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Sui modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001
Si e’ molto dibattuto sull’obbligatorietà dei modelli di organizzativi ex d.lgs 231/01, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto 81/08. La conclusione, raggiunta da più parti, e’ che i modelli in questione sono facoltativi. [i] ( [ii]).
Il dibattito sembrerebbe esaurito, in quanto essendo i modelli organizzativi, ex D.lgs 231/01, facoltativi, l’Ente, se volesse trarne il giovamento derivante dall’esenzione della responsabilità penale, deve adottarli, altrimenti, in caso contrario non potrà giovarsi delle esimenti.
Sembra trattarsi di una “semplice” valutazione di tipo gestionale – economica, che spetta agli Amministratori. Gestionale, in quanto l’applicazione dei modelli organizzativi e la loro corretta attuazione porta ad “ingabbiare” il decisionismo aziendale; economica, perché il management deve valutare se i costi necessari a porre in essere i modelli, e a mantenerli aggiornati, siano inferiori agli eventuali benefici che l’azienda riceverà nel momento in cui dovessero essere applicate le esimenti.
Tuttavia l’ articolo 2392 del Codice Civile [[iii]] pone a carico degli Amministratori degli obblighi, ovvero, devono adempiere “i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”. Questo e’ il grimaldello usato dal giudice penale per procedere nei confronti degli Amministratori [[iv]]. Gli Amministratori non devono essere, in base a una diffusa interpretazione [[v]] di questo articolo del Codice Civile, esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa, ma le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione.
Da questa rapida analisi emerge che la facoltà di applicare o meno i modelli organizzativi risulta di molto attenuata, in quando vi è una precisa responsabilità in capo agli amministratori, i quali saranno chiamati a rispondere per i fatti illeciti imputati alla società e per i danni patrimoniali causati ai soci. Infatti, e’ di pochi giorni fa la sentenza 1774/08 del tribunale di Milano, in cui vengono condannati gli Amministratori di un Azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzzativi.
Il procedimento, deriva da un processo penale in cui l’Azienda e’ stata condannata per aver costituito fondi neri. Questa, a sua volta ha instaurato un procedimento civile contro il Presidente del Consiglo di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, per non aver posto in essere i predetti modelli organizzativi.
Dalla lettura degli stalci della sentenza sembra che gli Amministratori siano stati condannati non solo per non aver stimolato l’organo amministrativo all’adozione dei modelli, ma soprattutto perchè non sono stati mai fatti studi di fattibilità per l’adozione dei modelli e analisi costi-benefici sulla loro adozione.
La riflessione a cui porta questa sentenza e’ che l’azienda deve sempre prendere in considerazione l’adozione dei modelli, rendendo quindi del tutto inifluente la loro facoltatività. Devono essere effettuati gli studi di fattibilità e l’analisi costi benefici sulla loro applicazione, lasciando traccia degli elaborati. Le conclusioni di queste analisi devono essere oggetto di dibatti dell’organo amministrativo con relativa motivazione, sulla applicazione o meno dei modelli, da riportare a verbale.
dott. Luca De Gennaro, revisore contabile (l.degennaro @lostudioldg.it) - ottobre 2008
(riproduzione riservata)
[i] La sentenza in commento è consultabile all’URL http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/01fe5a38f5f17130c12574db005626c4/$FILE/Trib.%20Milano%20n.%201774%20-%2013.02.08.pdf
[iii] Codice Civile, art. 2392, comma 1 “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
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