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Penale.it - Tribunale di Napoli, Ufficio G.I.P./G.U.P., ordinanza 25 gennaio 2008, dott. Piscopo

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Tribunale di Napoli, Ufficio G.I.P./G.U.P., ordinanza 25 gennaio 2008, dott. Piscopo
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Il G.u.p. di Napoli, in linea con un recente filone giurisprudenziale che si pone in contrasto con pronunce più risalenti di segno opposto, rigetta la richiesta di esclusione delle parti civili in un procedimento ex d.lgs. 231/01.

Tribunale di Napoli
Ufficio G.i.p.-G.u.p.

Il G.U.P.
pronunciando sulle richieste di esclusioni delle parti civili avanzate dai difensori degli imputati e delle persone giuridiche
osserva:
1) Deve essere anzitutto respinta la richiesta di esclusione delle persone giuridiche.
Non vi è dubbio che la eventuale commissione di un illecito ai sensi del d.l.vo 231/2001, almeno in astratto, costituisce al contempo fattispecie produttiva di illecito extracontrattuale di cui l’ente deve rispondere in sede civile per responsabilità diretta, in base al principio generale della preposizione che dal sistema del codice civile (v. art. 2049 cod.civ.) emerge quale criterio di imputazione del fatto illecito. In altri termini deve reputarsi senz’altro possibile, per cui si ritenga danneggiato dalla condotta di un ente giuridico cui è applicabile il citato d. l.vo n. 231/2001, adire direttamente il giudice civile e, dimostrato incidentalmente la sussistenza sia del reato che dell’illecito amministrativo che in base ad esso sarebbe stato contestabile all’ente, ottenere il risarcimento dei danni subiti, previa naturalmente la doverosa prova circa il nesso di causalità ed il “quantum” alla stregua delle regole di diritto civile.
Orbene, se questo è vero, non si vede perché tale azione non possa essere trasposta nel processo penale in cui invece viene contestato all’ente l’illecito amministrativo da reato e se ne chiede dal P.M. la condanna alle sanzioni di cui al d.l.vo 231/2001.
Nessun esplicito divieto è previsto al riguardo .
Vi è anzi, negli artt. 34 e 35 del d.l.vo 231/2001, il rinvio alle norme del codice di procedura penale in quanto compatibili, dunque, deve ritenersi, anche a quelle in tema di costituzione di parte civile posto che nessuna incompatibilità si riesce a riscontrare al riguardo. Semmai l’opposta interpretazione, pure proposta nella dottrina minoritaria e nella maggioranza dei pronunciati giurisprudenziali al riguardo, si espone a forti censure di costituzionalità, poiché introduce una disparità di trattamento in evidente violazione del principio di ragionevolezza delle discriminazioni.
D’altra parte, gli argomenti addotti da chi non ritiene ammissibile la costituzione di parte civile contro le persone giuridiche di cui alla richiamata normativa, sono tutti piuttosto deboli ed ancorati ad una lettura formalistica del sistema cha va recisamente respinta.
Deve in primo luogo infatti escludersi il richiamo, del tutto improprio, al principio di legalità, posto che questo vale per le norme incriminatici e non già per quelle che disciplinano il risarcimento del danno.
La mancata considerazione della persona offesa tra i soggetti legittimati a chiedere il sequestro conservativo, così come la mancata previsione dell’avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. non sono argomenti sufficienti a ritenere sussistente quella “incompatibilità” che esclude il rinvio e l’applicazione delle restanti norme del codice di procedura penale non espressamente richiamate.
Infatti tali peculiarità di disciplina si possono ben spiegare come scelte del legislatore che ha voluto da un lato limitare al solo P.M. la richiesta di sequestro conservativo nel processo penale, dall’altro prevedere una procedura di archiviazione priva del normale filtro del giudice per le indagini preliminari, sicchè coerente si rivela la mancata previsione dell’avviso ex art. 408 comma 2 c.p.p.. Peraltro è appena il caso di osservare come il sequestro conservativo potrebbe sempre essere autorizzato dal giudice civile dinanzi al quale sia proposta azione diretta di risarcimento sul presupposto della commissione di un illecito ai sensi del d.l.vo 231/2001.
Quindi è evidente che le due limitazioni di cui innanzi si spiegano nell’ottica di evitare che il processo penale si appesantisca eccessivamente in ragione del possibile elevato numero dei soggetti che potrebbero avanzare richieste di risarcimento nell’ambito del medesimo.
Quanto, infine, ai rilievi circa la possibile duplicazione dei risarcimenti che potrebbe derivare dal fatto che la persona giuridica venga contestualmente citata come responsabile civile, appare fin troppo agevole rilevare come siffatto timore è del tutto privo di fondamento posto che sarà compito del giudice della liquidazione evitare che ciò accada, rigettando quelle richieste risarcitorie appunto avanzate nella doppia veste di parte civile e di soggetto che ha chiesto ed ottenuto la citazione della persona giuridica anche come responsabile civile.

(omissis)

Per questi motivi ammette la costituzione di parte civile nei confronti delle persone giuridiche imputate.
Napoli, lì 25/01/2008.
dott. Piscopo
 
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