R.G. N. 2543/08
N.ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
in persona dei signori
emette la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in data 22.07.2008 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il quale veniva disposta l’espulsione dal territorio dello Stato
in relazione alla pena di cui a sentenza del 08.11.2007 Tribunale Milano
nei confronti di S. G. nato a XXXX il XXXX
e residente/detenuto in Casa Circondariale Biella
difeso dall’Avv. Alberto PANTOSTI del foro di Torino, di fiducia
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (annullarsi provvedimento) del rappresentante del P.M., dott. Marilinda Mineccia e del difensore;
PREMESSO CHE:
- il 22 luglio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disponeva l’espulsione di S. G. J. M. ex art. 16, comma 5, D. Lgs. 286/1998;
- avverso tale provvedimento il S. G. ha proposto tempestiva opposizione, contestando sostanzialmente la sussistenza delle condizioni ex art. 13 D. Lgs. 286/1998 (in quanto titolare di permesso di soggiorno) ed invocando la ricorrenza nella fattispecie della condizione ostativa all’espulsione divisata dall’art. 19, comma 2, lettera c), stesso D. Lgs. (in quanto padre naturale e convivente di una bambina avente cittadinanza italiana);
- sennonchè, il 10 settembre 2008 l’opponente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena;
- conseguentemente, è venuto a mancare nella fattispecie il presupposto della misura de qua, rappresentato dall’essere il suo destinatario uno straniero condannato e detenuto in esecuzione della pena;
- del resto, “poiché l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare” (così Cass. pen., Sez. I, 12/12/2003, n. 518, Reda, in Riv. Pen., 2004, 1032): e, quindi, a fortiori ai soggetti che abbiano già interamente espiata la pena detentiva;
P.Q.M.
annulla l’impugnato provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli in data 22 luglio 2008.
Così deciso in Torino, il 22 Ottobre 2008
Il Giudice Estensore Il Presidente
(Giuseppe Vignera ) (Giuseppe Burzio )