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La recente sentenza 17 ottobre 2005 (ud.11 ottobre 2005) n. 37758 della Corte di Cassazione (1) ha ritenuto che il possesso indebito di una carta di credito già scaduta non integri il reato di cui all'art.12 del d.l. 143/91 (convertito con legge 197/91).
La massima enunciata dalla sentenza è la seguente: "non integra il reato di cui all’art. 12 D.L. n.143 del 1991 il possesso di una carta di credito denunciata come smarrita se al momento dell’accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta e non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in considerazione del fatto che il documento, totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, non poteva più assolvere alcuna funzione di "credito"ovvero di "prelievo di contante" nel circuito elettronico o commerciale, nè era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia)".
Come noto, che la norma di cui all'art.12 d.l.143/91 (“Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante” - 2) punisce chi:
(a) "al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi";
(b) "al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", oppure
(c) "possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
La giurisprudenza di legittimità ha dovuto occuparsi a più riprese del reato in parola.
Particolarmente difficile è risultata - infatti - la ricostruzione dei rapporti sia tra le diverse fattispecie previste dalla norma in esame, sia tra dette fattispecie ed altre fattispecie previste dal codice penale.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha ritenuto che le diverse condotte previste alla disposizioni in questione possono tra loro concorrere e che - in particolare - la condotta di chi indebitamente usa una carta di credito non assorbe la previsione di una acquisizione illecita della stessa (3).
Sotto il secondo profilo, notevoli contrasti si sono registrati sul tema della distinzione tra le fattispecie di acquisizione di carte di illecita provenienza e quella di ricettazione (art.648 Cod.Pen.), sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite (4), concludendo che - nel rapporto di “specialità bilaterale” (5) che lega le norme - la prevalenza andasse alla figura della ricettazione in tutti i casi di provenienza delle carte da delitto, mentre dovesse essere riconosciuta alla figura di cui all’art. 12 del d.l. 143/91 nei casi di provenienza illecita ad altro titolo (ad es. civile).
La rilevanza ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.12 d.l.143/91 della mera illiceità sotto il profilo civile dell’uso o del possesso (ad. es. nell’ipotesi dell’ex titolare di carta di credito che continui ad utilizzare la carta dopo aver notizia della revoca, oppure nel caso in cui il titolare - rimasto in possesso della carta in violazione del contratto con l'emittente - l'abbia poi ceduta al terzo) era già stata ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (6), anche se non senza contrasti (7).
Nel caso del concorso apparente tra la norma di cui all’art.12 d.l.143/91 e quella di cui all’art.648 c.p. la Corte di Cassazione ha individuato nella provenienza o meno da delitto l’elemento specializzante che consente di optare per l’una o l’altra fattispecie.
Anche più contrastata si è rivelata anche la soluzione della questione circa l’ammissibilità o meno del concorso tra la fattispecie di indebito utilizzo e quella di truffa (art.640 c.p.), oggetto - da ultimo - di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte sopra citate che ha deciso - in contrasto con la prevalente giurisprudenza (8) per il concorso apparente di norme, concludendo che “il legislatore del 1991 ha inteso punire più gravemente di quello del 1930 la condotta truffaldina posta in essere con carta di credito o equivalente, non solo, ma anche anticipare la soglia di punibilità alla mera condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento del profitto indipendentemente dalla verificazione di esso e del danno”.
La situazione, di nuovo di specialità bilaterale, non ha potuto essere risolta rinvenendo una specialità “prevalente” in una o nell’altra delle due norme, ma con un innovativo ricorso al “principio di consunzione” ritenuto immanente nel nostro ordinamento (9).
La recente sentenza 17 ottobre 2005 n.37758 della Corte di Cassazione attiene - invece - al problema di quale sia l’oggetto materiale della tutela della norma dell’art.12 d.l.143/91.
Sotto tale aspetto e tenuta conto la definizione estremamente ampia della legge (“carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi”), sono state ritenuto tutelate dalla norma in parola anche le carte “eurochque” (10) e le ricariche telefoniche (11).
Tutelate sono quindi non solo le carte di origine bancaria, ma anche le carte (i “documenti analoghi”) emesse anche da altri soggetti, che abilitino alla prestazione di servizi diversi da quelli tipicamente finanziari (nel caso delle ricariche telefoniche, appunto: i servizi telefonici), con un potenziale non trascurabile vulnus al principio di tassatività.
Va poi tenuto presente che la norma è stata ritenuta applicabile anche in casi, come quello dell’uso del numero fraudolentemente ottenuto di una carte di credito su internet (12), nei quali il documento, nella sua materialità, non entra materialmente in possesso dell’agente.
Sotto tale profilo, la sentenza 17 ottobre 2005 n.37758 della Corte di Cassazione si inserisce nel filone di cui sopra, individuando il limite della condotta punita ai sensi dell'art.12 d.l. 143/91 nel possesso di una carta effettivamente idonea ad abilitare il suo possessore al prelievo di denaro o all’acquisto di beni o servizi e assolvendo l’imputato per l’indebita detenzione di una carta da altri denunciata smarrita (13), ma ormai scaduta, per la palese sopravvenuta inidoneità della carta in relazione al suo uso tipico.
- Giuseppe Bellazzi - novembre 2005
(riproduzione riservata)
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[2] come noto, la norma di cui al d.l.143/91, come convertita dalla legge 197/91, è la norma istitutiva dell’ “antiriciclaggio”: in tale contesto la tutela delle carte di credito come strumento di pagamento (cd. “plastic money”) intende promuoverne l’uso, in una strategia tendente alla “canalizzazione” delle transazioni monetarie all’interno del circuito bancario e finanziario (soggetto a controlli) diminuendo l’uso del contante.
[3] Cassazione penale, sez. II, sentenza del 30 gennaio 1998, n. 30, ma anche: Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 marzo (dep. 7 giugno 2001).
[4] Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 marzo 2001 (dep. 7 giugno).
[5] Cfr. Leonardo Suraci, “Nota breve sul rapporto intercorrente tra la fattispecie comune della ricettazione (articolo 648 del codice penale) ed il delitto punito dall’articolo 12 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197)”, consultabile all’URL: http://www.penale.it/commenti/suraci_01.htm.
[6] cfr.: Cassazione penale, sez. I, 11 novembre 2003, n. 46543; Cassazione penale, sez. V, 28 novembre 1997, n. 1456; Cassazione penale, sez. II, 19 settembre 1997, n. 9486.
[7] cfr.: Cassazione penale, sez. V, 14 luglio 1994.
[8] cfr.: Cassazione penale, sez. V, 28 febbraio 1995, Cassazione penale, sez. V, 5 maggio 1995; Cassazione penale; sez. V, 9 aprile 1999; Cassazione penale, sez. V, 13 giugno 2000 e Cassazione penale, sez. V, 9 giugno 2000.
[9] cfr. Cassazione, Sezioni Unite Penali, 28 marzo 2001, cit., circa “l'esigenza di far ricorso ad ulteriori criteri di soluzione .... desumibili dal sistema, che esprime in sé un'istanza-guida di giustizia materiale che non tollera l'addebito plurimo di un medesimo fatto tutte le volte che l'applicazione di una sola delle norme in cui è sussumibile il fatto ne esaurisca l'intero contenuto di disvalore sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo: è il cosiddetto ne bis in idem sostanziale, rispondente ad una esigenza equitativa insopprimibile”.
[10] per quanto riguarda gli “eurocheques” (circuito di pagamento ora sostanzialmente in disuso che prevede l’uso di una speciale carta per garantire il pagamento di assegni, ossia degli eurocheques), la Cassazione ha ritenuto rientrante nella fattispecie dell’art.12 del d.l.143/91 l’ipotesi di uso della carta eurocheque contraffatta (Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 1992) ma estranea la sola ricezione di eurocheques contraffatti (Cassazione penale, sez. II, 13 aprile 2000, n. 2060) non coinvolgenti di per sè uso o ricezione della relativa carta.
[11] cfr. Cassazione , sez. III penale, sentenza 31 luglio 2003 n 32440.
[12] Cassazione penale, sez. I, 2 ottobre 2002, n. 37115.
[13] Ma non di provenienza furtiva, altrimenti sarebbe stato contestato il reato di ricettazione.
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