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La novella del 2006 ha abolito la distinzione fra droghe "leggere" e droghe "pesanti", unificando le sostanze stupefacenti in una unica tabella di riferimento: anche in caso di detenzione ai fini di spaccio di diverse sostanze oggi dunque sarà configurabile un unico reato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 14 gennaio 2008, n. 1735
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna applicava a T.L. e T.M., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro tremila di multa al primo e di anni uno di reclusione ed Euro 2.600,00, al secondo, in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina (in Bologna il 12 febbraio 2007).
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che si dolgono della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., e della ritenuta continuazione, perchè la contestazione di due diversi tipi di stupefacenti avrebbe dovuto dar luogo alla contestazione di un unico reato a seguito della riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un'unica tabella di sostanze stupefacenti.
Il difensore di T. deposita memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, insiste nella violazione dell'art. 81 c.p., e D.P.R., art. 73, e sulla mancanza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è destituito di specificità e comunque è manifestamente infondato, atteso che il giudice ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla relazione della p.g. in sede di convalida e di giudizio direttissimo, ai verbali di sequestro e di arresto e alla consulenza tecnica tossicologica. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Nella vigenza della normativa sugli stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, anteriore alla riforma introdotta con L. n. 49 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione era consolidata (non constano decisioni difformi) nel ritenere che le previsioni di cui del D.P.R. cit., art. 73, commi 1 e 4, concretassero due distinti e autonomi reati, ontologicamente diversi, di modo che, nel caso di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 e in quelle 2 e 4 dell'art. 14 stesso decreto, sussistesse concorso di reati e non assorbimento dell'uno nell'altro, con la conseguenza che l'imputato rispondeva di due diversi delitti eventualmente unificati con il vincolo della continuazione nella ipotesi in cui ne ricorressero i presupposti (tra le tante: Sez. 6, u.p. 16 aprile 2003, Poppi; Sez. 4, u.p. 21 febbraio 1997, Buttazzo).
Al contrario, quando due o più sostanze appartenevano alla medesima tabella o a tabelle omogenee, ricorreva un solo reato.
La distinzione, che allora trovava riscontro nella differenza utilizzata nel lessico comune tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", si fondava su una ratio decidendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente trattamento sanzionatone In sintesi, si sosteneva che il commercio illecito di "droghe pesanti" recava in sè una maggiore offensività rispetto a quello di "droghe leggere" con riferimento ai beni presidiati dalle norme penali sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e all'ordine pubblico.
Tale soluzione, pacifica in giurisprudenza, aveva destato non poche perplessità in dottrina, sosteneva che dovesse ravvisarsi un concorso apparente di norme coesistenti da risolversi con il criterio dell'assorbimento, dovendo ritenersi l'esistenza di un reato unico:l'ipotesi configurava infatti, in concreto, un fatto unitario, con la conseguenza che la fattispecie minore (meno grave) da un punto di vista del disvalore sociale doveva rimanere assorbita in concreto nella più grave delle norme incriminatrici, con esclusione di qualsiasi ipotesi concorso.
Sono note le scelte del legislatore del 2006 che ha escluso qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti nell'unica attuale tabella I contenuta nel D.P.R. cit., art. 14, sulla base della considerazione che la detenzione a fini di commercio di qualsiasi sostanza drogante abbia la medesima efficacia lesiva dei beni protetti dalla normativa, come reso evidente anche dalla unificazione del trattamento sanzionatorio ormai indifferenziato.
La unità della disciplina normativa in parte qua, ad avviso della Corte, ha fatto venir meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", con la conseguenza che oggi deve pervenirsi a una diversa soluzione del problema. L'azione consistente nella contestuale detenzione di droghe di qualsiasi tipo non può che dar luogo alla realizzazione di un unico reato, non essendo più giustificabile il criterio basato su una diversità di tabelle corrispondenti a una diversa gravità del reato ritenuta dal legislatore, criterio che sembra essere l'unico che potesse legittimare la giurisprudenza sopra richiamata, formatasi sotto la disciplina della previgente normativa.
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento che contiene un aumento di pena per il computo della continuazione si risolve in un provvedimento di applicazione di pena illegale nella parte di riferimento.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008.
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