Il giudice dott. Paolo Colella,
(omissis)
rilevato che
l’art. 5 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 sancisce la responsabilità della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e che, pertanto, dall’ampia nozione di responsabilità, non può essere escluso l’obbligo di restituzione e risarcimento del danno previsto dall’art. 185 Cod. pen., reputa ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti del “responsabile amministrativo”.
Roma, 21/04/2005
Il giudice dr. Paolo Colella