, allorché egli non percepisca la reale natura di detto provvedimento (nella specie si trattava di decreto penale per guida in stato di ebbrezza, regolarmente pagato), in quanto detto contegno si estrinseca in un errore di diritto incidente sul fatto che costituisce il reato, rilevante in punto di scusabilità della condotta". (c.p.: art. 43, art. 47, art. 495).

Tribunale Civile e Penale di Perugia
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE
dottor Paolo MICHELI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di M.A., imputato del delitto p. e p. dall'art. 495 c.p., per avere falsamente attestato, nella richiesta di rilascio del passaporto presentata alla Questura di Perugia in data 1 dicembre 2006, di non avere precedenti penali
In Perugia, 1 dicembre 2006

Motivi della decisione

Nei confronti di M.A. il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, in ordine al delitto di cui all'art. 495 c.p.; a seguito del provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, il prevenuto ha spiegato rituale opposizione, chiedendo di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.
Dato corso al rito speciale, previa produzione di memoria difensiva, entrambe le parti hanno concluso per l'assoluzione del M.A., in ragione del difetto in capo a lui del dolo necessario alla configurazione dell'ipotesi criminosa. La tesi difensiva, cui il P.M. ha aderito, vuole infatti che l'imputato sostenne per mero errore, o comunque confidando che quella fosse la realtà effettiva della propria posizione al Casellario, di non avere mai riportato condanne (all'atto di avanzare istanza per il rilascio del passaporto): vero è che egli era stato anni prima - nel 2002 - destinatario dì un decreto penale per guida in stato di ebbrezza, ma aveva provveduto a pagare la relativa sanzione pecuniaria. Non risulta che il M.A. fosse un esperto di procedura penale, sicché egli ben poteva ritenere che un provvedimento di quel genere non potesse equipararsi a una sentenza di condanna, o immaginare che il pagamento dell'ammenda avesse comportato effetti estintivi, e dunque di sostanziale cancellazione di quel pregiudizio. Tutte situazioni che si risolvono in errori di diritto, ma comunque incidenti sul fatto costituente reato (non già sul divieto), e dunque rilevanti in punto di scusabilità.
Senza dimenticare, del resto, che al prevenuto sarebbe in ogni caso spettato il rilascio del documento richiesto anche nell'ipotesi in cui fosse stata data contezza di quel precedente, appunto in virtù dell'avere egli provveduto ad onorare il pagamento, come si evince dal disposto dell'art. 3 legge n. 1185/1967: ipotizzando il dolo del M.A., in sostanza, si dovrebbe ritenere che egli avrebbe dichiarato consapevolmente il falso (onde tacere l'esistenza della condanna pregressa) ma ignorando in modo piuttosto grossolano che quel falso era del tutto inutile.
Ne deriva la conformità a giustizia di una sentenza di assoluzione, con revoca del decreto penale di condanna già emesso.

P.Q.M.

Il Giudice per le Indagini Preliminari; visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve M.A. dall'imputazione a lui ascritta, perché il fatto non costituisce reato.
Revoca il decreto penale di condanna n. (omissis)/2008, emesso nei confronti dell'imputato.
Perugia, 18.12.2008
Il Giudice
dott. Paolo Micheli

 
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