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Violazione dell'art. 171-ter l.d.a. Sequestro di musicassette e compact disc illecitamente riprodotti in quanto privi di vidimazione SIAE presso emittente radiofonica.
Il contrassegno SIAE non deve essere apposto sui supporti che le emittenti realizzano per ragioni di carattere tecnico e comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva salvo che siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
TRIBUNALE DI SULMONA
Decreto di archiviazione
Il Giudice per le Indagini Preliminari Lorenzo Ferri
Letti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di
XXX
indagato in ordine al reato di cui all'art.171 ter L.633/41
Esaminata la richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico Ministero in data 4.11.2004
osserva
il presente procedimento trae origine dal rinvenimento ad opera della Guardia di Finanza del materiale dettagliatamente descritto nel verbale di sequestro in atti.
Sostanzialmente venivano sottoposti al provvedimento restrittivo musicassette e compact disc illecitamente riprodotti in quanto privi di vidimazione SIAE .
Deve rilevarsi preliminarmente che la condotta contestata all'odierno indagato sembrerebbe attenere alla detenzione dei supporti privi del contrassegno SIAE, e alla loro duplicazione, e non alla loro diffusione radiofonica, in ordine alla quale non v'è il benché minimo elemento di prova.
Ora, se non v'è dubbio che la diffusione radiofonica dei brani protetti dal diritto d'autore debba avvenire conformemente a tale normativa, può rilevarsi che già nel regolamento di esecuzione della legge 18.8.2000 .248 si prevede che il contrassegno SIAE non deve essere apposto sui supporti che le emittenti realizzano per ragioni di carattere tecnico e comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva salvo che siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Sotto tale profilo appaiono fondate le osservazioni svolte dalla difesa dell'indagato che ha sostenuto, richiamando a tal fine l'art.4 del D. Lgs 68/2003, la liceità della registrazione su disco o altro supporto, da parte dell'esercente la radiodiffusione, di opere protette dal diritto d'autore per esigenze legate alla stessa diffusione radiofonica.
In sostanza, può ritenersi, in difetto di alcun contrario elemento, che i supporti magnetici rinvenuti nella sede dell'emittente (anche in considerazione di tale specifica collocazione) fossero strumentali alla programmazione radiofonica e non invece riprodotti per finalità lucrative.
Peraltro non sono stati compiuti dagli operanti accertamenti per verificare se i brani impressi sui supporti rinvenuti privi della vidimazione fossero invece legittimamente posseduti, in altra copia, dall'emittente.
Esula quindi la possibilità di sostenere fondatamente l'accusa di un eventuale giudizio
P.Q.M.
Visto l'art.490 c.p.p.
dispone
l'archiviazione del procedimento e
ordina
la restituzione degli atti della Procura della Repubblica in sede.
Sulmona, 14 gennaio 2005
Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dott. Lorenzo Ferri)
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