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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 22 ottobre 2008; Pres. BURZIO; Est. VIGNERA; ric. S. M.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 22 ottobre 2008; Pres. BURZIO; Est. VIGNERA; ric. S. M.
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L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto misura alternativa alla detenzione, presuppone che al momento della sua esecuzione lo stato detentivo del destinatario sia ancora attuale.

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – ESPULSIONE – SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE – PRESUPPOSTI – ATTUALITA’ DELLA DETENZIONE (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 16).
                                                                                                                       
L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto misura alternativa alla detenzione, presuppone che al momento della sua esecuzione lo stato detentivo del destinatario sia ancora attuale.
 
 
R.G. N.    2543/08
                                                                                                                          N.ordinanza
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
Dott. Giuseppe Burzio                                                                                                            Presidente
Dott. Giuseppe Vignera                                                                                Magistrato di sorveglianza
Dott. Germana Farraudo                                                                                         Esperto componente
Dott. Eliana Martoglio                                                                                            Esperto componente
 
emette la seguente
ORDINANZA
 
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in data 22.07.2008 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il quale veniva disposta l’espulsione dal territorio dello Stato
in relazione alla pena di cui a sentenza del 08.11.2007 Tribunale Milano
 
nei confronti di S. G.                             nato a XXXX il XXXX
e residente/detenuto in Casa Circondariale Biella
difeso dall’Avv. Alberto PANTOSTI del foro di Torino, di fiducia
 
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (annullarsi provvedimento) del rappresentante del P.M., dott. Marilinda Mineccia e del difensore;
 
 PREMESSO CHE:
 
-          il 22 luglio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disponeva l’espulsione di S. G. J. M. ex art. 16, comma 5, D. Lgs. 286/1998;
-          avverso tale provvedimento il S. G. ha proposto tempestiva opposizione, contestando sostanzialmente la sussistenza delle condizioni ex art. 13 D. Lgs. 286/1998 (in quanto titolare di permesso di soggiorno) ed invocando la ricorrenza nella fattispecie della condizione ostativa all’espulsione divisata dall’art. 19, comma 2, lettera c), stesso D. Lgs. (in quanto padre naturale e convivente di una bambina avente cittadinanza italiana);
-          sennonchè, il 10 settembre 2008 l’opponente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena;
-          conseguentemente, è venuto a mancare nella fattispecie il presupposto della misura de qua, rappresentato dall’essere il suo destinatario uno straniero condannato e detenuto in esecuzione della pena;
-          del resto, “poiché l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare” (così Cass. pen., Sez. I, 12/12/2003, n. 518, Reda, in Riv. Pen., 2004, 1032): e, quindi, a fortiori ai soggetti che abbiano già interamente espiata la pena detentiva;
P.Q.M.
annulla l’impugnato provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli in data 22 luglio 2008.
 
Così deciso in Torino, il 22 Ottobre 2008
 
Il Giudice Estensore                                                                                                   Il Presidente
(Giuseppe Vignera )                                                                                                  (Giuseppe Burzio )
 
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