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Penale.it - Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 - "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"

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Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 - "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"
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Emergenza rifiuti: i nuovi reati dell'art. 6. In vigore dal 7 novembre 2008

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008)
 
Art. 1.
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 2.
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania.».
 
Art. 3.
Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».
 
Art. 4.
Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonche' criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 5.
Lavoro straordinario del personale militare
1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e' previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso e' da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.
2. Gli oneri di cui al presente articolo , valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».
 
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
    a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
    b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
    c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
    d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito:
        1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
        2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
    e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
    f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
    g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
    h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
 
Art. 7.
Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.
 
Art. 8.
Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.
 
Art. 9.
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
    b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
    c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
 
Art. 10.
Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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