Versione per la stampa
Chi diffonde notizie via internet, anche se non giornalista, è tenuto al rispetto dei limiti di rilevanza sociale, verità e continenza
Con sentenza del 25 luglio 2008 n. 31392, la V^ sezione della Cassazione penale chiarisce alcuni punti interessanti in tema di diffamazione a mezzo stampa: internet viene riconosciuto come un potente strumento di diffusione delle informazioni e, d’altra parte, la libertà dei singoli cittadini di esercitare il diritto di cronaca è fatta discendere direttamente dall’art. 21 cost., pur nel rispetto dei limiti suddetti.
Nella specie, la Cassazione ha annullato con rinvio, sia pur ai fini civili, un verdetto d’appello col quale una donna era stata assolta dal delitto di diffamazione aggravata nei confronti di un’importante azienda chimica, per aver pubblicato su un sito ambientale il contenuto di una denuncia da lei presentata all’autorità giudiziaria, in cui l’impresa veniva accusata di aver “scaricato cancerogeni in un lago e camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento”.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il diritto di cronaca e di critica discendano direttamente e “senza alcuna mediazione” dall'art. 21 cost., non essendo quindi riservati ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma facendo riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, pertanto, può riportare fatti o manifestare opinioni e lo può fare con qualsiasi mezzo. In tale contesto, internet rappresenta un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee e attraverso di esso, evidentemente, può estrinsecarsi quel diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura.
Nella fattispecie, quindi, ben poteva la donna esercitare il diritto di cronaca e di critica nei confronti dell’impresa e, infatti, si legge nella sentenza, “l’imputata, immettendo in rete le notizie concernenti la società ricorrente, intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che, in un arco temporale più o meno ampio, si sarebbero collegati con il sito internet concernente i temi dell’ambiente”.
Ciò nonostante, secondo la Cassazione, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in tema di diritto di cronaca dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita un’informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di “decenza espressiva”).
E’ interessante notare che, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la Cassazione osservi come, nella fattispecie, “assuma rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati e non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia da parte dell’imputata”. Oggetto della notizia immessa in rete non poteva essere, infatti, l’esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), ma la verità dei fatti denunziati, dal momento che “il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talchè la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione notarile della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa, oltre che delle considerazioni della denunziante”.
Considerando, quindi, che la denuncia dell’imputata atteneva all’ipotetico scarico di cancerogeni in un lago e camuffamento della presenza di cancerogeni, la Corte milanese avrebbe dovuto, secondo la Cassazione, quantomeno sciogliere con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione penale ha deciso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Valeria Falcone, ottobre 2008
(riproduzione riservata)
Corte di cassazione
Sezione V Penale
Sentenza 1 luglio 2008, n. 31392
(dep. 25 luglio 2008)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTELLA Mario - Presidente -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) V. S.P.A.;
contro
2) A.A., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 27/09/2007, CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO
MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Stabile che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore di P.C. avv. Alaimo G., che, illustrando i motivi
di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento e ha depositato nota spese,
udito il difensore dell'imputata avv. Zanetta A. che si è associato
alla richiesta del P.G..
OSSERVA
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A.A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della V. s.p.a., con riferimento alla pubblicazione sul sito (OMISSIS) del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti della predetta s.p.a.
(corredata da una foto dello stabilimento), contenente "in neretto" la frase "anche V. scarica cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo "denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento".
Ricorre per Cassazione - ovviamente ai soli fini civili - il difensore della P.C. V. s.p.a. e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge. Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado, di talchè la sentenza di appello singolarmente manca del suo "oggetto".
In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell'art. 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione dell'art. 684 c.p. e art. 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della V. (al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).
In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la V. doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quando si legge in sentenza, la smessa non avrebbe assunto le opportune in formazioni prima di diffondere via internet la notizia;
b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che. per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l'osservanza del parametro della continenza. Ebbene l'imputata; una volta sporta la sua denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive.
Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 c.p., l'onere di provare la verità del fatto grava interamente sull'imputato.
Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento V. perchè il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato).
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.
La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poichè è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche - evidentemente - attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente - e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sai. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque - nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) - può "produrre" critica e cronaca.
Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sè che la sfera di operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui al l'art. 596 c.p. (addebito a PU per fatto attinente alla sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono - il più delle volte - gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto - alla verità del narrato e alla continenza della espressione) conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.
Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 c.p.p., e quella ex art. 51 c.p., optando, alla fine - correttamente - per quest'ultima.
Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di imputazione, intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che - in un arco temporale più o meno ampio - si sarebbero collegati con il "sito" di Legambiente. La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.
Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva").
Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento delle sostanze prodotte dalla s.p.a. V. come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "...manca invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9 citato e invero.....
risulta che l'acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc.".
Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione che, in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia assunto precise in formazioni...ecc.", espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi - come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo - o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale - che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.
Nè si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talchè la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante).
Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile.
Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008
|