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Penale.it - Domenico Conticchio , Codice della Privacy, informative di polizia giudiziaria e processo penale

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Domenico Conticchio , Codice della Privacy, informative di polizia giudiziaria e processo penale
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Contenuto originariamente pubblicato all'URL:
http://www.penale.it/commenti/conticchio_01.htm

Chiunque si occupa di procedimenti di prevenzione o di sorveglianza sa quanto uso (e abuso) si faccia delle "informative" di polizia giudiziaria ai fini della decisione, in violazione del principio del contraddittorio. Infatti, le notizie riassuntivamente riferite con le informative quasi mai vengono sottoposte a verifica. Il loro contenuto viene quasi sempre dato per certo (salvo che alcuna delle parti non ne fornisca smentita documentale), come se esse stesse siano "documenti" probatori anzichè dei meri atti riassuntivi di altri "documenti" (questi, sì, invece -e soltanto questi- probatori). Né vengono mai citati per essere esaminati in contraddittorio coloro i quali le hanno redatte. Si tratta davvero di una prova sui generis , a mio parere del tutto contrastante col vigente testo dell'articolo 111 della Costituzione: è chiesta d'ufficio e non dalle parti; ed é acquisita senza contraddittorio.

  Ma probabilmente questa prassi dovrà presto mutare, grazie alle novità introdotte dal recente Codice della Privacy (D. lgsl. 196/2003).

  Detto Codice ha, infatti, novellato l'articolo 10 della Legge 121/1981, il quale disciplina la raccolta di notizie da parte delle forze di polizia e, nel testo attuale, così recita:

10. Controlli.

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7 , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

  Il richiamato articolo 7, comma 1, recita:

7. Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a) , devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165 -ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia .

  Il predetto articolo 6, lettera a) , infine, recita:

6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia.

  Ne consegue, alla luce della richiamata normativa vigente (la quale, peraltro, finalmente si integra perfettamente col principio del contraddittorio di cui al novellato art. 111 della Costituzione), che le segnalazioni "riassuntive" della polizia giudiziaria non possono più essere utilizzate ai fini della decisione, se non si acquisiscono i "documenti" originari costituenti "la fonte" certa e precisa di dette segnalazioni riassuntive.

  E non sembra esservi dubbio sul fatto che ciò valga anche nei procedimenti penali di ogni genere, essendo questi sicuramente ricompresi nel concetto di "procedimenti giudiziari".

  Quindi, il contraddittorio sulla "prova", anche nei procedimenti di prevenzione o di sorveglianza, si dovrà d'ora in poi instaurare sui documenti originari (a cui si rifanno le relazioni riassuntive di polizia giudiziaria) e non sulle relazioni riassuntive degli ufficiali di p.g., come tali inutilizzabili.

  La nuova regola, che in sostanza ricalca lo stesso meccanismo dell'utilizzabilità della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.), sarà ovviamente applicabile non solo ai procedimenti in corso, ma anche (ovviamente ai fini delle impugnazioni) a quelli già definiti in primo grado nel periodo di vigenza della nuova disciplina, ma in violazione della stessa.

- avv. Domenico Conticchio - Bari - maggio 2004

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