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Penale.it - Filippo Bongiovanni, Riforma del mercato del lavoro e fattispecie penali

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Filippo Bongiovanni, Riforma del mercato del lavoro e fattispecie penali
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Contenuto originariamente pubblicato all'URL:
http://www.penale.it/commenti/bongiovanni_02.htm

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 6 giugno, in esecuzione della delega conferita al Governo dagli articoli 1-6 della legge  14 febbraio 2003, n. 30, ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo riguardante la riforma del mercato del lavoro. Il provvedimento passa ora alle Camere, per il previsto parere delle competenti commissioni.

Da una  prima lettura dello schema di decreto emerge qualche inesattezza che probabilmente sarà fatta rilevare dalle commissioni parlamentari e che, comunque, sarà opportuno correggere in sede di definitiva approvazione del decreto legislativo.

Il riferimento è all'articolo 18 dello schema  di decreto, recante la previsione di sanzioni penali. Il comma 1 di tale articolo sanziona l'esercizio senza autorizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, (si tratta delle attività delle istituende agenzie per il lavoro) con la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro  e con il sequestro del mezzo di trasporto eventualmente adoperato a questo fine. Vengono previste, poi, ipotesi aggravate del reato.

Per quanto riguarda la pena dall'ammenda nulla quaestio ; si tratta di una sanzione tipica dei reati contravvenzionali che, com'è noto, possono essere puniti con l'ammenda e/o l'arresto (articolo 16, 2° comma codice penale). La previsione del sequestro del mezzo di trasporto eventualmente adoperato lascia invece perplessi. Il sequestro, infatti, non è una sanzione, bensì un provvedimento cautelare, per sua natura temporaneo che, in materia penale, può assumere tre diversi profili:

1. sequestro probatorio, volto ad assicurare al giudice le fonti di prova (artt. 252  e ss. C.p.p.);

2. sequestro conservativo, finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale dello Stato o delle parti civili (artt. 316 e ss c.p.p.);

3. sequestro preventivo, il cui scopo è di sottrarre a chi le detiene, la disponibilità di cose che possono aggravare o protrarre le conseguenze di un reato o che possono servire a commettere altri reati ( art.. 321 e ss. C.p.p.).

  Data la sua natura provvisoria, il sequestro di un bene non può  protrarsi oltre la chiusura del procedimento penale nel quale è stato disposto. Infatti, al termine della vicenda processuale il bene sequestrato o viene restituito all'avente diritto o viene confiscato o, nel caso di sequestro conservativo, viene convertito in  pignoramento.

Francamente, non si vede come il sequestro previsto dall'articolo 18 dello schema di decreto legislativo possa essere inquadrato nell'ambito della disciplina penalistica dell'istituto.

Probabilmente, salva l'ipotesi di errore materiale, l'estensore della norma  si è proposto il fine di sanzionare l'esercizio abusivo di un'agenzia di lavoro oltre che con la pena principale dell'ammenda anche con una misura ablativa del mezzo di trasporto eventualmente impiegato. Se così è, allora l'istituto idoneo a conseguire questo intento  è la confisca,  misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'articolo  240 del codice penale. Ovviamente, nel corso del procedimento, qualora concorrano le condizioni previste dalla legge penale, il mezzo di trasporto può essere sequestrato.

Il comma 4 commina a “ chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro  oggetto di somministrazione .. la pena alternativa  dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da 2.500 euro a 6.000 ”. E' ovvio che se la pena dell'arresto è alternativa all'ammenda la congiunzione “e” deve essere sostituita con la disgiuntiva “o”. Il medesimo comma prevede, infine,  che “in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo” Il riferimento è all'istituendo albo delle agenzie per il lavoro presso il Ministero del lavoro previsto dall'articolo 4 del decreto. Anche quest'ultima previsione appare ambigua. Infatti, se la cancellazione dall'albo  si <aggiunge>  alla sanzione penale, vuol dire che deve trattarsi di punizione avente natura diversa da quella penale. Dovrebbe trattarsi, quindi, di sanzione amministrativa irrogabile non dal giudice penale, bensì dall'autorità presso la quale l'albo è istituito (Ministero del lavoro). E, se di sanzione amministrativa si tratta, la sua collocazione naturale sarebbe stata nel successivo articolo 19 che commina, appunto, questo tipo di sanzione.

Infine, il comma 5 prevede che  nel caso di violazione del divieto di condurre indagini sulle opinioni dei lavoratori ovvero del divieto di operare trattamenti discriminatori, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), vale a dire  ammenda o arresto. Prosegue, prevedendo che “ nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 (autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agenzia per il lavoro). In caso di recidiva  l'autorizzazione viene revocata ”. Anche qui, in relazione alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione, sembra di intuire che non ci troviamo di fronte ad una sanzione penale ché, altrimenti, il riferimento all'autorità competente ad irrogare la sanzione sarebbe privo di senso, atteso che le sanzioni penali posso essere irrogate solo dal giudice penale. Vale allora quanto detto in precedenza a proposito della cancellazione dall'albo.

- Filippo Bongiovanni - giugno 2003

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