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Sulla retrodatazione dei termini di fase della custodia cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza custodiale, in caso di emissione di diversi provvedimenti restrittivi nei confronti dello stesso soggetto
N. 59757/04 R.G.N.R. D.D.A. Napoli
N. 330/08 R.G.
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione feriale
Il Tribunale di Avellino, riunito in camera di consiglio, composto dai Sig. Magistrati:
Dott. Massimo Amodio Presidente
Dott. Antonio Sicuranza Giudice rel. est.
Dott. Andrea Luce Giudice
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-letti gli atti dell’emarginato procedimento penale instaurato, tra gli altri, nei confronti di I. C., attualmente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal G.I.P. distrettuale di Napoli con ordinanza del 15/23 giugno 2007, e rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino con decreto del G.U.P. distrettuale di Napoli del 7.1.08 in relazione ai delitti di cui agli artt.: capo A) 416 bis, I, III, IV, V, VI e VII comma, c.p., (associazione per delinquere di tipo camorristico facente capo alla famiglia G. di Avellino) In Avellino, Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo, Mercogliano, Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala ed altre località della provincia avellinese, dall’anno 2005 con condotta perdurante; capo D) 110, 81 cpv., 629, comma 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 c.p., In Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte, nel corso dell’anno 2005); capo H) 110, 81 cpv., 56-629, comma 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 c.p., Fatti commessi nei comuni di Summonte, negli anni 2005 e 2006; capo N) 110, 81 cpv., 629, comma 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 c.p., Fatti commessi nei Comuni di Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte nell’anno 2006;
-esaminata l’istanza, depositata il 30 luglio 2008, dal difensore di fiducia dello I., diretta in primis alla declaratoria d’inefficacia della misura custodiale in esecuzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 297, comma 3, 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p., ed in via subordinata alla revoca della stessa;
-evidenziato che il competente P.M. ha espresso, sempre in data 30.7.08, parere contrario per entrambe le richieste
OSSERVA
Dalla documentazione allegata all’istanza emerge che lo I., nell’ambito del distinto procedimento penale nr. 36763/06 R.G.N.R. D.D.A. Napoli – 31428/06 R.G. G.I.P. Napoli, è stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 15.9.06, eseguita lo stesso giorno (vds. la relativa attestazione del D.A.P. acquisita d’ufficio in data odierna), in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56-629 cpv. con riferimento all’art. 628 cpv. n. 3 c.p., aggravato ex art. 7 L. 203/91 (facendo capo lo I. ad associazione camorristica (clan G.) e con l’aggravante, altresì, di essersi avvalso della forza intimidatrice della suddetta organizzazione e di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della predetta associazione. Fatti commessi in Avellino nel mese di agosto 2006, oltre che per il distinto reato di cui agli artt. 110, 81 e 61 n. 2 c.p., 10,12 e 14 L. 497/74 e art. 7 L. n. 203/91 (da osservare che in relazione al citato procedimento la Corte di Appello di Napoli, modificando in parte la pronuncia del G.U.P. distrettuale, con sentenza del 15.5.08 ha condannato lo I. alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione).
Lo I., quindi, per fatti antecedenti a quello oggetto di contestazione con l’ordinanza custodiale in carcere del 15.9.06, con ordinanza del 15.6.07 è stato nuovamente sottoposto alla misura custodiale in carcere, misura tuttora in esecuzione.
Deve pertanto il collegio valutare se sussistono i presupposti, in base al disposto normativo di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., come risultante dalla nota pronuncia della Corte Cost. n. 408/05 e come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per affermare la retrodatazione della decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare in atto sin dal giorno in cui (15.9.06) è stata eseguita la prima ordinanza custodiale.
Com’è noto il disposto normativo in esame dopo la novella di cui alla L. n. 332/95, come interpretato dalla Suprema Corte (vds. ad es. Cass. pen., sez. un., 17 luglio 1997, Atene), ha reso oggettive, rendendole cioè automatiche, alcune ipotesi di retrodatazione, senza necessità del previo accertamento se al momento dell’emissione della prima ordinanza potessero desumersi dagli atti gli elementi idonei alla emissione della misura disposta con la seconda ordinanza, affermandosi che i termini di custodia decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza ogni volta in cui si è in presenza di uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, o di fatti commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.
Sebbene la giurisprudenza prevalente sia contraria a riconoscere la ricorrenza di entrambe le ipotesi di connessione considerate nell’art. 297, comma 3, c.p.p., tra i reati associativi ed i singoli reati-fine (vds. già Cass. pen., 12.7.00, P.M. in proc. Zara), è stato però efficacemente osservato che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra episodi per i quali siano stati emanati diversi provvedimenti cautelari in relazione al disposto di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., si può attribuire rilevanza all’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91, sotto il profilo dell’esistenza del fine di agevolare l’attività delle associazioni criminose di tipo mafioso, e ciò anche quando alla detta aggravante non si accompagni quella del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 c.p. (in termini Cass. pen., 22.10.97, Caforio, in Cass. pen., 99, 1558).
E’ stato già posto in evidenza che con l’ordinanza custodiale del 15.9.06 allo I. è stato contestato, tra l’altro, il reato di tentata estorsione continuata aggravata in concorso, commesso nel mese di agosto 2006, aggravato ex art. 7 L. n. 203/91, facendo capo lo I. ad associazione camorristica (clan G.) e con l’aggravante, altresì, di essersi avvalso della forza intimidatrice della suddetta organizzazione e di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della predetta associazione; si è anche visto che il relativo reato associativo di stampo camorristico (appartenenza al “clan G.”) è stato contestato allo I. con l’ordinanza custodiale, tuttora in esecuzione, del 15.6.07.
Deve affermarsi, quindi, che vertendosi in un’ipotesi di connessione qualificata tra i fatti di cui alla prima ed alla seconda ordinanza custodiale, il termine di fase di custodia cautelare di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. (un anno decorrente dal 15.9.06, data di esecuzione della prima ordinanza custodiale), è scaduto il 14.9.07, essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio in relazione al proc. n. 330/08 R.G. (59757/04 R.G.N.R. D.D.A. Napoli), al quale si riferisce l’ordinanza in esecuzione, solamente il 7.1.08.
Qualora non si volesse ravvisare la connessione qualificata tra il reato associativo ed i reati fine, sebbene aggravati ex art. 7 L. n. 203/91, nondimeno, occorre ricordare che l’art. 297, comma 3, c.p.p., è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza (Corte Cost. n. 408/05).
A seguito dell’elaborazione conseguente alla citata pronuncia d’incostituzionalità, infine, si è arrivati ad affermare che nell’ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere il frutto di una scelta del Pubblico Ministero (Cass. pen., sez. Un., 19 dicembre 2006-10 aprile 2007, n. 14535).
Nel caso specifico in esame, peraltro, occorre porre in risalto che vi è stata una inversione temporale, in quanto la seconda ordinanza custodiale del 15.6.07 è stata emessa nell’ambito del procedimento penale più risalente nel tempo (nr. 59757/04 R.G.N.R. D.D.A. Napoli), essendo stata emessa la prima ordinanza del 15.9.06 nell’ambito del più recente procedimento penale nr. 36763/06 R.G.N.R. D.D.A. Napoli, ma è ovvio che a tale discrasia non può riconoscersi alcun effetto (è evidente, difatti, che i principi espressi sono stati elaborati in relazione all’id quod plerumque accidit, e cioè sulla base della considerazione per cui la prima ordinanza viene emessa, solitamente, nell’ambito del procedimento penale più risalente nel tempo), mirando la disciplina in esame ad impedire che uno stesso soggetto possa essere raggiunto, ad arbitrium dell’organo inquirente, da contestazioni a catena per restringerne in modo indefinito la libertà personale.
Difatti dalla lettura della citata sentenza della Cass. a sez. un. n. 14353/07, emerge che la Suprema Corte ha voluto porre proprio un argine alla gestione separata dei fascicoli concernenti il medesimo indagato, qualora essa sia da ricondurre ad un’attività antidoverosa, o comunque non attenta, del P.M. nel controllo delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p..
Del resto il P.M. titolare del procedimento penale nr. 59757/04 R.G.N.R. ha iscritto a carico dello I., nell’ambito del procedimento penale instaurato nel 2004, notitiae criminis inerenti a fatti estorsivi commessi nell’anno 2005 e nell’anno 2006 (vds. capi H ed N della relativa imputazione), aggravati dall’art. 7 L. n. 203/91 in riferimento al “clan G.”, ed invece ha proceduto ad autonoma iscrizione, con autonomo numero di registro (nr. 36763/06 R.G.N.R.), per la notitia criminis inerente a fatto estorsivo, aggravato sempre ex art. 7 L. n. 203/91 e sempre in riferimento al “clan G.”, avvenuto nel mese di agosto 2006.
In proposito, e sebbene il dato letterale dell’art. 335, comma 2, c.p.p., induca a ritenere che, in caso di pluralità di fatti di reato attribuibili alla stessa persona, il P.M. debba procedere ad autonome iscrizioni ognuna dotata di un proprio numero di registro generale, in pratica si accorpa sotto lo stesso numero d’iscrizione (c.d. numero omnibus) più fatti di reato riguardanti il medesimo indagato (prassi osservata dal P.M. per quanto attiene le iscrizioni relative a fatti estorsivi sopravvenuti nel 2005 e nel 2006 –vds. ancora i capi H ed N della imputazione relativa al procedimento penale nr. 59757/04 R.G.N.R.). Peraltro, il numero d’ordine relativo a ciascuna iscrizione rappresenta un dato puramente formale, sicché se sotto lo stesso numero omnibus risultassero iscritti fatti diversi sopravvenuti in momenti diversi, per individuare il dies a quo dei termini delle indagini preliminari occorrerebbe avere riguardo al criterio di ordine sostanziale ex art. 335, comma 2, c.p.p., in forza del quale l’inserimento successivo nel registro di un nuovo reato, ascritto alla stessa persona, dà luogo di fatto ad una nuova iscrizione (Cass. pen., 17.4.03, Visciglia ed altri).
Se quindi al P.M. può essere riconosciuto, di fatto, il potere discrezionale di riunire sotto un unico numero (c.d. omnibus) più notizie di reato sopravvenute nei confronti del medesimo indagato o di iscriverle separatamente, non vi è dubbio che quando si sia proceduto ad una nuova iscrizione con autonomo numero di registro (nel caso di specie 36763/06 R.G.N.R.), deve esservi un attento controllo giurisdizionale sulla base del disposto normativo di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., al fine di evitare una sostanziale elusione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
I due procedimenti (nr. 59757/04 R.G.N.R. e nr. 36763/06 R.G.N.R.), nondimeno, erano entrambi pendenti dinanzi alla medesima Autorità Giudiziaria (P.M. e G.I.P.-G.U.P. Distrettuali di Napoli), e quando è stata emessa la prima ordinanza cautelare (del 15.9.06 in relazione al proc. n. 36763/06 R.G.N.R.) gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza custodiale (del 15/23.6.07 in relazione al proc. n. 59757/04 R.G.N.R. per fatti tutti antecedenti a quello di cui al primo ordine custodiale), erano già noti all’organo inquirente, non fosse altro perché le relative risultanze investigative erano state raccolte, almeno in gran parte, nell’ambito di un procedimento penale iscritto, nei confronti anche dello I., nell’anno 2004.
Infatti dall’esame della seconda ordinanza custodiale del 15/23.6.07 e delle risultanze processuali sinora acquisite emerge che dichiarazioni accusatorie nei confronti dello I. in relazione all’episodio estorsivo descritto al capo N della rubrica erano state rese il 30.6.06 da S. M. e dal suo dipendente S. N., laddove plurimi e convergenti elementi nei confronti dello I. erano emersi a seguito delle intercettazioni telefoniche disposte già a decorrere dal mese di dicembre 2005 (alcuni elementi di riscontro alle dichiarazioni del S. risalgono al mese di maggio 2005), laddove D. P. C., persona offesa dell’episodio estorsivo descritto al capo D, rese dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputato il 3 ed il 6 maggio 2006, mentre le relative intercettazioni telefoniche risalgono sul finire del 2005, così come B. F., persona offesa dell’episodio estorsivo descritto al capo H, rilasciò dichiarazioni contro lo I. già nel mese di aprile 2006, e le relative intercettazioni telefoniche si riferiscono all’inizio dell’anno 2006.
Peraltro, dai numerosi verbali d’interrogatori e di s.i.t. passati al vaglio dal G.I.P., nonché dalle numerosissime intercettazioni telefoniche a carico dei sodali del “clan G.” , disposte già nel 2005, emergono molteplici elementi a carico dello I. in ordine al reato associativo contestatogli al capo A.
In ultima analisi, dovendosi far retrodatare la decorrenza della misura custodiale in carcere emessa nei confronti dello I. il 15/23.6.07 nell’ambito del proc. pen. n. 59757/04 R.G.N.R., al 15.9.06 , giorno di esecuzione della prima ordinanza custodiale emessa lo stesso giorno nell’ambito del proc. pen. nr. 36763/06 R.G.N.R., deve affermarsi che la misura stessa è divenuta inefficace il 14.9.07, con il decorso del termine di un anno di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p., essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio solamente il 7.1.08.
Ex art. 306 c.p.p. consegue l’immediata liberazione dello I. se non detenuto per altro titolo.
Permanendo le esigenze cautelari già individuate con l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace (vds., quali elementi a carico sopravvenuti, le deposizioni processuali accusatorie nei suoi confronti rese da F. G. e V. S. all’udienza del 18.6.08, da S. M. all’udienza del 9.7.08, e da S. N. all’udienza del 16.7.08), ai sensi dell’art. 307, commi 1 e 1bis, c.p.p., appare necessario disporre nei confronti dello I. le misure coercitive dell’obbligo di dimora nel comune di residenza ex art. 283 c.p.p., e dell’obbligo di presentazione alla P.G. ex art. 282 c.p.p. con le modalità di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 297, comma 3, 303, comma 1, lett. a), n. 3, e 306 c.p.p., dichiara l’inefficacia della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di I. C. e, per l’effetto, ne ordina la immediata liberazione se non detenuto per altro titolo.
Visto l’art. 307 c.p.p., dispone nei confronti di I. C. la misura coercitiva dell’obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p. nel comune di residenza (Avellino), facendogli divieto di allontanarsi dal territorio comunale senza l’autorizzazione dell’A.G. procedente, ed inoltre la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla P.G. ex art. 282 c.p.p., prescrivendogli di presentarsi tutti i giorni, festivi compresi, presso il Comando stazione dei Carabinieri di Avellino dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per gli adempimenti di rito.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 4 agosto 2008.
Il Presidente
Dott. Massimo Amodio
I Giudici
Dott. Antonio Sicuranza, est.
Dott. Andrea Luce
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