Versione per la stampa
La Suprema Corte, decidendo su un conflitto di competenza tra due GIP, conferma la norma transitoria della l. 125/2008 che assegna il procedimento al GIP territoriale qualora lo stesso sia stato iscritto prima dell'entrata in vigore della legge (l. 48/2008) che ha istituito il GIP distrettuale per i reati informatici.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16-6-2008 il gip del Tribunale di Napoli - a seguito di richiesta del pubblico ministero di rinnovazione della misura cautelare in carcere, già emessa ex art. 27 c.p.p. dal gip del Tribunale di Nola, nei confronti di Saviano Antonio e Franzese Antonino per i reati di cui all'art. 640-ter comma II c.p - ha sollevato conflitto di competenza avverso il provvedimento del gip del Tribunale di Nola del 28-5-2008.
Nel provvedimento oggetto di conflitto il gip del Tribunale di Nola, nel declinare la propria competenza, aveva dedotto che astrattamente la competenza territoriale per i delitti di cui all'art. 640-ter c.p. sarebbe appartenuta al Tribunale di Nola, nel cui circondario i delitti si erano consumati , ma che la legge 18 marzo 2008 n. 48 , nel risistemare la disciplina sostanziale e processuale dei reati informatici, aveva ulteriormente ampliato il numero dei reati attribuiti alla competenza dei pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, aggiungendo all'art. 51 c.p.p. il comma 3-quinquies che vi aveva incluso anche i delitti di cui si tratta.
Il gip del Tribunale di Nola aveva rilevato che non era stata dalla citata legge apportata alcuna modifica all'art. 328 c.p.p., ma aveva ritenuto che ciò fosse dovuto a un difetto di coordinamento che doveva essere comunque risolto nel senso della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, essendo a suo avviso ricavabile dal sistema il principio che il giudice per le indagini preliminari competente è sempre quello del tribunale presso il quale si trova il pubblico ministero competente, e per queste ragioni si era dichiarato incompetente e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, evidenziando che le esigenze cautelari erano tali da soddisfare il requisito dell'urgenza per l'emissione di una misura cautelare da parte del giudice incompetente.
Il gip presso il Tribunale di Napoli , nel sollevare il conflitto negativo di competenza, ha evidenziato:
che la competenza del giudice non deriva affatto da quella dell'ufficio del pubblico ministero, ma vale anzi il principio contrario;
che la dichiarazione d'incompetenza del gip del Tribunale di Nola era stata pronunciata non in forza di una norma relativa all'intervento del giudice nel procedimento, bensì sulla base di un disposto normativo che attribuiva le competenze d'indagine al pubblico ministero distrettuale; che l'art. 25 della Costituzione statuisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" e che in materia di competenza non può essere utilizzato il criterio analogico di cui all'art. 12 delle preleggi;
che la scelta del legislatore appariva, nel caso di specie, il frutto di una specifica volontà di distrettualizzare le indagini preliminari, per legittime scelte discrezionali in tema d'investigazione, senza però intaccare la competenza del giudice naturale, sia quella relativa alla fase dibattimentale che quella riguardante la fase rientrante nella competenza funzionale del gip/gup;
che ogni qualvolta il legislatore aveva novellato l'art. 51 c.p.p. distrettualizzando le funzioni del pubblico ministero (dapprima in tema di reati di valenza mafiosa, poi successivamente per quelli di matrice terroristica) aveva , di pari passo, interpolato Part. 328 c.p.p., con la conseguenza che non avendolo fatto non gli si poteva attribuire una volontà normativa sul punto .
Osserva in diritto
La Corte ritiene che, alla luce della disciplina della materia vigente al momento in cui è stato sollevato il conflitto di competenza , le ragioni esposte dal gip del Tribunale di Napoli nell'ordinanza emessa ex art. 30 c.p.p. appaiano corrette.
Infatti l'art.11 della legge 18-3-2008 n. 48 aveva modificato il testo dell'art. 51 c.p.p. aggiungendo il comma 3-quinquies - che prevede, per quello che qui interessa, che quando si tratta di procedimenti per i delitti , consumati o tentati , di cui all'art. 640 ter c.p., "le funzioni indicate dal comma 1, lettera a) del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente" - ma il legislatore non aveva contemporaneamente apportato alcuna modifica all'art. 328 c.p.p., per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari secondo gli ordinari criteri di determinazione della competenza spettavano, nel momento in cui è insorto il contrasto, al gip del Tribunale di Nola.
Successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, ma in ultima analisi la soluzione del conflitto deve essere la stessa.
Al riguardo va anzitutto detto che la legge 24-7-2008 n. 125, nel convertire con modificazioni il d. 1. 23-5-2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha aggiunto all'art. 328 c.p.p il comma 1-quater che prevede che " quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3 quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
Il legislatore ha così introdotto la norma di cui il gip del Tribunale di Napoli nel sollevare conflitto aveva rilevato l'assenza, traendone coerenti conseguenze, in quanto ha stabilito anche per i delitti di cui all'art. 640 ter c.p. che , in correlazione con l'attribuzione delle relative indagini all'ufficio del pubblico ministero distrettuale, le funzioni di gip e di gup siano esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto.
Ma nel contempo l'art. 12-bis della stessa legge 24 luglio 2008 n. 125 ha modificato la legge 18 marzo 2008 n. 48 aggiungendo all'articolo 11, dopo il comma 1, un comma 1-bis che stabilisce che " Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Di conseguenza per i procedimenti iscritti prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 5 aprile 2008, della legge 18 marzo 2008 n. 48 - quale, per quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, è quello di cui si tratta - permangono gli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale che nel caso di specie appartiene al gip del Tribunale di Nola, non essendo in contestazione il luogo di consumazione del reato.
P.Q.M
Dichiara la competenza del Tribunale di Nola, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30-10-2008
Il Consigliere estens.
Dott. Uliana Armano
Il Presidente
Dott. Umberto Giordano
|